REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 26 maggio 2009, n. 12

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinanti piani programmi sull’ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2006/123/CEE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 46 del 28-11-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta n.
26
del 30 giugno 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Oggetto e finalita’

1. La Regione, in conformita’ alla normativa comunitaria e ai
principi della normativa statale vigenti in materia, con particolare
riferimento alle direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e 85/337/CEE
del consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,
nonche’ al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in
materia ambientale), disciplina la procedura di valutazione
ambientale strategica (VAS), per piani e programmi, e di valutazione
di impatto ambientale (VIA), per i progetti in ambito regionale.
2. Il presente titolo, in ossequio ai principi dell’azione
ambientale e dello sviluppo sostenibile, e’ rivolto a:
a) contribuire all’ordinato sviluppo delle attivita’ antropiche
attraverso l’integrazione delle valenze ambientali nella
pianificazione territoriale e urbanistica, alla compatibilita’
paesaggistica e alla corretta definizione degli interventi e delle
opere, ai fini di un elevato livello di protezione dell’ambiente e
della salute;
b) contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali
nelle politiche settoriali e nell’elaborazione, adozione e
approvazione di piani e di programmi;
c) contribuire al rispetto degli obiettivi dei piani e dei
programmi ambientali, statali ed europei;
d) assicurare che sia effettuata la valutazione ambientale dei
piani, dei programmi e dei progetti di interventi o di opere che
possono avere effetti o impatti significativi sull’ambiente;
e) garantire la coerenza dei piani, programmi e progetti di cui
alla lettera d), al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
f) assicurare la tempestiva e completa informazione ai
cittadini.

Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente titolo, si intende per: a) valutazione ambientale strategica (VAS): il processo di valutazione ambientale di piani e programmi che comprende l’eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilita’, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere, l’informazione sulla decisione e il monitoraggio; b) valutazione di impatto ambientale (VIA): il processo di valutazione ambientale di progetti che comprende l’eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilita’, la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l’informazione sulla decisione e il monitoraggio; c) effetti ambientali: l’alterazione qualitativa o quantitativa, diretta e indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli, economici e sanitari, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi nelle diverse fasi della loro realizzazione e gestione; d) impatti ambientali: l’alterazione qualitativa o quantitativa, diretta e indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli, economici e sanitari, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonche’ di eventuali malfunzionamenti; e) patrimonio culturale: l’insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici; f) piani e programmi: gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dall’Unione europea, nonche’ le loro modificazioni, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, elaborati o approvati da enti, organismi o soggetti privati a livello regionale o locale oppure predisposti per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale; g) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformita’ all’art. 10 e all’allegato E; h) progetto preliminare: gli elaborati progettuali preliminari predisposti in conformita’ alla normativa statale e regionale vigente in materia di lavori pubblici; i) progetto definitivo: gli elaborati progettuali definitivi predisposti in conformita’ alla normativa statale e regionale vigente in materia di lavori pubblici; j) studio preliminare ambientale: l’elaborato, che integra il progetto preliminare, redatto ai sensi dell’allegato G; k) studio di impatto ambientale: l’elaborato, che integra il progetto definitivo, redatto ai sensi dell’art. 19 e dell’allegato H; l) modifica sostanziale: la variazione di un piano, programma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti o impatti negativi significativi sull’ambiente; m) verifica di assoggettabilita’: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto dagli articoli 8 e 17, se piani, programmi o progetti possono avere un impatto negativo significativo sull’ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente titolo; n) provvedimento di valutazione di impatto ambientale: il provvedimento che conclude il procedimento di VIA. E un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, in materia ambientale e di patrimonio culturale, inclusa l’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento); o) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento previsto dagli articoli 5, 7, 9 e 10 del decreto legislativo n. 59/2005; p) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto; q) autorita’ competente: la struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali, di seguito denominata struttura competente; r) autorita’ procedente: l’ente che elabora il piano o programma, ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia il proponente, l’ente che recepisce, adotta o approva il piano o programma; s) soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale: gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilita’ in campo ambientale o territoriale, possono essere interessati agli effetti e impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani, programmi o progetti; t) pubblico: una o piu’ persone fisiche o giuridiche nonche’, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; u) parere di valutazione ambientale strategica: il parere obbligatorio della struttura competente sulla proposta di piano e di programma e sul relativo rapporto ambientale, nonche’ sull’adeguatezza del piano di monitoraggio; v) dichiarazione di sintesi: l’informazione fornita dall’autorita’ procedente, in fase di approvazione del piano o programma, che illustra gli esiti del processo di VAS e, in particolare, il modo in cui sono state integrate nel piano o programma le considerazioni ambientali e come si e’ tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonche’ le ragioni per le quali e’ stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili.

Art. 3 Struttura competente 1. Alla struttura competente sono assicurate terzieta’ e autonomia rispetto ai compiti che le sono attribuiti dal presente titolo. 2. La struttura competente: a) cura le attivita’ tecnico-istruttorie nei procedimenti di VIA e di VAS; b) fornisce il supporto all’autorita’ procedente e al proponente per l’applicazione delle valutazioni ambientali; c) esprime il proprio parere sull’assoggettabilita’ delle proposte di piano, programma o progetto alle verifiche di cui agli articoli 8 e 17; d) coordina i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale ai fini dell’espressione del parere di competenza; e) collabora, nell’ambito della VAS, con l’autorita’ procedente e con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonche’ l’impostazione e i contenuti del rapporto ambientale e le modalita’ di monitoraggio di cui all’art. 14; f) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica e delle osservazioni dei soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, il parere di VAS; g) verifica l’attuazione dei piani di monitoraggio, valutandone periodicamente i risultati ai fini del rispetto dei principi ambientali di cui all’art. 1, comma 2, e comunicando all’autorita’ procedente e al proponente un proprio parere; h) informa, ogni dodici mesi, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di VIA e di VAS in corso; i) esprime il parere di VIA; j) esprime, in conformita’ alla normativa comunitaria e statale vigente in materia, parere in merito ai procedimenti di VIA e di VAS interregionali, nazionali e transfrontalieri.

Art. 4 Disposizioni procedurali generali 1. I pareri, le autorizzazioni, gli assensi o gli elementi informativi la cui acquisizione e’ preventivamente dovuta per il rilascio del parere di VAS o del provvedimento di VIA possono essere acquisiti da parte della struttura competente, ove ritenuto opportuno, anche mediante conferenze di servizi indette in conformita’ a quanto disposto nel capo IV della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 2. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell’ambito delle procedure di seguito disciplinate, la struttura competente puo’ concludere con l’autorita’ procedente, con le altre autorita’ ambientali interessate o con il proponente, accordi per disciplinare lo svolgimento delle attivita’ di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti. 3. Per ragioni di segreto industriale o commerciale e’ facolta’ del proponente presentare alla struttura competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. La struttura competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, contemperando l’interesse alla riservatezza con l’interesse pubblico all’accesso alle informazioni. La struttura competente dispone comunque della documentazione riservata, con l’obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.

Art. 5 Disposizioni per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti 1. La procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e’ coordinata nell’ambito del procedimento di VIA e il provvedimento di VIA tiene luogo dell’autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione e’ di competenza regionale e che ricadono nel campo di applicazione dell’allegato I del decreto legislativo n. 59/2005. E’ comunque assicurata l’unicita’ della consultazione del pubblico per le due procedure. In questo caso, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell’art. 5 del decreto legislativo n. 59/2005 e il provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto. Alle fasi di istruttoria tecnica finalizzate al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale provvede in ogni caso la struttura regionale competente in materia di gestione delle autorizzazioni ambientali, cui competono, inoltre, le funzioni di controllo, di aggiornamento, di rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali stesse. 2. La VAS e la VIA ricomprendono la valutazione di incidenza di cui all’art. 7 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 (Legge comunitaria 2007), e i contenuti del rapporto ambientale e dello studio di impatto ambientale devono essere integrati secondo quanto previsto dal medesimo art. 7, comma 4. A tal fine, la valutazione della struttura competente si estende alle finalita’ di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure da’ atto degli esiti della medesima valutazione. Le modalita’ di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell’integrazione procedurale. 3. La verifica di assoggettabilita’ di cui all’art. 17 puo’ essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente titolo, nell’ambito della VAS. In tale caso, le modalita’ di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell’integrazione procedurale. 4. Nella redazione dello studio di impatto ambientale, relativo a progetti previsti da piani o programmi gia’ sottoposti a VAS, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS, nonche’ gli esiti del monitoraggio di cui all’art. 14.

Art. 6

Ambito di applicazione della VAS

1. Sono soggetti a VAS i seguenti piani e programmi che possono
avere effetti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale:
a) elaborati per la valutazione e la gestione della qualita’
dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della caccia e
della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione
dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della
pianificazione territoriale e urbanistica, ivi comprese le varianti
sostanziali aventi carattere generale al piano regolatore generale
comunale urbanistico e paesaggistico (PRG), o della destinazione dei
suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione,
l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati A e B;
b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sulle
finalita’ di conservazione dei siti designati come zone di protezione
speciale per la conservazione degli uccelli selvatici (ZPS) e quelli
classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione
degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica (SIC),
si ritiene necessaria la valutazione di incidenza ai sensi dell’art.
7 della legge regionale n. 8/2007.
2. Per i piani e i programmi di cui al comma 1 che determinano
l’uso di piccole aree a livello locale nonche’ per le modifiche
minori dei piani e programmi di cui al medesimo comma, la VAS e’
necessaria qualora la struttura competente valuti che possano
comunque avere effetti negativi significativi sull’ambiente.
3. La struttura competente valuta se i piani e i programmi,
diversi da quelli di cui al comma 1, che definiscono il quadro di
riferimento per l’autorizzazione dei progetti, possono avere effetti
negativi significativi sull’ambiente.
4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente titolo:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di
difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal
segreto di Stato;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di intervento conseguenti a dichiarazione dello
stato di emergenza o di calamita’, ai sensi della normativa statale e
regionale vigente in materia di protezione civile;
d) le varianti non sostanziali ai piani regolatori generali
comunali e intercomunali, di cui all’art. 14 della legge regionale 6
aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione
territoriale della Valle d’Aosta), che apportano variazioni tese a
ridurre eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente.
5. Gli strumenti attuativi di piani urbanistici gia’ sottoposti a
VAS, ove non comportino variante, non sono sottoposti ne’ a VAS ne’
alla verifica di assoggettabilita’ di cui all’art. 8. Negli altri
casi, la VAS e la verifica di assoggettabilita’ di strumenti
attuativi di piani urbanistici sono comunque limitate agli aspetti
che non siano gia’ stati oggetto di valutazione nelle medesime
procedure effettuate sui piani sovraordinati.

Art. 7 Modalita’ di svolgimento 1. La VAS e’ avviata dall’autorita’ procedente o dal proponente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende: a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita’, ove previsto; b) la concertazione di avvio del processo di VAS; c) l’elaborazione del rapporto ambientale; d) lo svolgimento di consultazioni e concertazioni; e) la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni; f) la decisione; g) l’informazione sulla decisione; h) il monitoraggio. 2. La fase di valutazione e’ effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma e anteriormente alla sua approvazione. Essa e’ preordinata a garantire che gli effetti significativi sull’ambiente, derivanti dall’attuazione di detti piani o programmi, siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

Art. 8 Verifica di assoggettabilita’ 1. L’autorita’ procedente o il proponente trasmette alla struttura competente, su supporto cartaceo e informatico, un rapporto preliminare, redatto sulla base dei criteri di cui all’allegato C, comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano o programma, con riferimento ai suddetti criteri. 2. La struttura competente, in collaborazione con l’autorita’ procedente o con il proponente, individua i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale da consultare, sulla base delle competenze e delle responsabilita’ ambientali connesse all’argomento trattato dal piano o programma, con riferimento agli effetti del piano o programma medesimo. 3. La struttura competente trasmette ai soggetti di cui al comma 2 il documento preliminare per l’acquisizione di eventuali osservazioni. 4. La struttura competente, sulla base dei criteri di cui all’allegato C e tenuto conto delle eventuali osservazioni di cui al comma 3, verifica se il piano o programma possa avere effetti significativi sull’ambiente. 5. La struttura competente, sentita l’autorita’ procedente, entro sessanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, esprime il proprio parere sulla verifica, assoggettando o escludendo il piano o il programma dal processo di VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni. 6. Il risultato della verifica di assoggettabilita’, comprese le motivazioni, e’ reso pubblico mediante diffusione sul sito web della Regione. 7. Al fine di contemperare gli interessi pubblici perseguiti con la VAS con quelli in materia di pianificazione urbanistica e territoriale, il risultato della verifica di assoggettabilita’ per i piani o programmi aventi ad oggetto le varianti sostanziali al PRG di cui all’art. 14, comma 2, della legge regionale n. 11/1998, e’ reso pubblico: a) unitamente alla pubblicazione di cui all’art. 11, comma 2, in caso di assoggettabilita’; b) con le modalita’ di cui all’art. 15 della legge regionale n. 11/1998, come sostituito dall’art. 30, comma 3, in caso di non assoggettabilita’.

Art. 9 Concertazione di avvio del processo di VAS 1. Al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, l’autorita’ procedente o il proponente invia, su supporto cartaceo e informatico, alla struttura competente una relazione metodologica preliminare sui possibili effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano o programma, redatta ai sensi dell’allegato D. 2. L’autorita’ procedente o il proponente avvia una consultazione, sin dai momenti preliminari dell’attivita’ di elaborazione di piani o programmi, con la struttura competente e gli altri soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, sulla base della relazione di cui al comma 1. 3. La struttura competente, in collaborazione con l’autorita’ procedente o con il proponente, ove non gia’ individuati ai sensi dell’art. 8, comma 2, e sulla base dei criteri ivi stabiliti, individua i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale ai quali trasmettere la relazione di cui al comma 1, onde acquisirne le eventuali osservazioni, da rendersi nei termini concordati e, comunque, non oltre trenta giorni dal ricevimento della medesima relazione. 4. La consultazione, salvo ove diversamente concordato, anche in relazione alle osservazioni eventualmente sol-levate dai soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, si conclude entro novanta giorni dalla trasmissione della relazione di cui al comma 1, con la definizione degli elementi da includere nel rapporto ambientale di cui all’art. 10.

Art. 10 Redazione del rapporto ambientale 1. La redazione del rapporto ambientale spetta all’autorita’ procedente o al proponente. 2. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione e approvazione, dimostrando che i fattori ambientali sono stati integrati nel processo decisionale, con particolare riferimento ai vigenti programmi per lo sviluppo sostenibile, stabiliti dall’Unione europea, dai trattati e dai protocolli internazionali, nonche’ dalle disposizioni normative o programmatiche statali o regionali. 3. Il rapporto ambientale concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma e indica i criteri di compatibilita’ ambientale, nonche’ gli indicatori ambientali di riferimento e le modalita’ per il monitoraggio. Il rapporto ambientale individua, descrive e valuta, ai sensi dell’allegato E, gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente, nonche’ le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso. 4. Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti gia’ effettuati e informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

Art. 11 Partecipazione 1. La proposta di piano o di programma, corredata del rapporto ambientale e di una sintesi non tecnica dello stesso, e’ trasmessa su supporto cartaceo e informatico alla struttura competente che provvede ad informare dell’avvenuta ricezione i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, per l’espressione di eventuali osservazioni da rendersi nei termini di cui al comma 6. Qualora si tratti di varianti sostanziali al PRG, la proposta di piano o di programma coincide con il testo preliminare adottato dal comune proponente. 2. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1, l’autorita’ procedente o il proponente provvede alla pubblicazione di un avviso nel Bollettino ufficiale della Regione, contenente: a) il titolo della proposta di piano o di programma; b) il proponente; c) l’autorita’ procedente; d) l’indicazione delle sedi ove puo’ essere presa visione del piano o del programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica. 3. Nel caso di varianti sostanziali al PRG, contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1 e alla pubblicazione di cui al comma 2, il comune proponente provvede alla pubblicazione mediante deposito in pubblica visione degli atti della variante adottata e della deliberazione di adozione, presso la segreteria del comune stesso; dell’avvenuta adozione e’ data tempestiva informazione tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere regionale o locale. Chiunque ha facolta’ di presentare osservazioni, nel pubblico interesse, fino allo scadere dei termini di cui al comma 6. 4. Il piano o programma, il rapporto ambientale e il rapporto di sintesi sono messi a disposizione dei soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale e del pubblico, mediante deposito presso gli uffici della struttura competente, dell’autorita’ procedente e del proponente, affinche’ questi abbiano l’opportunita’ di esprimersi. 5. La struttura competente pubblica nel sito web della Regione i documenti inerenti alla proposta di piano o di programma, con il collegamento al sito web dell’autorita’ procedente o del proponente. 6. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 2 ovvero, nel caso di varianti sostanziali al PRG, da quella di cui al comma 3, chiunque puo’ prendere visione della proposta di piano o di programma e del relativo rapporto ambientale e presentare alla struttura competente e all’autorita’ procedente o al proponente proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 7. Le procedure di deposito, pubblicita’ e partecipazione, disposte ai sensi della normativa vigente per piani e programmi specifici, sono coordinate al fine di evitare duplicazioni con le disposizioni di cui al presente titolo.

Art. 12 Procedimento di valutazione ambientale strategica 1. La struttura competente, in collaborazione con l’autorita’ procedente o con il proponente, cura l’istruttoria, valuta la documentazione presentata e le osservazioni pervenute ed esprime il parere entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all’art. 11, comma 6. 2. Ove necessario, l’autorita’ procedente e il proponente, in collaborazione con la struttura competente, provvedono, sulla base del parere di cui al comma 1, alla revisione del piano o del programma, al fine di presentarli per l’approvazione. Nella revisione possono essere coinvolti altri soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale. 3. Nel caso di varianti sostanziali al PRG, il comune proponente, a seguito del parere di cui al comma 1, nonche’ degli eventuali adeguamenti apportati alla variante, adotta il testo definitivo della medesima. 4. Il piano o programma, il rapporto ambientale, il parere di cui al comma 1 e la documentazione acquisita nell’ambito della consultazione sono trasmessi all’organo competente per l’approvazione del piano o del programma.

Art. 13 Informazione sull’approvazione del piano o del programma 1. L’atto di approvazione del piano o del programma contiene: a) il parere espresso dalla struttura competente ai sensi dell’art. 12, comma 1; b) la dichiarazione di sintesi; c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’art. 14. 2. L’autorita’ procedente provvede alla pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, dell’avviso di avvenuta approvazione del piano o del programma, con l’indicazione della sede ove prendere visione del piano o del programma approvato e della documentazione oggetto dell’istruttoria. Tale avviso e’ reso pubblico attraverso i siti web della Regione, dell’autorita’ procedente e del proponente.

Art. 14 Monitoraggio 1. Il monitoraggio assicura il controllo degli effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano o del programma approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita’ prefissati, anche al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di consentire alla struttura competente di prescrivere le opportune misure correttive. 2. Il monitoraggio e’ effettuato dall’autorita’ procedente o dal proponente e i relativi risultati devono essere trasmessi periodicamente alla struttura competente per consentirne la valutazione. 3. Nel caso di varianti sostanziali al PRG, il monitoraggio di cui al comma 1 e’ effettuato dal comune proponente. 4. Il piano o programma individua le responsabilita’ e le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio. 5. Delle modalita’ di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1, e’ data adeguata informazione attraverso i siti web della Regione, dell’autorita’ procedente e del proponente. 6. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono messe a disposizione anche nell’ambito del sistema informativo territoriale e tenute in conto nel caso di eventuali modificazioni al piano o programma e, comunque, sono sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

Art. 15

Ambito di applicazione della VIA

1. Sono soggetti a VIA i seguenti progetti che possono avere
impatti significativi sull’ambiente:
a) i progetti di cui all’allegato A e le loro modifiche
sostanziali;
b) i progetti che risultano assoggettabili a VIA ai sensi
dell’art. 17.
2. Per i progetti di cui agli allegati A e B, ricadenti
all’interno delle aree naturali protette, individuate ai sensi della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), e
dalla legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (norme per l’istituzione
di aree naturali protette), le soglie dimensionali, ove previste,
sono ridotte del 50 per cento.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo
singoli interventi disposti in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 5,
commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (istituzione del
servizio nazionale della protezione civile), al solo scopo di
salvaguardare l’incolumita’ delle persone e di mettere in sicurezza
gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamita’. In
tale caso la struttura competente, sulla base della documentazione
trasmessa dalle autorita’ che dispongono tali interventi:
a) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni
relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui e’ stata
concessa;
b) informa la commissione europea, tramite il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle
motivazioni dell’esclusione accludendo le informazioni messe a
disposizione del pubblico.

Art. 16

Modalita’ di svolgimento

1. La VIA e’ avviata dal proponente e comprende:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita’, ove
previsto;
b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto
ambientale;
c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;
d) lo svolgimento di consultazioni e concertazioni;
e) la valutazione dello studio di impatto ambientale e degli
esiti delle consultazioni;
f) la decisione;
g) l’informazione sulla decisione;
h) il monitoraggio.
2. Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si e’
conclusa positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA
negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi gia’ oggetto
della VAS e’ adeguatamente motivato.

Art. 17 Verifica di assoggettabilita’ 1. Sono soggetti a verifica di assoggettabilita’: a) i progetti di cui all’allegato B; b) le modifiche sostanziali dei progetti di cui agli allegati A e B; c) i progetti, non compresi nelle lettere a) e b), la cui verifica sia richiesta dal proponente o dal comune territorialmente interessato. 2. Il proponente trasmette alla struttura competente il progetto preliminare su supporto cartaceo, corredato di uno studio preliminare ambientale redatto ai sensi dell’allegato G, da trasmettersi anche su supporto informatico. 3. La struttura competente, entro dieci giorni dalla ricezione dei documenti di cui al comma 2, ne verifica la completezza e richiede eventuali integrazioni, indicando i termini per la presentazione delle stesse. 4. La struttura competente individua altresi’ i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale da consultare per l’espressione di eventuali osservazioni. 5. La struttura competente, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 oppure, qualora abbia richiesto integrazioni, dalla presentazione delle medesime, sulla base degli elementi di cui all’allegato F e delle osservazioni pervenute, verifica i possibili impatti significativi sull’ambiente del progetto ed esprime conseguentemente un provvedimento di assoggettabilita’. 6. Se il progetto non ha impatti negativi significativi sull’ambiente, la struttura competente esclude il medesimo dalla procedura di VIA, impartendo, ove ritenuto opportuno, le necessarie prescrizioni. In caso contrario, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 26. 7. L’esito della verifica di assoggettabilita’, comprese le motivazioni, e’ reso pubblico mediante integrale diffusione sul sito web della Regione e sintetico avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 18

Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale

1. Il proponente, al fine di definire la portata delle
informazioni da includere nello studio di impatto ambientale, il
relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare, puo’
richiedere, mediante apposita istanza, una fase di consultazione con
la struttura competente e i soggetti competenti in materia
territoriale ed ambientale.
2. Nei casi di cui al comma 1, il proponente deve presentare alla
struttura competente, su supporto cartaceo e informatico, un piano di
lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale,
corredato:
a) del progetto preliminare;
b) dello studio preliminare ambientale, comprensivo dell’elenco
delle autorizzazioni, pareri, nulla osta e assensi, comunque
denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’opera o
dell’intervento.
3. La struttura competente avvia una fase di consultazione con il
proponente e i soggetti competenti in materia territoriale ed
ambientale, nella quale:
a) verifica, sulla base della documentazione disponibile, anche
con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto,
l’esistenza di eventuali incompatibilita’ con la normativa vigente;
b) esamina le principali alternative, compresa l’alternativa
zero;
c) si pronuncia sulle condizioni per l’elaborazione del
progetto, sul livello di dettaglio e sulle metodologie da adottare
nello studio di impatto ambientale, tenendo conto delle conoscenze e
dei metodi di valutazione disponibili e della possibilita’ per il
proponente di raccogliere i dati richiesti.
4. La fase di consultazione si conclude entro sessanta giorni
dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1.

Art. 19

Studio di impatto ambientale

1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a
tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del
procedimento, sono a carico del proponente.
2. Lo studio di impatto ambientale e’ predisposto secondo le
indicazioni di cui all’allegato H e nel rispetto degli esiti della
consultazione di cui all’art. 18, qualora attivata.
3. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una
sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali
del progetto, nonche’ dei dati e delle informazioni contenuti nello
studio stesso. La documentazione deve essere predisposta al fine di
consentirne un’agevole comprensione e riproduzione da parte del
pubblico.

Art. 20

Presentazione dell’istanza

1. L’istanza di VIA e’ presentata alla struttura competente dal
proponente ed e’ corredata:
a) del progetto definitivo;
b) dello studio di impatto ambientale;
c) della sintesi non tecnica;
d) dell’elenco delle autorizzazioni, pareri, nulla osta e
assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e
all’esercizio dell’opera o dell’intervento.
2. Dei documenti di cui al comma 1 deve, altresi’, essere
presentata copia conforme all’originale su supporto informatico.
3. Entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al
comma 1, la struttura competente verifica la completezza della
documentazione e richiede eventuali integrazioni, determinando, in
accordo con il proponente, il termine entro cui presentarle. Decorso
tale termine senza che siano state presentate integrazioni, il
progetto si intende non presentato. Nel medesimo termine, la
struttura competente individua i soggetti competenti in materia
territoriale ed ambientale da coinvolgere ai sensi dell’art. 22.
4. La documentazione di cui al comma 1, eventualmente integrata
ai sensi del comma 3, e’ depositata dal proponente presso gli uffici
della struttura competente nel numero di copie dalla medesima
richiesto e presso i Comuni nel cui territorio e’ realizzata l’opera
o l’intervento.
5. La struttura competente, contestualmente al deposito di cui al
comma 4, provvede a:
a) dare notizia dell’avvenuto deposito mediante pubblicazione
nel sito web della Regione, nonche’ mediante pubblicazione di un
avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e nell’albo pretorio
dei comuni interessati. Tali pubblicazioni devono contenere le
informazioni essenziali relative al progetto, l’indicazione delle
sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza e i
termini entro i quali e’ possibile presentare osservazioni;
b) trasmettere l’istanza, completa degli allegati, ai soggetti
competenti in materia territoriale ed ambientale interessati, qualora
la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, pareri, nulla
osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale o relativi
al patrimonio culturale.
6. Dalla data della pubblicazione dell’avviso nel Bollettino
ufficiale della Regione decorrono i termini per l’informazione e la
partecipazione e per la valutazione e la decisione.
7. A cura del proponente, su di un quotidiano a diffusione
regionale, deve essere data comunicazione dell’avvenuto deposito ed
essere fornita una breve descrizione del progetto, con l’indicazione
delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro
interezza.
8. Sul sito web della Regione e’ pubblicato e aggiornato l’iter
del procedimento ed e’ data notizia dell’eventuale presentazione di
modifiche sostanziali e integrazioni del progetto.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-28&task=dettaglio&numgu=46&redaz=009R0669&tmstp=1259566637266

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