T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 02-02-2011, n. 957 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione Condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che nel 1986 il ricorrente presentò al Comune intimato domanda di condono edilizio n. 86/269, per l’immobile sito in Via Casale della Crescenza 25, e versò le somme dovute al riguardo;

Che i competenti Uffici comunali rilasciavano i necessari pareri favorevoli con note nn. 72363 e 72365 del 13 ottobre 2008;

Che il 6 marzo 2009 il ricorrente diffidava il Comune al rilascio della concessione, ma il 6 aprile 2009 il Comune replicava di essere in attesa del parere di compatibilità paesaggistica, in realtà già rilasciato l’anno precedente;

Che con fax del 20 aprile 2009 il ricorrente pertanto chiedeva nuovamente la chiusura del procedimento, ma il 22 maggio il Comune replicava con la richiesta di ulteriore documentazione fino a quel momento non ritenuta necessaria, che veniva depositata dal ricorrente il 17 luglio 2009;

Che la chiusura del procedimento veniva nuovamente ma inutilmente sollecitata con fax del 25 maggio 2010;

Che la protrazione per oltre 24 (ventiquattro) anni della procedura amministrativa in esame, unitamente alla mancata o ritardata risposta ai vari solleciti ed alle defatiganti e tardive richieste di pareri e di ulteriore documentazione, non possono trovare giustificazione in alcuna esigenza istruttoria né in eventuali e del tutto irrilevanti successive variazioni soggettive dei richiedenti, e documentano pertanto l’evidente violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e del più generale principio di buon andamento, correttezza e buona fede dell’azione amministrativa;

Che, risultando fondate le dedotte censure di violazione di legge ed eccesso di potere, il ricorso deve essere accolto, e per l’effetto il Comune di Roma deve concludere con ogni consentita tempestività il procedimento amministrativo, con il rilascio del titolo in sanatoria qualora dall’iter finora svolto e dalla documentazione finora acquisita non emergano chiare e motivate ragioni ostative, in ogni caso senza poter frapporre alcun ulteriore esperimento istruttorio o documentale, essendo stata tale fase istruttoria già esaurita ai sensi delle legge n. 241/1990;

Che le spese di giudizio, quantificate come in dispositivo, devono seguire la soccombenza;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna il Comune intimato al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, quantificate in Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *