Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-11-2010) 08-02-2011, n. 4547 Scriminanti

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e, che si è associato alle conclusioni del PG.
Svolgimento del processo

P.P. era chiamata a rispondere, innanzi al giudice di pace di Acireale, del reato di lesioni personali e di ingiurie in danno di S.R.; nello stesso procedimento anche T.M. A. era accusata di ingiurie in danno dello stesso S..

Con sentenza dell’8 aprile 2008, il Giudicante aveva dichiarato l’imputata colpevole del reato di lesioni personali e, per l’effetto, l’aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia, nonchè al risarcimento dei danni in favore della persona offesa costituitasi parte civile; aveva, inoltre, dichiarato la T. colpevole del reato di ingiurie, condannandola alla pena di giustizia nonchè al risarcimento dei danni in favore della stessa persona offesa.

Pronunciando sul gravame proposto dalle imputate, il Tribunale di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della decisione impugnata, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarava la T. non punibile per il reato di cui all’art. 594 c.p., per reciprocità delle ingiurie, riduceva, inoltre l’entità del risarcimento dei danni a carico della P., revocando la provvisionale; confermava nel resto.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 599 c.p., ed all’art. 52 c.p.. Lamenta, al riguardo, che il giudice di merito non abbia tenuto conto che la condotta della P. era stata determinata dalla necessità di intervenire a fronte dell’aggressione violenta ed immotivata che stava subendo la figlia, donde l’ingiusta esclusione dell’esimente dell’art. 599, riconosciuta alla T., e della scriminante dell’art. 52 c.p..

Il secondo motivo deduce contraddittorietà od illogicità della motivazione proprio con riferimento al riconoscimento dell’esimente dell’art. 52 c.p., in favore della T. ed all’esclusione della stessa per l’imputata.

2. – La prima censura si colloca alle soglie dell’inammissibilità, attenendo a profili di merito improponibili in questa sede di legittimità, a fronte di motivazione congrua e formalmente corretta.

In particolare, in esito a motivato apprezzamento di fatto, che attiene a plausibile ricostruzione della vicenda, il giudice a quo ha escluso la possibilità di ravvisare nella fattispecie gli estremi dell’esimente di cui all’art. 599 c.p., quanto alle ingiurie, e della legittima difesa, quanto alle lesioni personali. Il giudizio disarticolato con riguardo alle posizioni dell’odierna ricorrente e della T., pur essa coinvolta nell’accaduto, ha giustificazione razionale e rigorosamente ancorata alle emergenze processuali, opportunamente integrate dagli atti del procedimento penale a carico della stessa persona offesa per fatti avvenuti nel medesimo contesto temporale. Per identiche ragioni va ritenuta infondata la seconda doglianza, a parte che dal testo del provvedimento impugnato non risulta che la T. abbia beneficiato della scriminante di cui all’art. 52 c.p..

3. – Per quanto precede, il ricorso – globalmente considerato – deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo, anche in ordine alla condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile, determinate come da dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.200 per onorari oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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