REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 31 dicembre 2008, n. 54

Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro servizi culturali S. Chiara (articolo 22 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 – Disciplina delle attivita’ culturali).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 46 del 28-11-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 5 del 27 gennaio 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige»; Visto l’art. 22 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attivita’ culturali); Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1424 di data 6 giugno 2008 recante «Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro servizi culturali S. Chiara (articolo 22 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 – Disciplina delle attivita’ culturali)»; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2533 di data 10 ottobre 2008 recante «Modifica della deliberazione n. 1424 di data 6 giugno 2008 avente come oggetto «Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro servizi culturali S. Chiara (articolo 22 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 -Disciplina delle attivita’ culturali); Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3441 di data 30 dicembre 2008 recante «Ulteriore modifica della deliberazione n. 1424 del 6 giugno 2008 avente come oggetto «Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro servizi culturali S. Chiara (articolo 22 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 – Disciplina delle attivita’ culturali)», cosi’ come modificata dalla deliberazione n. 2533 del 10 ottobre 2008»; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Centro servizi culturali S.Chiara 1. Il Centro servizi culturali S. Chiara, di seguito denominato Centro, e’ un ente pubblico economico della Provincia Autonoma di Trento, istituito con la legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37 (Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara) e disciplinato dall’articolo 22 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attivita’ culturali). 2. Il Centro ha sede a Trento, via Santa Croce, n. 67. 3. Questo regolamento disciplina le attivita’, l’organizzazione e il funzionamento del Centro, secondo quanto previsto dall’articolo 22 delle legge provinciale n. 15 del 2007 e dall’articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino).

Art. 2

Compiti e attivita’

1. Il Centro svolge i compiti e le attivita’ previsti
dall’articolo 22, comma 3, della legge provinciale n. 15 del 2007 e
in particolare:
a) programma e promuove l’offerta culturale nell’ambito dello
spettacolo;
b) organizza iniziative, anche per quanto riguarda la
produzione teatrale, musicale, cinematografica e audiovisuale;
c) realizza manifestazioni e iniziative promosse da soggetti
pubblici e privati, comprese le iniziative culturali di rilevanza
provinciale richieste dalla Provincia;
d) fornisce i servizi culturali di rilievo provinciale;
e) assicura i necessari supporti organizzativi per la
realizzazione del TrentoFilmfestival.
2. Il Centro, anche al di fuori delle strutture individuate
dall’articolo 14, puo’ organizzare su incarico di soggetti pubblici e
privati specifiche attivita’ culturali.
3. Il Centro promuove forme di coordinamento della propria
offerta culturale con quella organizzata da altri soggetti pubblici e
privati e in particolare con le associazioni di enti pubblici
operanti nell’ambito della produzione e della circuitazione di
spettacoli.
4. Si considerano strutture culturali di rilievo provinciale gli
immobili che possono essere utilizzati per lo svolgimento di
attivita’ culturali che interessano un ambito territoriale
sovracomunale con riferimento al circuito culturale di rilievo
provinciale, nazionale e internazionale.
5. Si considerano servizi culturali di rilievo provinciale le
attivita’ connesse con lo svolgimento di attivita’ culturali che
interessano un ambito territoriale sovracomunale con riferimento al
circuito culturale di rilievo provinciale, nazionale e
internazionale.

Art. 3

Strutture gestite dal Centro

1. Il Centro gestisce le strutture culturali di proprieta’ della
Provincia e del Comune di Trento individuate dall’articolo 14 e
affidate al Centro ovvero messe a disposizione da Comuni o loro forme
associative, secondo le modalita’ previste dal medesimo articolo.

Art. 4

Enti aderenti al Centro

1. Oltre alla Provincia Autonoma di Trento e al Comune di Trento
possono aderire al Centro gli enti pubblici e loro forme associative
che affidano al Centro la gestione di strutture culturali o servizi
culturali da inserire nella programmazione delle attivita’ del
Centro.
2. Su proposta del Consiglio di amministrazione del Centro, la
Giunta provinciale delibera sulle richieste di adesione al Centro
stesso, sentiti il Comune di Trento e gli altri enti aderenti,
tenendo anche conto della rilevanza provinciale delle strutture e dei
servizi culturali che si intendono affidare al Centro medesimo.
3. I soggetti che aderiscono al Centro partecipano alla
designazione dei componenti del Comitato d’indirizzo ai sensi
dell’articolo 11, comma 2 lettera c).

Art. 5 Principi, metodi e strumenti del Centro 1. Il Centro e’ organizzato e svolge le proprie attivita’ ispirandosi ai seguenti principi: a) distinzione tra le funzioni di indirizzo e quelle di gestione e amministrazione; b) semplicita’, funzionalita’ ed economicita’ nell’organizzazione dell’attivita’ culturale e artistica; c) sostegno alla mobilita’ delle idee e delle risorse umane; d) trasparenza nelle procedure di selezione del personale e promozione della loro crescita professionale; e) promozione della conoscenza della cultura e dell’arte; f) valutazione indipendente dell’organizzazione e dei risultati delle attivita’ svolte sulla base di criteri condivisi. 2. Il Centro, nella propria autonomia e nel rispetto del principio di apertura nazionale e internazionale, partecipa al sistema dello spettacolo trentino e coopera con gli altri soggetti culturali operanti nel settore dello spettacolo. 3. Il Centro regola i propri rapporti con la Provincia Autonoma di Trento e con i suoi enti strumentali sulla base di convenzioni; nell’ambito della convenzione con la Provincia sono regolati e gestiti i progetti che la Provincia stessa affida al Centro. 4. Il Centro, nell’esercitare le proprie funzioni nel campo delle attivita’ culturali, coordina i propri interventi, anche tramite apposite convenzioni ed accordi, con i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio provinciale, in particolare con i soggetti convenzionati con la Provincia. 5. Il Centro puo’ conseguire le proprie finalita’ anche attraverso: a) la realizzazione di progetti di ricerca, convegni, lezioni e seminari; b) la stipula di atti o contratti per gestire e finanziare le proprie attivita’, nonche’ di convenzioni, con enti pubblici e privati; c) l’attivita’ di diffusione, anche con riferimento al settore dell’editoria, degli audiovisivi e degli articoli accessori di pubblicita’.

Art. 6 Organi 1. Sono organi del Centro: a) il Presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Comitato d’indirizzo; d) il Direttore; e) il Collegio dei revisori.

Art. 7 Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione e’ l’organo di gestione del Centro ed e’ composto da cinque membri, compreso il Presidente, nominati dalla Giunta provinciale nel rispetto del principio della equa rappresentativita’ di genere. Un membro del Consiglio di amministrazione e’ nominato d’intesa con il Comune di Trento e uno d’intesa con il Comune di Rovereto nel caso in cui lo stesso aderisca al Centro. 2. I membri del Consiglio di amministrazione devono essere scelti fra esperti con comprovata esperienza di carattere manageriale nel settore pubblico o privato, con particolare riferimento al settore culturale, della gestione delle risorse umane e del controllo strategico. 3. I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica per la durata di cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta. 4. Il Consiglio di amministrazione puo’ essere sciolto anticipatamente con delibera motivata della Giunta provinciale in caso di gravi e reiterate violazioni di legge o di regolamento o di grave e reiterate irregolarita’ di gestione. Con la stessa delibera la Giunta nomina un commissario, il quale provvede all’ordinaria amministrazione del Centro ed entro i sei mesi successivi promuove la ricostituzione del Consiglio di amministrazione. Qualora sia il Presidente a compiere analoghe violazioni o irregolarita’ la Giunta provinciale puo’ procedere alla revoca dell’incarico e alla nomina di un nuovo Presidente. 5. Il Consiglio di amministrazione approva: a) il programma pluriennale di attivita’, contenente anche i progetti e i piani di attivita’, il bilancio preventivo ed il bilancio d’esercizio secondo quanto stabilito dalle direttive in materia di formazione del bilancio emanate dalla Provincia e dal documento pluriennale di indirizzo approvato dal Comitato d’indirizzo; b) il regolamento per l’organizzazione e il personale che disciplina la struttura organizzativa del Centro, nonche’ l’ordinamento del personale, secondo norme di diritto privato facendo riferimento ai contratti collettivi di categoria individuati nel regolamento medesimo; c) il regolamento di contabilita’; d) la nomina del Direttore e i contenuti del relativo contratto; e) le convenzioni, i contratti e i capitolati generali fatta eccezione per quelli delegati al direttore; f) le liti attive e passive; g) le spese di investimento del Centro; h) l’affidamento del servizio di cassa, l’istituzione di servizi di cassa interni, l’assunzione di prestiti e di anticipazioni di cassa; i) il conferimento di particolari attribuzioni al direttore; j) gli altri compiti non espressamente individuati in capo agli altri organi del Centro o quelli ad esso demandati dalla legge provinciale n. 15 del 2007, dal presente regolamento o da altre disposizioni di legge. 6. Alla scadenza del mandato quinquennale i membri del Consiglio di amministrazione restano in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina ed insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione o fino al termine stabilito dalla legge. 7. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. 8. La Provincia determina i gettoni di presenza, le indennita’ ed i rimborsi spettanti al Presidente, al Vicepresidente e ai membri del Consiglio di amministrazione e i compensi spettanti ai revisori dei conti tenendo conto dei limiti previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli e Comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento).

Art. 8

Presidente

1. La Giunta provinciale nomina il Presidente ed un
Vicepresidente, che durano in carica cinque anni.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Centro. Al
Presidente spetta in particolare di:
a) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione;
b) stipulare le convenzioni ed i contratti, ivi inclusi quelli
di assunzione del personale fatta eccezione per gli atti delegati al
direttore;
c) vigilare sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
di amministrazione e sulla gestione del Centro ad opera del
direttore.
3. Il Presidente adotta nei casi di urgenza e di necessita’ i
provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione con
esclusione di quelli relativi alle lettere a), b), c), d), e), del
comma 5 dell’articolo 7, da sottoporre alla ratifica del Consiglio
stesso nella seduta immediatamente successiva.
4. Il Presidente puo’ delegare al Vicepresidente l’esercizio di
proprie attribuzioni o la firma di atti o contratti la cui adozione o
stipulazione sia di propria competenza.
5. Parimenti il Presidente puo’ delegare al Direttore l’adozione
o la firma di atti di propria competenza, nei casi e secondo le
modalita’ previste nel regolamento concernente l’organizzazione e il
personale.
6. Le deleghe debbono essere conferite per iscritto. Di esse e
della loro revoca e’ data notizia al Consiglio di amministrazione.
7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza
o impedimento.
8. Il Presidente puo’ partecipare alle sedute del Comitato
d’indirizzo, senza diritto di voto.

Art. 9 Collegio dei revisori dei conti 1. La gestione finanziaria del Centro e’ affidata al riscontro di un Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio dei revisori dei conti e’ composto da tre membri in possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione al registro dei revisori contabili, ed e’ nominato dalla Giunta provinciale e resta in carica per la durata di cinque anni. 2. I revisori dei conti possono partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto. 3. Il Collegio dei revisori dei conti nomina al proprio interno il presidente del collegio stesso, che deve essere iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti o all’Albo dei ragionieri e periti commerciali. 4. Nell’adempimento degli obblighi previsti dalla legge il Collegio verifica il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale. Esprime pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati, nonche’ sulle variazioni. Ha, in particolare, l’obbligo di esaminare il rendiconto riferendone al consiglio d’amministrazione. Copia della relazione e’ accompagnata al rendiconto. 5. Il Collegio dei revisori dei conti adempie ai doveri ed esercita i poteri previsti dagli articoli 2403 e 2403 bis del codice civile. La responsabilita’ dei revisori e’ quella prevista all’articolo 2407 del codice civile.

Art. 10 Direttore 1. All’Amministrazione del Centro e’ preposto un Direttore, con accertati requisiti di managerialita’ e di competenza e professionalita’ in campo culturale, artistico, della gestione teatrale e della gestione delle risorse umane. Il Direttore e’ responsabile della conduzione del Centro e delle sue attivita’, in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. 2. In particolare il direttore: a) svolge le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione; b) predispone i progetti, i piani di attivita’, il programma pluriennale di attivita’, il bilancio preventivo e il bilancio d’esercizio, i rendiconti da sottoporre al Consiglio di amministrazione; c) dirige il personale del Centro e ne organizza l’attivita’; d) assume i provvedimenti per la gestione del personale secondo le disposizioni del regolamento interno del Centro; e) provvede agli atti relativi alla gestione ordinaria nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione; f) firma gli atti di incasso e di pagamento, nonche’ gli altri atti attribuiti alla sua competenza. 3. Il Direttore e’ assunto con contratto a tempo determinato di durata triennale e puo’ essere riconfermato alla scadenza. La nomina, il licenziamento, la revoca o la sospensione dalla carica del Direttore sono disposti dal Consiglio di amministrazione e firmati dal presidente. 4. In caso di vacanza temporanea del posto di Direttore o di sua assenza prolungata, il Consiglio di amministrazione, salvo diverse disposizioni contenute nel regolamento interno del Centro, affida temporaneamente le sue funzioni ad altro dipendente del Centro o, quando cio’ non sia possibile, a persona esterna in possesso dei necessari requisiti professionali.

Art. 11 Comitato d’indirizzo 1. Il Comitato d’indirizzo e’ l’organo che stabilisce gli obiettivi e le linee di programmazione dell’attivita’ artistica e culturale del Centro, tenuto conto del quadro generale degli interventi di rilievo provinciale realizzati da soggetti pubblici e privati. 2. Il Comitato d’indirizzo e’ nominato dalla Giunta provinciale ed e’ composto da un numero minimo di 7 ad uno massimo di 11 rappresentanti degli aderenti al Centro, di cui: a) quattro designati dalla Provincia, di cui uno indicato dalle minoranze del Consiglio provinciale, che durano in carica per cinque anni; b) tre designati dal Comune di Trento, che durano in carica per cinque anni; c) fino a quattro designati, uno ciascuno, dagli altri enti o loro forme associative che hanno conferito al Centro strutture o servizi, che durano in carica per tre anni; se gli enti aderenti sono in numero superiore a quattro gli stessi concordano le designazioni. 3. Il Comitato d’indirizzo elegge un proprio Presidente e un Vicepresidente. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato d’indirizzo, cura i rapporti con gli altri organi del Centro e puo’ partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio di amministrazione. 4. Il Comitato d’indirizzo delibera a maggioranza dei componenti e definisce in autonomia la disciplina che regola il proprio funzionamento. 5. Il Comitato d’indirizzo: a) predispone e approva il documento pluriennale di indirizzo, da aggiornare annualmente entro il 30 giugno dell’anno precedente rispetto a quello di riferimento; b) esprime pareri e proposte, autonomamente o su richiesta del Presidente, del Consiglio di amministrazione e del Direttore.

Art. 12

Gestione e finanziamento

1. La gestione del Centro deve essere informata a criteri di
efficienza ed economicita’ in relazione al carattere imprenditoriale
dell’ente.
2. Le entrate del Centro sono costituite:
a) dai concorsi sugli oneri di gestione e di investimento
assegnati dalla Provincia, dal Comune di Trento e dagli altri enti
aderenti al Centro;
b) dai finanziamenti e corrispettivi per l’organizzazione e
realizzazione di manifestazioni e attivita’ culturali affidate dalla
Provincia, dal Comune di Trento, da altri comuni e da soggetti
pubblici e privati;
c) altre entrate o contributi a qualsiasi titolo affidati al
Centro.
3. Il Centro presenta alla Provincia, al Comune di Trento e agli
eventuali altri aderenti al Centro stesso, entro il 31 luglio di ogni
anno un documento articolato secondo i contenuti indicati al
successivo comma 4, accompagnato da un budget previsionale ai fini
della determinazione per l’esercizio successivo degli oneri a carico
di ciascuno degli enti aderenti.
4. Le proposte di cui al comma 3 devono indicare in particolare:
a) le attivita’ di cui il Centro e’ incaricato dalla Provincia,
dal Comune di Trento e da altri enti aderenti al Centro stesso e da
altri soggetti pubblici e privati con i finanziamenti previsti a
carico dei medesimi enti;
b) le attivita’ che il Centro intende realizzare in proprio;
c) le attivita’ di gestione delle strutture affidate al Centro
medesimo, con i relativi finanziamenti;
d) il programma degli investimenti con i relativi
finanziamenti.
5. Le attivita’ realizzate, a qualsiasi titolo, per conto terzi
dovranno comunque essere gestite sulla base di un finanziamento
completo delle stesse assicurato dai terzi medesimi.
6. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione relative a
bilanci, compreso quello consuntivo, al documento pluriennale di
indirizzo e al programma pluriennale di attivita’, nonche’ dei
regolamenti e le loro variazioni, debbono essere trasmesse alla
Giunta provinciale nel termine di trenta giorni dall’adozione per la
loro approvazione da parte della medesima Giunta.

Art. 13 Personale 1. Il personale del Centro e’ disciplinato dalle norme di diritto privato e dai contratti collettivi di categoria. 2. Puo’ essere utilizzato personale messo a disposizione dagli enti pubblici aderenti al Centro secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento.

Art. 14

Strutture

1. La Provincia e il Comune di Trento mettono a disposizione del
Centro, a titolo gratuito, rispettivamente il Teatro Sociale di
Trento, comprensivo di Palazzo Festi e dell’area archeologica del
SASS, e il Complesso ex Santa Chiara attraverso un’apposita
convenzione nella quale dovranno essere stabilite le modalita’
relative alla gestione ordinaria e alla manutenzione sia ordinaria
che straordinaria, assicurando i relativi oneri. Con le stesse
modalita’ la Provincia e il Comune di Trento possono assegnare al
Centro la gestione di altre strutture.
2. La messa a disposizione del Centro di strutture di altri
comuni, o loro forme associative, e’ disciplinata da apposite
convenzioni, secondo i criteri e le modalita’ di cui al comma 1. Con
le stesse modalita’ i comuni e gli altri soggetti interessati possono
assegnare al Centro la gestione di servizi culturali.
3. Le attivita’ del Centro di cui all’articolo 1, sono svolte con
finalita’ non lucrative.

Art. 15

Patrimonio e mezzi

1. Il patrimonio del Centro e’ costituito dai beni mobili ed
immobili a qualsiasi titolo acquisiti in proprieta’ nonche’ dal fondo
di dotazione e da eventuali altre riserve di capitale.

Art. 16 Strumenti di programmazione 1. I1 Centro adotta quali strumenti di programmazione: a) il documento pluriennale di indirizzo; b) il programma pluriennale di attivita’; c) il bilancio preventivo.

Art. 17 Documento pluriennale di indirizzo 1. Il documento pluriennale di indirizzo e’ lo strumento programmatorio generale che fissa le scelte ed individua gli obiettivi che il Centro intende perseguire nel periodo di riferimento. Esso e’ elaborato in armonia con le previsioni degli strumenti di programmazione provinciale e con le particolari prescrizioni fissate negli strumenti di programmazione del Comune di Trento e degli eventuali altri enti aderenti al Centro. 2. Il documento pluriennale di indirizzo deve essere elaborato tenendo conto delle risorse a disposizione del Centro. 3. Il documento ha durata triennale ed e’ aggiornato annualmente e puo’ essere riformulato ad avvenuta nomina di un nuovo Comitato di indirizzo. 4. Il documento pluriennale di indirizzo deve essere trasmesso per l’approvazione alla Giunta provinciale congiuntamente al bilancio di previsione.

Art. 18

Programma pluriennale di attivita’

1. Il programma pluriennale di attivita’ e’ lo strumento di
specificazione del documento pluriennale di indirizzo che fissa le
attivita’ del Centro da perseguire nel periodo di riferimento.
2. Il programma pluriennale di attivita’ ricomprende, in rapporto
alle scelte ed agli obiettivi prefissati, il piano di sviluppo delle
attivita’ e dei servizi ed il programma di investimento, ed espone le
relative previsioni di costo e modalita’ di finanziamento
compatibilmente con le risorse del bilancio di previsione. Evidenzia
inoltre le previsioni in ordine alla determinazione dei concorsi per
le attivita’ e i servizi resi agli enti partecipanti e ai soggetti
terzi.
3. Il programma ha durata triennale ed e’ aggiornato annualmente
in coerenza con il documento pluriennale di indirizzo e riformulato
ad avvenuta nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione.
4. Il programma, oltre agli interventi di competenza del Centro,
riporta pure relativamente alle strutture messe a disposizione dal
Comune di Trento, dalla Provincia e da eventuali altri enti
proprietari, gli interventi di manutenzione straordinaria, di
ammodernamento e di rinnovo, di competenza dei predetti enti, che
risultino necessari per l’efficienza e la funzionalita’ delle
strutture.
5. Il programma deve essere trasmesso per l’approvazione alla
Giunta provinciale congiuntamente al bilancio di previsione.

Art. 19 Bilancio preventivo 1. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo relativo all’esercizio successivo. Il bilancio preventivo deve essere redatto per centri di costo, al fine di consentire la valutazione dei relativi risultati economici di esercizio. 2. Il predetto bilancio, che dovra’ chiudere in pareggio, deve essere accompagnato: a) dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre precedente, nonche’ dai dati di preconsuntivo della gestione dell’anno in corso; b) dai dati relativi alle previsioni di cassa; c) da una relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo. 3. Il bilancio preventivo con la documentazione accompagnatoria e’ trasmesso entro il 31 dicembre agli altri enti pubblici e le loro forme associative che hanno affidato al Centro la gestione di strutture o di servizi culturali. 4. L’esercizio finanziario del Centro coincide con l’anno solare. 5. Il bilancio preventivo deve essere trasmesso per l’approvazione alla Giunta provinciale.

Art. 20

Bilancio d’esercizio

1. Il bilancio d’esercizio e’ deliberato entro il 30 aprile
dell’anno successivo. Il bilancio e’ redatto ai sensi del codice
civile e dovra’ mettere in evidenza i costi e i risultati conseguiti
in relazione ai centri di costo.
2. 11 bilancio d’esercizio e’ redatto secondo le prescrizioni
degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
3. A1 bilancio d’esercizio deve essere allegato il conto dei
flussi delle entrate e delle uscite di cassa.
4. L’eventuale utile netto d’esercizio risultante dal bilancio
d’esercizio dovra’ essere destinato al fondo di dotazione.
5. Nel caso di perdita d’esercizio dovranno essere analizzate
specificatamente le cause che hanno determinato il risultato negativo
d’esercizio, nonche’ indicati puntualmente i provvedimenti per
ricondurre in equilibrio la gestione del Centro. In sede di
approvazione del bilancio deve essere stabilito come si procede alla
copertura della perdita.
6. Il bilancio d’esercizio e’ trasmesso entro 30 giorni dalla sua
approvazione alla Provincia, al Comune di Trento, agli altri enti
pubblici e le loro forme associative che hanno affidato al Centro la
gestione di strutture o di servizi culturali.

Art. 21

Servizio di cassa

1. Il servizio di cassa e’ affidato, in base ad apposita
convenzione, ad un istituto di credito, il quale custodisce ed
amministra altresi’ i titoli pubblici e privati di proprieta’ del
Centro.
2. Il Centro puo’ avvalersi, per specifiche gestioni, anche dei
servizi di conto corrente postale o di altri istituti bancari.
3. Il Consiglio di amministrazione puo’ altresi’ istituire
servizi di cassa interni per gli incassi e i pagamenti che e’
necessario effettuare in contanti.
4. Le procedure da adottare per i servizi di cassa interni di cui
al comma 3 del presente articolo dovranno essere previste dal
regolamento di contabilita’ di cui al presente Statuto.
5. Il Centro per la gestione del servizio di tesoreria puo’
avvalersi, ai sensi della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4
(Servizio di tesoreria della Provincia Autonoma di Trento e degli
enti funzionali) alle medesime condizioni, della banca affidataria
del servizio di tesoreria della Provincia.

Art. 22 Scritture contabili 1. Il Centro deve tenere le scritture contabili e la documentazione secondo le norme di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili. 2. Le scritture contabili debbono comunque consentire, avvalendosi di specifiche tecniche di controllo di gestione, la rilevazione dei costi e dei ricavi per centri di responsabilita’ e per centri di costo.

Art. 23 Prestiti 1. Il Centro non puo’ ricorrere ad operazioni di indebitamento salvo espressa deroga concessa d’intesa dalla Provincia e dal Comune di Trento, fatto salvo il ricorso a operazioni necessarie per risolvere temporanee carenze di liquidita’.

Art. 24 Regolamento di contabilita’ 1. Le modalita’ di formazione degli strumenti di programmazione, nonche’ le disposizioni in materia di contabilita’ e di gestione economico-finanziaria non previste dal presente Statuto sono disciplinate da uno specifico regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 25

Programmi di investimento

1. Per il finanziamento dei programmi di investimento previsti
negli strumenti di programmazione il Centro provvede:
a) con contributi in conto capitale della Provincia previsti
dalla vigente legislazione, del Comune di Trento o di altri enti
proprietari;
b) con i fondi all’uopo accantonati nel proprio bilancio.
2. In luogo dell’effettuazione diretta degli interventi di
investimento sulle strutture, le convenzioni, per la messa a
disposizione del Centro di strutture del Comune di Trento e della
Provincia Autonoma di Trento o di altri enti proprietari, possono
prevedere di affidare al Centro medesimo l’effettuazione degli
interventi, previa approvazione dei programmi di intervento e
somministrazione dei finanziamenti necessari.

Art. 26

Scioglimento del Centro

1. In caso di scioglimento del Centro, la Giunta provinciale,
d’intesa con il Comune di Trento, nomina un liquidatore definendone i
poteri e compensi. Il liquidatore nello svolgimento delle operazioni
di liquidazione, dopo aver realizzato gli attivi e pagate le poste
debitorie, attribuira’ l’eventuale patrimonio netto risultante agli
enti pubblici che hanno aderito al Centro, attenendosi ai seguenti
criteri:
a) in percentuale rapportata al capitale di dotazione conferito
da ciascun ente aderente;
b) l’assegnazione dei beni mobili in dotazione al Centro e
facenti parte integrante degli immobili, ai rispettivi proprietari
degli immobili;
c) l’assegnazione dei rimanenti beni mobili a ciascun ente che
ha contribuito finanziariamente all’acquisto dei beni medesimi.

Art. 27 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento e’ abrogata la legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37 (Istituzione del Centro Servizi culturali S. Chiara). Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni di legge: a) articolo 41 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20; b) articoli 15 e 16 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10; c) articolo 57 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.

Art. 28 Entrata in vigore 1. Questo regolamento entra in vigore il 15 luglio 2009. 2. In relazione a quanto disposto dall’articolo 22, comma 6, della legge provinciale n. 15 del 2007, gli organi del Centro nominati ai sensi delle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 continuano ad operare fino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di questo regolamento. Il presente decreto sara’ pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 31 dicembre 2008 DELLAI (Registrato alla Corte dei Conti il 14 gennaio 2009, registro 1, foglio 1) (Registrato alla Corte dei Conti il 14 gennaio 2009, registro 1, foglio 1)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-28&task=dettaglio&numgu=46&redaz=009R0423&tmstp=1259566637266

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