Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-03-2011, n. 5827 Imposta reddito persone fisiche Contenzioso tributario Imposta locale sui redditi – ILOR

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che, accogliendo il ricorso per revocazione proposto da C. e D.F., nella qualità di eredi di D.L., ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 5 ha revocato la decisione del 13 dicembre 2004 che aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF e dell’ILOR emesso per l’anno 1993 a carico del congiunto, in quanto contraria ad altra decisione, divenuta definitiva il 28 aprile 2002 pronunciata tra le stesse parti e relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento per lo stesso periodo d’imposta ma ai fini dell’IVA, costituente giudicato esterno. Ha infatti ritenuto che la sentenza avesse ad oggetto lo stesso fatto, "rinvenibile nel processo verbale di constatazione con il rinvenimento, e con le risultanze conseguenti, di due conti correnti da cui veniva rilevata la omessa contabilizzazione sia ai fini IRPEF che ai fini IVA". Il riconoscimento dell’infondatezza della pretesa fiscale in quella sede avvenuto rappresentava una insuperabile contraddittorietà con quanto successivamente deciso, sempre per lo stesso fatto, ai fini IRPEF e ILOR, con il conseguente accoglimento del ricorso stesso.

Gli eredi del contribuente non hanno svolto attività nella presente sede.
Motivi della decisione

Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente, denunciando "violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 64 e dell’art. 395 c.p.c., n. 5", deduce l’inammissibilità del ricorso nel caso, ricorrente nella specie, in cui sia già stato chiesto nel giudizio precedente (quello nel quale, cioè, era stata resa la decisione revocanda) di avvalersi del giudicato esterno favorevole, ancorchè il giudice non si sia pronunciato sull’eccezione medesima, ciò di cui gli odierni ricorrenti si erano doluti proponendo, avverso la sentenza cui impugnata, ricorso per cassazione (rgn. 3682/2006).

In subordine, denunciando violazione e falsa applicazione delle stesse disposizioni nonchè dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, deduce la inestensibilità del giudicato quando manchi l’identità di soggetti nelle cause, provenendo gli avvisi da uffici diversi con autonoma legittimazione processuale, e l’identità di oggetto per la diversità dei tributi.

Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini precisati.

A norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 64, comma 1, l’istanza di revocazione è ammessa soltanto nei confronti di sentenze che, involgendo accertamenti di fatto, non siano ulteriormente impugnabili sul punto controverso o che non siano state effettivamente impugnate nei termini. Per rigorosa conseguenza, allorchè una sentenza del giudice tributario, involgente accertamenti di fatto, sia impugnabile o sia stata impugnata, come nel caso di specie, coi mezzi ordinari di gravame, la revocazione non è ammessa (Cass. n. 11596 del 2007 e n. 15319 del 2000).

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito, dichiarando l’inammissibilità del ricorso per revocazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto dagli eredi del contribuente.

Condanna gli eredi del contribuente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi Euro 3.500,00, ivi compresi Euro 100,00 per esborsi, quanto al presente giudizio, ed in Euro 800,00 per diritti, Euro 1000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi per il grado di merito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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