T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 02-02-2011, n. 955 Condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che l’area interessata dalla costruzione oggetto della domanda di condono edilizio – Parco del Circeo – è inquadrata quale zona a protezione speciale (z.p.s.) ai sensi dell’art. 3 lett.b) della legge regionale del Lazio 8.11.2004 n. 12, nella quale non è ammessa sanatoria delle opere edilizie abusive, ancorché anteriori all’apposizione del vincolo, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo;

Riscontrato il parere negativo della Regione Lazio in ordine all’accoglimento dell’istanza di sanatoria, di cui alla nota in data 28.10.2005 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, assunto agli effetti di cui all’art. 32 della legge n. 47/1985;

Rilevata, per quanto precede, l’infondatezza del ricorso;

Ritenuti sussistere giusti motivi di compensazione delle spese processuali tra le parti costituite;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese del giudizio tra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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