Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-03-2011, n. 6003 Società

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 5 luglio 1996, il Tribunale di Padova dichiarò il fallimento Farmacia S. Ambrogio s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili D.G.I. e S.P..

Quest’ultimo propose opposizione deducendo di essere receduto il 12 febbraio 1996. L’opposizione fu respinta dal Tribunale di Padova e successivamente, con sentenza 19 novembre 2004, dalla Corte d’appello di Venezia, che ha ritenuto l’estensione del fallimento pronunciata legittimamente a norma della L. Fall., art. 147, comma 1 (vecchio testo), sul presupposto che: a) la sentenza di fallimento era intervenuta entro l’anno dal recesso, b) l’insolvenza era anteriore al recesso, c) la società era stata dichiarata fallita prima che fossero decorsi sei mesi dal recesso senza ricostituzione della base sociale.

Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, la parte soccombente ricorre con atto notificato il 14 settembre 2005, per un unico motivo, illustrato anche con memoria.

Il fallimento non ha svolto difese.
Motivi della decisione

Con il ricorso si denuncia la violazione della L. Fall., artt. 6 e 147. L’estensione del fallimento non poteva essere la conseguenza del fallimento della società a norma della L. Fall., art. 147, comma 1, perchè al momento della sentenza il ricorrente non era socio illimitatamente responsabile, essendo precedentemente receduto, come è pacifico in causa. Essa estensione, se dichiarata nella consapevolezza di tale ultima circostanza, costituirebbe esercizio di un potere d’ufficio non riconosciuto dalla L. Fall., art. 6: questa disposizione consente al tribunale di dichiarare l’estensione del fallimento ad un soggetto che, al momento della sentenza di fallimento, non sia più socio illimitatamente responsabile solo quando la sua esistenza sia emersa dopo la dichiarazione di fallimento, a norma della L. Fall., art. 147 cpv..

Il motivo è infondato. Con riguardo alla L. Fall., art. 147, nel testo anteriore alla riforma del 2006, questa corte ha già affermato il principio che il fallimento del socio receduto non deve avvenire necessariamente con la procedura di estensione L. Fall., ex art. 147, comma 2, poichè, quando la sua esistenza è già nota prima della dichiarazione di fallimento della società, questo, ai sensi del primo comma, produce il fallimento di tutti i soci illimitatamente responsabili (Cass. 20 aprile 2007 n. 9445). Questo indirizzo, condiviso dal collegio, regola anche il caso in esame. Nella previsione della L. Fall., art. 147, comma 1, invero, la responsabilità illimitata del socio costituisce la ratio legis, vale a dire la causa dell’estensione del fallimento, e non indica il requisito soggettivo del soggetto al quale il fallimento è esteso (requisito che potrebbe esser venuto meno al momento della pronuncia, come nel caso del socio receduto). Nè rileva, nello scrutinio di legittimità del provvedimento giudiziale, la circostanza in sè che al giudice fossero già noti tutti gli elementi di fatto che giustificano l’estensione del fallimento a norma del comma 1 della disposizione in esame, qualora sia pacifico in causa, essendo stato accertato nel giudizio di merito e non contestato nel giudizio di cassazione, che tali elementi sussistevano tutti. Ciò che, infatti, esclusivamente rileva, è che la dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile, ancorchè già receduto al momento del fallimento della società, corrisponda al paradigma legale della L. Fall., art. 147, comma 1, interpretato nel modo sopra indicato.

E’ infine da rilevare che la ricostruzione della volontà del legislatore, consacrata dalla L. Fall., art. 147, comma 1, nell’interpretazione accolta, non implica ‘esercizio di un potere d’impulso d’ufficio da parte del giudice, che svolgendo accertamenti in fatto non richiesti andrebbe al di là della domanda proposta, nè incide sulla sua terzietà. Accogliendo la domanda di dichiarazione di fallimento della società, il giudice stabilisce le conseguenze che ad essa la legge ricollega, tra le quali anche il fallimento del socio illimitatamente responsabile. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. In mancanza di difese svolte dalla parte intimata non v’è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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