T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 02-02-2011, n. 967 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, con ricorso n. 9304/2009 r.g., ha chiesto alla Sezione un decreto ingiuntivo per la somma di euro 45.976,41 euro (quarantacinquemilanovecentosettantasei/quarantuno) a titolo di corresponsione di prestazioni in convenzione che il ricorrente – come medico – è stato chiamato a svolgere dall’Università La Sapienza di Roma, presso l’Azienda USL di Latina.

Ritenendo sussistenti i presupposti di legge, il Presidente di questa Sezione ha emesso il decreto ingiuntivo n. 6/2010, pubblicato il 23 gennaio 2010 ingiungendo il pagamento della sorte indicata dalla istante e degli interessi nella misura legale, a decorrere dalla domanda, nonché delle spese di procedura.

Avverso tale decreto ha proposto opposizione l’Università degli Studi "La Sapienza", affermando l’insussistenza dei presupposti necessari per l’emanazione del contestato decreto ingiuntivo.

Rileva il Collegio che in data 31 agosto 2010, l’opposto creditore ha depositato atto di rinuncia al decreto ingiuntivo n. 6/2010.

Preso atto di quanto sopra, non resta che dichiarare l’intervenuta rinuncia al decreto ingiuntivo da parte del creditore opposto, dovendosi per l’effetto revocare il decreto stesso e conseguentemente dichiarare improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, la proposta opposizione.

Quanto alle spese, si ravvisano motivi per disporne la compensazione.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto dell’intervenuta rinuncia al decreto ingiuntivo; revoca il decreto stesso; dichiara l’opposizione a decreto ingiuntivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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