Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-11-2010) 08-02-2011, n. 4588 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.E. e Z.A., imputati rispettivamente di minacce in danno di F.S. e di ingiurie in danno di Ca.Cl., ricorrenti avverso la sentenza del giudice di pace di Recco che ne aveva affermato la penale responsabilità, con atto del 20 settembre 2010 hanno rinunciato ai ricorsi, dei quali pertanto deve dichiararsi l’inammissibilità, cui consegue la condanna di ciascuno dei rinunciane al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00= in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00= in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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