Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-11-2010) 08-02-2011, n. 4587

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

do del Foro di Napoli, difensore di fiducia del F., che si associa alle conclusioni del P.G..
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Per quanto qui interessa, il GIP del Tribunale di Napoli con sentenza del 30 marzo 2010, pur dando atto della prescrizione dei reati di falso in atto pubblico rispettivamente ascritti a B. A. – commissario straordinario per l’emergenza rifiuti nel Comune di Napoli-; F.G. -sub commissario-; C. M.M. – ragioniere officiato per una consulenza continuativa in ordine al problema dell’emergenza rifiuti-, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti con la formula "perchè il fatto non sussiste", rilevando che non v’erano i presupposti in fatto per l’affermazione della loro penale responsabilità, atteso che in nessuno dei documenti contemplati dal capo di imputazione v’erano le attestazione contestate come false dal P.M..

Secondo l’ipotesi di accusa il B. aveva sottoscritto due decreti ideologicamente falsi con cui erano stati riconosciuti compensi in favore di un avvocato, giudicato in separato processo, asseritamente liquidati, contrariamente al vero, secondo le tariffe professionali; gli altri due avevano commesso analogo reato, il C.M. chiedendo ed il F. riconoscendogli compensi professionali di ammontare superiore al dovuto, che si attestavano falsamente liquidati secondo le tariffe professionali, che non erano applicabili non essendo il C.M. iscritto all’albo professionale e non svolgendo attività libero-professionale.

Avverso detta sentenza propone ricorso il P.M. presso il Tribunale di Napoli, deducendo l’erroneità della motivazione addotta dal GIP, perchè sebbene nei decreti di liquidazione non vi fosse espressa attestazione della liquidazione dei compensi secondo le tariffe professionali vigenti, tuttavia la circostanza avrebbe dovuto essere desunta dalle premesse dei decreti, dove si dava atto di un’ordinanza commissariale n. 200 del 29.10.2009 secondo la quale i compensi dovevano essere liquidati in conformità delle tariffe professionali.

2.- Il ricorso è inammissibile atteso che propone una diversa valutazione del fatto, pretendendo di ricavare indirettamente dalle premesse dei provvedimenti un’attestazione di determinazione dei compensi in conformità delle tariffe professionali che nei suddetti atti non c’era, come ha dimostrato il GIP con ampia, dettagliata e ragionevole motivazione, che del resto neppure il ricorrente revoca in dubbio, essendo le sue censure limitate alla possibilità di dare ai decreti un’interpretazione diversa da quella motivatamente esposta nella sentenza di merito.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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