Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-11-2010) 08-02-2011, n. 4586 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- A.S., indagato per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la fede pubblica ed il patrimonio e soggetto per tale motivo a carcerazione cautelare, ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale della Libertà di Milano del 1 luglio 2010, che ha confermato l’ordinanza con cui quel GIP aveva disatteso la sua istanza di sostituzione della cautela in corso con gli arresti domiciliari, con facoltà di recarsi presso il Sert per la prosecuzione del trattamento di riabilitazione che stava già praticando prima della sua carcerazione per la sua tossicodipendenza da cocaina. Il Tribunale con l’ordinanza impugnata ha ritenuto che la spiccata proclività a delinquere dell’ A., attestata dalla gravità e frequenza dei fatti delittuosi ascrittigli e dalla necessità del predetto di procurarsi liquidità per estinguere i debiti accumulati nei confronti di chi gli fornisce lo stupefacente, impedisce la degradazione della cautela, dovendo considerarsi che gli arresti domiciliari con facoltà di allontanarsi dall’abitazione, favorirebbero la consumazione di ulteriori reati, mentre il trattamento in corso presso il Sert era costituito esclusivamente da esami delle urine e colloqui con psicologo ed assistente sociale.

Deduce il ricorrente la nullità del provvedimento impugnato per la violazione del disposto del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, atteso che il Tribunale aveva negato la sostituzione della carcerazione con gli arresti domiciliari senza motivare in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, perciò stesso ostative all’accoglimento dell’istanza.

2.- Il ricorso è destituito di fondamento.

Contrariamente a quanto pare opinare il ricorrente, infatti, il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89 non contempla la degradazione automatica di una misura cautelare carceraria a seguito della mera affermazione del tossicodipendente detenuto di voler proseguire un trattamento di riabilitazione a suo dire già in corso, incombendo invece al giudice il potere-dovere di valutare, con l’esclusione di qualsivoglia automatismo, l’opportunità di procedere alla sostituzione, anche con riferimento alla praticabilità del programma terapeutico in costanza di detenzione carceraria. (Cass. Sez. 4, n. 10986 del 14.2.2007 Rv. 236206).

Nel caso di specie il Tribunale ha valutato il programma terapeutico, ritenendolo inidoneo per la sua genericità, ed ha considerato come vi fossero esigenze cautelari di particolare intensità, di cui ha dato specifica contezza, sopperibili adeguatamente solo con la detenzione carceraria; la motivazione è congrua.

Il ricorso va pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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