T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 02-02-2011, n. 976 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

tato Cimino per il resistente Ministero;
Svolgimento del processo

– la ricorrente ha presentato in data 22 dicembre 2008 istanza volta ad ottenere l’autorizzazione alla installazione ed all’esercizio di un impianto ripetitore di programmi radiofonici in ambito locale operante sulla frequenza di 95.200 Mhz dalla postazione di Pietra Ritta -San Zeno di Montagna (Vr), cui ha fatto seguito il formale avvio del procedimento da parte dell’Ispettorato Territoriale Veneto, di cui alla nota del 12 gennaio 2009;

– che in data 2 febbraio 2009 l’Amministrazione ha avvisato tutti i soggetti contro interessati la rilascio della chiesta autorizzazione;

– che a seguito delle osservazioni pervenute da parte della emittente R.D., l’Ispettorato Territoriale Veneto ha chiesto un parere alla Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero dello sviluppo economico;

– che in data 3 dicembre 2009 è stato richiesto alla Comunità del Garda copia dello Statuto, inviato il successivo 12 gennaio 2010;

CONSIDERATO che la ricorrente si duole, con il ricorso in esame, che, pure a distanza di diversi mesi dalla richiesta di integrazione documentale, l’Amministrazione non ha concluso l’iter procedimentale, osservando una condotta, in proposito, omissiva;

CONSIDERATO che la ricorrente chiede, pertanto, previo accertamento dell’illegittimità della condotta omissiva del Ministero in merito all’istanza di rilascio della chiesta autorizzazione, nonché della fondatezza della stessa domanda, ordinarsi al Ministero dello sviluppo economico – Comunicazioni di provvedere sull’istanza di installazione ed esercizio di un impianto ripetitore di programmi radiofonici in ambito locale operante sulla frequenza di 95,900 Mhz, o altra indicata dalla stessa P.A., dalla postazione di Pietra Ritta -San Zeno di Montagna (Vr), eventualmente rilasciando il provvedimento richiesto e fissando un congruo termine con nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva;

CONSIDERATO che si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa dell’intimato Ministero, senza, peraltro, depositare documenti o spiegare scritti difensivi;
Motivi della decisione

– sussiste l’interesse della parte ricorrente, in relazione alla posizione dalla medesima vantata, alla definizione della domanda di installazione ed esercizio di un impianto ripetitore di programmi radiofonici in ambito locale;

– l’art. 31, terzo comma, del c.p.a., prevede che il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione;

– pertanto, non è ammissibile che il giudice possa sostituirsi alla competente amministrazione, per accertare se ricorrano tutti i presupposti per l’attivazione ed esercizio di impianto radiofonico, di cui all’art. 30, d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, involgendo la detta ricognizione competenze tecniche proprie dell’Amministrazione interessata;

RILEVATO, come sopra delimitato, quindi, l’ambito cognitivo del presente giudizio, che, avuto riguardo al contegno omissivo dalla resistente Amministrazione osservato a fronte dell’istanza proposta dall’odierna ricorrente, la pretesa volta al conseguimento di una declaratoria di illegittimità del silenzio per l’effetto formatosi merita senz’altro accoglimento;

RITENUTO, in aderenza ai principi di trasparenza regolanti l’attività amministrativa, che l’Amministrazione illegittimamente ha omesso di concludere il procedimento attivato sull’istanza della ricorrente, previa effettuazione delle pertinenti valutazioni in ordine alla stessa, essendo invece tenuta a considerare la sussistenza o meno dei presupposti per il soddisfacimento della richiesta formulata, e di adottare di conseguenza, un motivato provvedimento al riguardo, sia esso di segno positivo, ovvero, di segno negativo;

RITENUTO, conclusivamente, che, accertata l’illegittimità del comportamento inerte dell’Amministrazione resistente a fronte delle richiesta della ricorrente, di adozione del provvedimento di cui all’art. 30, d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, il ricorso è meritevole di accoglimento, nei limiti sopra indicati, e che va ulteriormente dichiarato l’obbligo della stessa Amministrazione di provvedere con espressa e motivata determinazione, secondo le modalità di cui in dispositivo;

RITENUTO che le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dello sviluppo economico – Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Veneto – in persona del Direttore p.t., di provvedere in ordine alla istanza della parte ricorrente entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Condanna il Ministero dello sviluppo economico alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida forfetariamente in Euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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