Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-03-2011, n. 5994 Espropriazione forzata presso terzi Revocatoria fallimentare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Fallimento Impresa di Pulizie Robelli Maria Cristina s.n.c. agiva in giudizio nei confronti dell’Inps e del Ministero degli Interni, chiedendo che il Tribunale accertasse l’esclusivo diritto del Fallimento ad ottenere il pagamento del credito di L. 66.134.150 della Robelli, nei confronti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, in relazione al quale alla data di dichiarazione di fallimento della Robelli s.n.c., risultava emesso dal Giudice dell’Esecuzione provvedimento di assegnazione a favore dell’Inps, ma che non era stato pagato all’Istituto (ove lo fosse stato, il pagamento sarebbe stato inefficace L. Fall., ex art. 44); in subordine, chiedeva che venisse dichiarato inefficace il provvedimento di assegnazione L. Fall., ex art. 67, comma 2, con condanna del Ministero degli Interni, Comando provinciale dei VVFF di Venezia, ad effettuare il pagamento in oggetto.

L’Inps eccepiva che la declaratoria di inefficacia era impedita dall’anteriorità del provvedimento di assegnazione rispetto al fallimento, e che non erano revocabili i pagamenti aventi ad oggetto i contributi previdenziali, D.L. n. 536 del 1987, ex art. 4, comma 4, convertito nella L. n. 48 del 1988.

Il Ministero Interni si rimetteva a giustizia, chiedendo che in ogni caso la condanna fosse limitata a L. 66.134.250, essendovi già inclusa l’Iva.

Il Tribunale con sentenza 1529/2000, accertava il diritto del Fallimento a conseguire il pagamento.

Proponeva appello l’Inps, sostenendo che l’ordinanza di assegnazione aveva trasferito allo stesso la titolarità del credito anche se pro solvendo, quindi il Fallimento era carente di legittimazione ad agire e l’incameramento della somma non ledeva la par condicio; il provvedimento di assegnazione non era d’altra parte revocabile, nè revocabile il pagamento dell’importo assegnato, perchè non concretamente avvenuto e non revocabile per legge il pagamento contributi previdenziali.

Il Fallimento chiedeva il rigetto; rimaneva contumace il Ministero.

La corte territoriale ha rigettato la demanda del Fallimento, ritenendo che, trattandosi di espropriazione forzata di credito, non rileva il momento in cui la somma assegnata entra nella sfera patrimoniale del creditore, bensì quello in cui il credito assegnato entra nella sfera patrimoniale dello stesso; con l’ordinanza di assegnazione del credito, salvo esazione, si conclude il procedimento esecutivo, il credito viene assegnato direttamente, e quindi nel caso, era già entrato nella sfera dell’Inps al momento di dichiarazione di fallimento; non era stata infine riproposta la domanda subordinata di revocatoria in via di appello incidentale.

Propone ricorso per cassazione il Fallimento, sulla base di un solo articolato motivo.

L’Inps ed il Ministero non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1.1.- Con l’unico articolato motivo, il Fallimento denuncia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. Fall., artt. 44 e 51, art. 543 c.p.c., e segg., in ispecie art. 553 c.p.c., e art. 2928 c.c., nonchè violazione e falsa applicazione dei principi in materia di par condicio creditorum ( art. 2741 c.c., L. Fall., art. 52, e segg.), nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere la corte territoriale disatteso la consolidata giurisprudenza in relazione alla individuazione del momento in cui, nell’espropriazione presso terzi, la titolarità delle somme pignorate esce dalla sfera del debitore esecutato per essere trasferita in capo al creditore pignorante, senza valutare il fatto che non era stato effettuato alcun pagamento prima della pronuncia di fallimento e quindi non si era ancora perfezionata la fattispecie, e che, ove fosse ritenuto opponibile alla massa il pagamento ottenuto all’esito dell’azione esecutiva, verrebbe alterato il principio fondamentale della par condicio creditorum.

2.1.- Il motivo è fondato, alla luce dell’orientamento di questa corte, come espresso, tra le altre, nella sentenza 18714/2007, che ha concluso nel senso che, atteso che dopo la dichiarazione di fallimento, il debitore perde la disponibilità del patrimonio e non può effettuare pagamenti nè volontariamente: nè coattivamente, non può essere data esecuzione, dopo detta declaratoria, alle ordinanze di assegnazione di somme emesse prima della dichiarazione di fallimento ed è del tutto irrilevante che al momento dell’emissione non fosse conosciuto lo stato di insolvenza del debitore; nel caso di espropriazione presso terzi, il pagamento coattivo si realizza infatti, non al momento dell’emissione dell’ordinanza di assegnazione, ma nel momento in cui il terzo debitore assegnato effettua il pagamento in favore del creditore assegnatario (vedi in tal senso, Cass. 463/2006 e Cass. 6737/2005).

La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, atteso che rimane da effettuare l’accertamento in fatto in relazione alla comprensione nella somma di L. 66.134.250 dell’Iva, atteso che sul punto v’è contestazione (secondo il Fallimento, la somma non comprende l’Iva, che invece è compresa nell’importo, secondo il Ministero, come si desume dalla stessa sentenza impugnata); il giudice del rinvio deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *