Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-11-2010) 08-02-2011, n. 4585 Falsità ideologica in atti pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ne dell’avv. De Michele, difensore di fiducia di M.C..
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Larino ricorre avverso la sentenza del 3 marzo 2010, con cui quel Giudice dell’Udienza Preliminare aveva dichiarato non luogo a procedere contro V.M. e M.C., imputati di concorso in falso ideologico per aver attestato falsamente la seconda, medico della ASL (OMISSIS) Basso Molise, che il primo, direttore generale della predetta ASL, risultava affetto da patologia che lo esonerava dall’obbligo di indossare la cintura di sicurezza durante la guida di autoveicoli.

Il fatto era venuto alla luce a seguito dell’intercettazione di una telefonata nel corso del quale il V., parlando con una donna non identificata, aveva detto di disporre di detto certificato, e di non avere difficoltà a procurarne uno anche alla sua interlocutrice, che sorpresa a guidare senza aver allacciato la cintura di sicurezza, aveva appena subito una multa di ben Euro 68 e la decurtazione di cinque punti sulla patente.

Il GUP ha rilevato che il certificato rinvenuto in possesso del V. era di data successiva di un anno alla telefonata, e correttamente non faceva cenno alla specifica infermità che secondo il certificato non consentiva l’allacciamento della cintura di sicurezza, infermità che era stata invece evidentemente valutata dal medico certificatore.

Deduce il P.M. ricorrente l’illegittimità della sentenza impugnata, atteso che erroneamente vi si affermava che l’ipotesi di accusa non poteva essere utilmente coltivata in dibattimento, mentre invece maggiori elementi di valutazione avrebbero potuti essere acquisiti in virtù dell’esperimento del vaglio dibattimentale. Osserva infatti che, a prescindere dalla considerazione che ben avrebbero potuto gli imputati produrre l’originale del certificato archiviato dalla ASL, che conteneva la diagnosi, la copia di cui era in possesso il V. avrebbe potuto costituire il rinnovo di precedente certificazione, che aveva l’efficacia di un anno.

2.- Il ricorso è inammissibile, sia perchè contrappone alle motivate valutazioni del GUP mere ipotesi alternative, sia perchè prospetta la rivalutazione del merito, che è preclusa in questa sede di legittimità.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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