T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 02-02-2011, n. 977 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione U. S. L. trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 21 luglio 2000 e depositato il successivo 2 agosto 2000 il sig. M.M. ha impugnato il silenzio rifiuto opposto dall’Azienda U.S.L. di Latina, dalla Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. LT 6 e dalla Regione Lazio all’atto extragiudiziale di diffida e costituzione in mora da lui notificato il 3 aprile 2000 affinché provvedessero nei suoi confronti alla corresponsione del conguaglio tra il trattamento economico degli Aiuti e quello degli Associati con decorrenza dalla delibera di inquadramento ad Aiuto, nonché al risarcimento del danno subito per effetto dell’illegittimo blocco dell’applicazione dell’art. 78 D.P.R. 28 novembre 1990 n. 384 disposto dalla Regione con la delibera n. 7976 del 20 ottobre 1993 e rimosso dall’Azienda U.S.L. di Latina solo in epoca notevolmente successiva alla sentenza del T.A.R. Lazio n. 2156 del 1996, passata in giudicato, che aveva dichiarato illegittimo il provvedimento regionale di blocco. Ha inoltre chiesto la declaratoria del proprio diritto: a) a percepire la retribuzione relativa alla posizione funzionale di Aiuto Dirigente di primo livello, ex decimo livello retributivo, nella quale è stato inquadrato; b) al risarcimento del danno nella misura determinata dal T.A.R., pari per lo meno al conguaglio fra la retribuzione di Assistente e quella di Aiuto con decorrenza dalla data del 9 settembre 1993, e cioè dal momento in cui la ex U.S.L. LT 6 ha adottato la delibera n. 418 del 1993, che è stata illegittimamente annullata dalla Regione. Il tutto, agli effetti previdenziali e con l’incremento di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Espone, in fatto, di essere dipendente dell’ex U.S.L. LT 2 con la qualifica di Assistente di Anestesia e Rianimazione e di aver ottenuto la nomina ad Aiuto dall’Azienda U.S.L. di Latina con delibera 11 maggio 1999 n. 1153 allorché la ex U.S.L. LT 2, con delibera n. 418 del 9 settembre 1993 avente ad oggetto "rideterminazione delle dotazioni organiche degli Assistenti medici e dei Veterinari collaboratori ai sensi dell’art. 78 D.P.R. n. 384 del 1990", ha disposto che l’organico del Servizio di Anestesia e Rianimazione passasse da quattro Assistenti e tre Aiuti a tre Assistenti e quattro Aiuti, con conseguente trasformazione di un posto di Assistente in un posto di Aiuto.

La delibera n. 418 del 9 settembre 1993 dell’ex U.S.L. LT 2 è stata però annullata dalla Regione Lazio con la delibera n. 7976 del 20 ottobre 1993, sul rilievo che sarebbe stata adottata in violazione dell’art. 26 D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29, che aveva vietato l’incremento delle dotazioni organiche delle posizioni dirigenziali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo fino alla ridefinizione delle piante organiche da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente.

A sua volta la delibera regionale n. 7976 del 20 ottobre 1993 è stata dichiarata illegittima ed annullata dal T.A.R. Lazio, sez. I bis, con sentenza n. 2156 del 13 novembre 1996 (non appellata e, dunque, passata in giudicato) sull’assunto che l’applicazione dell’art. 78 D.P.R. n. 384 del 1990 non comportava alcun incremento della dotazione organica ma solo una rideterminazione della stessa con un diverso equilibrio tra i posti di Assistente e quelli di Aiuto. Ha aggiunto il T.A.R. che l’art. 78 D.P.R. n. 384 del 1990 non è stato abrogato ed ha carattere di specialità, rientrando nella previsione contenuta nell’art. 25, comma 2, D.L.vo n. 29 del 1993, secondo cui "restano salve le procedure concorsuali da attivare in base a specifiche disposizioni normative di carattere transitorio".

L’Azienda U.S.L. di Latina, subentrata alla ex U.S.L. LT 6, ha dato alla sentenza un’applicazione molto tardiva espletando i concorsi riservati e provvedendo alla nomina del ricorrente ad Aiuto solo con la delibera n. 1153 dell’11 maggio 1999. Tuttavia l’Azienda, anche quando ha provvedimento alla nomina del ricorrente ad Aiuto, illegittimamente non ha retrodatato la decorrenza, considerando il ritardo con cui aveva proceduto, né ha applicato nei suoi confronti il relativo trattamento economico. A compiere tali adempimenti il ricorrente ha diffidato, con atto notificato il 3 aprile 2000, l’Azienda U.S.L. di Latina, la Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. LT 6 e la Regione Lazio, senza avere alcuna risposta.

2. Avverso il silenzio serbato dalle intimate Amministrazioni il ricorrente è insorto deducendo:

a) Difetto di motivazione – Violazione L. n. 241 del 1990.

Il silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate con l’atto di diffida notificato il 3 aprile 2000 è illegittimo perché immotivato.

b) Eccesso di potere per omesso esame dei presupposti determinanti – Violazione e disapplicazione di sentenza.

La sentenza del T.A.R. Lazio n. 2156 del 13 novembre 1996, che ha dichiarato illegittima e annullato la delibera della Regione Lazio n. 7976 del 20 ottobre 1993, determinava ex se il diritto del ricorrente a beneficiare dell’applicazione dell’art. 78 D.P.R. n. 384 del 1990 ai fini dell’immissione nel posto di Aiuto.

c) Eccesso di potere per contraddittorietà.

Nella delibera che ha dato applicazione, seppure tardivamente, all’art. 78 D.P.R. n. 384 del 1990 l’Azienda sanitaria ricorda che il concorso interno espletato tardivamente era stato indetto con la delibera n. 1747 del 16 luglio 1998.

3. Il ricorrente chiede altresì la condanna della Regione Lazio, della Gestione liquidatoria e dell’Azienda U.S.L. di Latina, subentrata alla ex U.S.L. LT 6, al risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ.. AI fine della quantificazione del danno afferma di non aver potuto giovarsi delle disposizioni introdotte dall’art. 116 D.P.R. n. 384 del 1990 che, ai fini della riqualificazione professionale del personale medico e veterinario di posizione intermedia "ha previsto l’attribuzione dei "moduli" in favore degli Aiuti di ruolo senza alcuna predeterminazione o limitazione dei "moduli" conferiti. Il risarcimento deve comunque essere quantificato quantomeno nella misura del conguaglio tra il trattamento economico di Assistente, che ha percepito dal 9 settembre 1993, ed il trattamento economico spettantegli di Aiuto.

4. La Regione Lazio si è costituita in giudizio per resistere al ricorso con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che peraltro non ha espletato alcuna attività difensiva.

5. L’Azienda U.S.L. di Latina non si è costituita in giudizio.

6. Con memoria depositata alla vigilia dell’udienza di discussione il ricorrente reitera le proprie tesi difensive.

7. All’udienza del 12 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Come esposto in narrativa il ricorrente, dipendente dell’ex U.S.L. LT 2 con la qualifica di Assistente di Anestesia e Rianimazione e vincitore del concorso ad Aiuto bandito ex art. 78 D.P.R. 28 novembre 1990 n. 384, chiede a) la retribuzione relativa alla posizione funzionale di Aiuto Dirigente di primo livello, ex decimo livello retributivo, nella quale è stato inquadrato, con decorrenza dalla data di adozione, da parte dell”Azienda U.S.L. di Latina, della delibera n. 1153 dell’11 maggio 1999; b) il risarcimento del danno nella misura pari, per lo meno, al conguaglio fra la retribuzione di Assistente e quella di Aiuto con decorrenza dalla data del 9 settembre 1993, e cioè dal momento in cui la ex U.S.L. LT 6 ha adottato la delibera n. 418 del 9 settembre 1993, illegittimamente annullata dalla Regione. Il tutto, anche agli effetti previdenziali e con l’incremento di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Visti gli atti di causa, il Collegio rileva l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui con esso si chiede l’annullamento del silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione sulla diffida del ricorrente intesa ad ottenere il riconoscimento del trattamento economico di Aiuto. E’ infatti principio pacifico nella giurisprudenza del giudice amministrativo che il procedimento preordinato alla formazione del silenzio inadempimento è inammissibile quando si tratta di controversie che solo apparentemente abbiano per oggetto una situazione di inerzia, come nel caso di giudizi incentrati sull’ accertamento di diritti soggettivi di credito attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e soggetti al termine di prescrizione (Cons.Stato, VI Sez., 30 luglio 2003 n. 4384; IV Sez., 17 giugno 2003 n. 3448; VI Sez., 22 settembre 2002 n. 4824; T.A.R. Sardegna 24 giugno 1996 n. 897; T.A.R. Liguria, II Sez., 16 luglio 1994 n. 28). Preme peraltro al Collegio aggiungere che da detta declaratoria di inammissibilità non deriva alcun pregiudizio per il ricorrente, dal momento che egli ha diligentemente provveduto a proporre, contestualmente ad un ricorso impugnatorio – annullatorio, anche un’azione di accertamento del diritto de quo.

2. Il ricorso, per questa parte, è fondato.

Quanto alla prima pretesa, id est la corresponsione di una retribuzione corrispondente alle funzioni di Aiuto da lui svolte a far data dall’11 maggio 1999 (data di adozione della delibera n. 1153), nel silenzio della Regione Lazio, la sola Amministrazione evocata che si sia costituita in giudizio, deve ritenersi veritiera, in punto di fatto, l’affermazione di parte ricorrente secondo cui il trattamento retributivo da lui percepito dopo l’inquadramento è ancora quello di Assistente.

La pretesa del ricorrente è, dunque – sul presupposto della veridicità dell’assunto relativo al trattamento economico in godimento – fondata, essendo elementare principio di diritto che il trattamento economico spettante al pubblico dipendente deve essere quello contrattualmente corrispondente alla qualifica di inquadramento, nel caso di specie di Aiuto. Al dott. M. spettano pertanto, a decorrere dalla data di effettivo inquadramento nella qualifica di Aiuto e di espletamento delle relative funzioni, le differenze retributive, anche agli effetti previdenziali, tra lo stipendio di Assistente e quello di Aiuto, incrementate di interessi legali e rivalutazione monetaria.

3. Il ricorrente chiede altresì la condanna sia della Regione Lazio che dell’Azienda U.S.L. di Latina, subentrata alla ex U.S.L. LT 6, al risarcimento del danno nella misura quanto meno pari al conguaglio fra la retribuzione di Assistente e quella di Aiuto, con decorrenza dalla data del 9 settembre 1993, e cioè dal momento in cui la ex U.S.L. LT 6 ha adottato la delibera n. 418 del 9 settembre 1993, illegittimamente annullata dalla Regione.

Tale pretesa non può trovare accoglimento atteso che non sussiste per l’Amministrazione l’obbligo di bandire un concorso per la copertura di posti vacanti, con la conseguenza che il ricorrente non vantava alcuna posizione qualificata all’indizione della procedura selettiva tale da poter qualificare l’asserito danno subito dal ritardo come illegittimo e quindi risarcibile. Né lo stesso ricorrente ha provato di aver diffidato l’Amministrazione sanitaria ad attivarsi nell’espletare la procedura concorsuale al’indomani della decisione del giudice amministrativo n. 2156 del 13 novembre 1996 che, per effetto dell’annullamento della delibera della Regione Lazio n. 7976 del 20 ottobre 1993, aveva fatto ritornare in vita la delibera della U.S.L. LT 2 n. 418 del 9 settembre 1993.

Contrariamente a quanto affermato dal sig. M. un siffatto obbligo non deriva neanche dalla sentenza del T.A.R. Lazio n. 2156 del 1996, che si è limitata ad affermare la legittimità della delibera n. 418 del 1993.

4. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra indicati.

La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio fra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile, in parte lo respinge ed in parte lo accoglie e, per l’effetto, ordina il pagamento al ricorrente, a decorrere dall’11 maggio 1999, delle differenze retributive, anche agli effetti previdenziali, tra lo stipendio di Assistente e quello di Aiuto, incrementate di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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