Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-11-2010) 08-02-2011, n. 4584

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- C.F. ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale della Libertà di Bari del 3 maggio 2010, che in sede di rinvio da questa Corte, aveva confermato il provvedimento custodiate con cui quel GIP aveva disposto la sua carcerazione per il delitto di partecipazione all’associazione per delinquere di tipo mafioso noto come "clan Strisciuglio" in periodo successivo al gennaio 2007, ritenendo l’attualità delle esigenze cautelari, ad onta della sua condizione di detenzione.

Questa Corte aveva annullato la precedente ordinanza del 5 ottobre 2009, osservando che le dichiarazioni dei collaboranti di giustizia Q. e V., che avevano affermato che il C., come tutti gli altri aderenti al clan Strisciuglio, percepiva una paga settimanale durante la sua carcerazione, non apparivano sufficientemente dimostrative della partecipazione attuale dell’indagato al sodalizio illecito, demandando alla sede del rinvio un più approfondito esame sul punto. L’ordinanza impugnata, in ottemperanza della regola di giudizio dettata da questa Corte, ha riesaminato gli elementi indiziari facendone più attento scrutinio, ribadendo infine il rigetto della richiesta di riesame.

Deduce il ricorrente che l’ordinanza oggetto del ricorso aveva disatteso le indicazioni date da questa Corte con la sentenza del 2 marzo 2010, incorrendo negli stessi vizi rilevati nel provvedimento annullato.

2.- Il ricorso è destituito di fondamento.

Contrariamente a quanto assume il ricorrente, infatti, il Tribunale del Riesame ha fatto puntuale applicazione della regola di giudizio dettata da questa Corte, provvedendo a più ampio e puntuale scrutinio dei dati indizianti che nel provvedimento annullato erano stati meramente enunciati.

Ha chiarito infatti l’ordinanza impugnata come le propalazioni dei collaboranti di giustizia V.G. e Q.N. fossero particolarmente attendibili, atteso che il primo rivestiva nel clan Strisciuglio una posizione apicale che gli aveva consentito di affermare senza incertezze come il C., detto "(OMISSIS)", fosse intraneo al sodalizio illecito (tra l’altro è nipote di Ca.Le., capo del gruppo che operava nel quartiere), e percepiva pertanto anche durante la detenzione "la spartenza"; il secondo era stato detenuto nella stessa cella con il ricorrente, ed aveva perciò potuto constatare direttamente come quest’ultimo percepisse "la settimana", come tutti gli altri sodali detenuti, sia per il suo sostentamento che per pagare gli avvocati.

Osserva poi l’ordinanza impugnata che il C. era stato già in passato condannato con sentenza passata in giudicato per la partecipazione, fino all’anno 2004, allo stesso sodalizio;

l’assistenza economica di cui s’è detto dimostra inconfutabilmente, ad avviso del Tribunale, come il vincolo associativo si fosse protratto e fosse ancora in atto nel 2007.

Quanto poi alla persistente pericolosità dell’indagato, osserva correttamente l’ordinanza impugnata che, ai sensi dell’art. 275 c.p.p., comma 3, il titolo del reato contestato impone la detenzione carceraria come adeguata in via esclusiva a sopperire alle esigenze cautelari, considerato che non solo non v’è modo di affermare che queste non sussistono, ma anzi deve affermarsi il contrario, come risulta dalla appartenenza attuale dell’indagato alla associazione di tipo mafioso.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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