…omissis…
1.- Col primo motivo del ricorso per revocazione i ricorrenti si dolgono che la Corte di cassazione abbia omesso di pronunciarsi su quella parte del motivo dell’originario ricorso per Cassazione (il secondo) che faceva riferimento alla richiesta, non riconosciuta dalla Corte d’appello, di corresponsione ai congiunti ricorrenti