Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 46 del 28-11-2009
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana,
n. 11 del 6 aprile 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge:
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Visto l’art. 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;
Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in
materia di qualita’ della normazione);
Vista la legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (Istituzione del
Fondo di solidarieta’ per le famiglie delle vittime di incidenti
mortali sul luogo di lavoro);
Considerato quanto segue:
1. Che l’art. 3, comma 1, della legge regionale n. 57/2008
annovera fra i beneficiari del contributo di solidarieta’ per le
famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro, in
subordine al coniuge o convivente ed ai figli, gli ascendenti
fiscalmente a carico, oppure, in mancanza anche di questi, i fratelli
e le sorelle minori di eta’ o fiscalmente a carico;
2. Che il contributo previsto dalla suddetta legge non risponde
a finalita’ di carattere risarcitorio ma esprime una manifestazione
di solidarieta’ da parte della comunita’ regionale verso le famiglie
colpite dall’evento luttuoso, offrendosi quale sostegno per le piu’
immediate necessita’ conseguenti a tale evento, ivi comprese quelle
di una adeguata assistenza legale;
3. Che, ad una rinnovata valutazione di queste disposizioni,
l’articolo sopra richiamato non appare pienamente coerente con le
predette finalita’, nella parte in cui pone specifiche limitazioni,
connesse a situazioni fiscali, per l’accesso al contributo da parte
degli ascendenti oppure dei fratelli e delle sorelle delle vittime di
incidenti mor tali sul luogo di lavoro;
4. Che l’art. 3 della legge regionale n. 57/2008 richiede
pertanto di essere modificato per la rimozione delle predette
limitazioni;
5. Che tale modifica non comporta la necessita’ di modificare
anche la norma finanziaria della legge regionale n. 57/2008, in
quanto incide sugli elementi a suo tempo considerati ai fini della
determinazione della previsione di spesa;
Si approva la presente legge:
Art. 1
Modifiche all’art. 3 della legge regioanale n. 57/2008
1. Al comma 1 dell’art. 3 della legge regionale 27 ottobre 2008,
n. 57 (Istituzione del Fondo di solidarieta’ per le famiglie delle
vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro), subito dopo le
parole: «gli ascendenti» le parole: «fiscalmente a carico» sono
soppresse.
2. Alla fine del comma 1 dell’art. 3 della legge regionale n.
57/2008 le parole: «minori di eta’ o fiscalmente a carico» sono
soppresse.
La presente legge e’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 30 marzo 2009
MARTINI
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-28&task=dettaglio&numgu=46&redaz=009R0451&tmstp=1259566637267