REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 30 marzo 2009, n. 14 Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (Istituzione del Fondo di solidarieta’ per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 46 del 28-11-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana,
n. 11 del 6 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Visto l’art. 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;
Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in
materia di qualita’ della normazione);
Vista la legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (Istituzione del
Fondo di solidarieta’ per le famiglie delle vittime di incidenti
mortali sul luogo di lavoro);
Considerato quanto segue:
1. Che l’art. 3, comma 1, della legge regionale n. 57/2008
annovera fra i beneficiari del contributo di solidarieta’ per le
famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro, in
subordine al coniuge o convivente ed ai figli, gli ascendenti
fiscalmente a carico, oppure, in mancanza anche di questi, i fratelli
e le sorelle minori di eta’ o fiscalmente a carico;
2. Che il contributo previsto dalla suddetta legge non risponde
a finalita’ di carattere risarcitorio ma esprime una manifestazione
di solidarieta’ da parte della comunita’ regionale verso le famiglie
colpite dall’evento luttuoso, offrendosi quale sostegno per le piu’
immediate necessita’ conseguenti a tale evento, ivi comprese quelle
di una adeguata assistenza legale;
3. Che, ad una rinnovata valutazione di queste disposizioni,
l’articolo sopra richiamato non appare pienamente coerente con le
predette finalita’, nella parte in cui pone specifiche limitazioni,
connesse a situazioni fiscali, per l’accesso al contributo da parte
degli ascendenti oppure dei fratelli e delle sorelle delle vittime di
incidenti mor tali sul luogo di lavoro;
4. Che l’art. 3 della legge regionale n. 57/2008 richiede
pertanto di essere modificato per la rimozione delle predette
limitazioni;
5. Che tale modifica non comporta la necessita’ di modificare
anche la norma finanziaria della legge regionale n. 57/2008, in
quanto incide sugli elementi a suo tempo considerati ai fini della
determinazione della previsione di spesa;

Si approva la presente legge:
Art. 1

Modifiche all’art. 3 della legge regioanale n. 57/2008

1. Al comma 1 dell’art. 3 della legge regionale 27 ottobre 2008,
n. 57 (Istituzione del Fondo di solidarieta’ per le famiglie delle
vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro), subito dopo le
parole: «gli ascendenti» le parole: «fiscalmente a carico» sono
soppresse.
2. Alla fine del comma 1 dell’art. 3 della legge regionale n.
57/2008 le parole: «minori di eta’ o fiscalmente a carico» sono
soppresse.

La presente legge e’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 30 marzo 2009

MARTINI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-28&task=dettaglio&numgu=46&redaz=009R0451&tmstp=1259566637267

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