Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-11-2010) 08-02-2011, n. 4583 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.C. ricorre nella qualità di parte offesa, tramite difensore di fiducia, avverso il decreto con cui il Giudice per le indagini Preliminari presso il Tribunale di Torino aveva archiviato gli atti relativi alla denuncia, da lui proposta nei confronti della signora C.M. per i reati di ingiurie e lesioni volontarie, nel corso di dichiarazioni da lui rese nel commissariato della P.S. di Barriera Milano, in Torino.

Il GIP aveva osservato che i reati erano perseguibili a querela di parte, che non risultava proposta.

Deduce il ricorrente la nullità del provvedimento impugnato, in quanto non preceduto dall’avviso ex art. 408 c.p.p., di cui aveva fatto espressa richiesta.

Il ricorso è fondato, atteso che l’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla parte offesa che aveva chiesto di esserne informata, comporta la nullità del provvedimento per la violazione del principio del contraddittorio, cui la parte offesa ha diritto ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. "c".

Il decreto impugnato va pertanto annullato senza rinvio. Va disposta la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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