T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 02-02-2011, n. 224 Bellezze naturali e tutela paesaggistica Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente riferisce di essere proprietario di un terreno destinato in parte a zona residenziale di completamento B1 e in parte a zona agricola produttiva E1. In data 11/7/1997 egli otteneva una concessione edilizia per cingere la proprietà in parte con muretto e rete, in parte con blocchetti in calcestruzzo con paletti e rete e in parte con steccato in legno.

Per evitare che gli animali allevati sul terreno potessero oltrepassare la recinzione in legno, il Sig. L. decideva di ricoprirla con una rete plastificata di colore verde.

Con ordinanza 26/7/1999 il Segretario comunale ingiungeva la demolizione dell’opera abusiva, rilevando la difformità rispetto al titolo abilitativo rilasciato. Detto provvedimento sanzionatorio veniva impugnato innanzi a questo Tribunale (r.g. 1032/99), e con sentenza 14/1/2011 n. 49 il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Di seguito all’ordinanza repressiva il ricorrente depositava domanda di autorizzazione in sanatoria, la quale veniva tuttavia respinta con l’atto impugnato in questa sede. Secondo l’amministrazione l’intervento "si configura come elemento di notevole disturbo visivo della macchia boscata così come percepita dal luogo pubblico. L’uso di assito di recupero di sezione variegata conferisce al luogo un’immagine di precarietà e basso decoro non accettabile rispetto agli elementi costitutivi il vincolo e alla percezione del tratto di collina boscata".

Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione il ricorrente impugna l’atto sfavorevole, deducendo i seguenti motivi di diritto:

a) Violazione dell’art. 51 della L. 142/90 per incompetenza del Segretario comunale ad adottare il provvedimento;

b) Violazione dell’art. 13 della L. 47/85 e della L.r. 18/97, eccesso di potere per falsa, contraddittoria e carente motivazione.

Con ordinanza istruttoria collegiale n. 187 depositata il 10/11/2010 questo Tribunale ha chiesto al Comune di Soiano del Lago "una relazione circostanziata sulla vicenda controversa, che approfondisca i profili in fatto e in diritto evidenziati nel ricorso, ed in particolare offra chiarimenti sui poteri attribuiti all’epoca al Segretario comunale e sugli elementi valutati per affermare il disturbo visivo e la compromissione del decoro nell’ambito assoggettato a vincolo".

L’incombente istruttorio è stato adempiuto con relazione depositata il 21/12/2010.

Alla pubblica udienza del 27/1/2011 il ricorso veniva chiamato per la discussione e trattenuto in decisione, previa acquisizione della dichiarazione del difensore di parte ricorrente circa la permanenza dell’interesse alla definizione della causa.
Motivi della decisione

Il gravame è infondato e deve essere respinto, per le ragioni di seguito precisate.

1. Non coglie nel segno la prima censura, afferente alla violazione dell’art. 51 della L. 142/90 per l’incompetenza del Segretario comunale ad adottare il provvedimento. Dalla documentazione depositata dall’Ente in esito alla disposta istruttoria emerge infatti che il Segretario comunale era stato all’epoca nominato Responsabile di tutti i Servizi con deliberazione giuntale n. 214 del 18/9/1997.

2. Parte ricorrente lamenta poi la violazione dell’art. 13 della L. 47/85 e della L.r. 18/97 nonchè l’eccesso di potere per falsa, contraddittoria e carente motivazione. Sostiene in proposito il Sig. L. che:

o non sussistono norme specifiche – di rango statale o comunale – ostative al rilascio dell’autorizzazione per una recinzione;

o con riguardo al vincolo ambientale, è stato utilizzato un colore assolutamente in linea con le caratteristiche del paesaggio (macchia boscata), che tra l’altro nasconde il modesto manufatto eretto;

o il materiale è simile a quello normalmente utilizzato per le recinzioni della zona;

o non è corretto invocare – peraltro in maniera apodittica – un’immagine di precarietà e di basso decoro in presenza di una recinzione di lieve impatto.

Detto ordine di idee non merita condivisione.

2.1 Va premesso che, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza, le valutazioni di compatibilità ambientale concretano un apprezzamento tecnicodiscrezionale rispetto al quale il sindacato del giudice è circoscritto alle situazioni connotate da evidenti illegittimità e da incongruenze manifeste, mentre non può tradursi nella formulazione di giudizi che spettano solo all’autorità competente: non a caso le valutazioni tecniche spettanti alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistico/territoriale non sono surrogabili in base all’art. 17 della L. 241/1990 (T.A.R. Abruzzo Pescara – 20/6/2009 n. 448).

2.2 Al contempo è stato anche sottolineato che il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo deve recare l’indicazione delle ragioni assunte a fondamento della ritenuta compatibilità o incompatibilità di un dato intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica sottese all’imposizione del vincolo stesso. Ne discende che l’eventuale diniego deve essere assistito da un apparato motivazionale che – sia pure in forma sintetica – si soffermi sulla realtà dei fatti e sugli elementi ambientali che sconsigliano di assentire un determinato intervento: devono quindi emergere in concreto le ragioni per le quali il manufatto, per le sue caratteristiche architettoniche ed estetiche, viene giudicato pregiudizievole dell’integrità del contesto paesaggistico in cui si inserisce e, con essa, degli specifici interessi pubblici alla cui tutela il vincolo è preordinato (T.A.R. Toscana, sez. II – 14/3/2008 n. 295; T.A.R. Liguria, sez. I – 22/12/2008 n. 2187).

2.3 Nella fattispecie la motivazione che assiste il provvedimento sfavorevole evidenzia un sufficiente dettaglio valutativo, compatibile con un’adeguata conoscenza dello stato dei luoghi. Il disturbo visivo alla macchia boscata è ricollegato all’uso della rete plastificata, che non si armonizza con il contesto collinare introducendo un’immagine inaccettabile da un punto di vista estetico. L’atto di diniego ha quindi recepito le valutazioni espresse dall’esperto in materia ambientale, che ha esplicitato in sede endoprocedimentale il proprio giudizio sfavorevole: l’autorità procedente ha condiviso l’apporto tecnico, tenuto conto che il parere richiamato è connotato da ampia discrezionalità "estetica", rispetto alla quale non sono emersi travisamenti fattuali o evidenti illogicità suscettibili di inficiarne lo spessore (cfr., in materia di cartelli pubblicitari, sentenza T.A.R. Brescia, sez. II – 17/7/2009 n. 1516).

2.4 Quanto alla censura di disparità di trattamento, questo Tribunale ha già osservato (cfr. sentenza 26/10/2006 n. 1356) che la valutazione preordinata al rilascio del nulla osta paesistico ha per oggetto la tutela di un bene primario, direttamente tutelato dall’art. 9 della Costituzione, e che l’inderogabilità dei valori salvaguardati dal vincolo si riflette sull’azione amministrativa, improntata alla massima cautela nell’esaminare ogni profilo dell’intervento edilizio che possa risolversi nella compromissione dei valori ambientali.

Ne consegue che la disparità di trattamento tra situazioni di eguale contenuto in questa materia deve accertarsi con rigore, e che la positiva verifica del vizio di legittimità è riscontrabile solo in caso di valutazioni macroscopicamente erronee. Proprio in questa materia, dunque, la censura di disparità di trattamento presuppone l’effettiva identità tra il caso già valutato dall’amministrazione e quello oggetto del contenzioso, atteso che la discriminazione è sintomo di eccesso di potere solo quando vi sia un’assoluta identità di situazioni oggettive, che valga a testimoniare l’irrazionalità delle diverse conseguenze tratte dall’autorità preposta.

Nel caso di specie, il ricorrente – richiamando l’uso di materiale "simile" o genericamente "peggiore" di quello normalmente utilizzato per le recinzioni della zona – non ha fornito prova adeguata dell’effettiva identità dell’intervento realizzato con quelli intrapresi per soddisfare analoghe esigenze, né ha dato conto del rilascio di titoli abilitativi per le opere similari compiute da terzi.

In conclusione il gravame risulta privo di fondamento.

Nulla per le spese, in difetto di costituzione in giudizio dell’amministrazione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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