Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-11-2010) 08-02-2011, n. 4582 Provvedimento abnorme

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gela propone ricorso avverso l’ordinanza dibattimentale del 26 febbraio 2009, con cui quel giudice di pace aveva ordinato la restituzione al P.M. – per l’integrazione del capo di imputazione con l’inserimento di una parte offesa pretermessa e la notifica del decreto di citazione anche a lei – degli atti relativi al procedimento penale contro D.C. e C.R..

Il ricorrente deduce l’abnormità del provvedimento, che comporterebbe l’indebita regressione del processo a fase pregressa.

Il ricorso è destituito di fondamento atteso che, come hanno chiarito le Sezioni Unite con la sentenza Toni (n. 25957 del 26 marzo 2009 Rv. 243590) per provvedimento abnorme deve intendersi "quello che presenta anomalie genetiche o funzionali tanto radicali da non poter essere inquadrato nello schema normativo processuale", di modo che "l’abnormità integra sempre e comunque uno sviamento della funzione giurisdizionale, che non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall’ordinamento". Nel caso di specie il provvedimento impugnato è nell’alveo dei poteri che la norma processuale riconosce al giudice del dibattimento; non induce una stasi insuperabile, ben potendo il P.M. provvedere agli adempimenti indicati, consentendo al processo di riprendere il suo corso naturale; non comporta l’esecuzione da parte del P.M. di attività processuali precluse o vietate, cui conseguirebbero nullità insanabili. Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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