REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE 3 marzo 2009, n. 3 Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della Consulta femminile regionale) e successive modifiche.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 46 del 28-11-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 14 marzo 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge regionale n. 25 novembre 1976, n. 58 «Istituzione della Consulta femminile regionale» e successive modifiche 1. Alla legge regionale 58/1976 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: a) il titolo e’ sostituito dal seguente: «Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunita’»; b) l’art. 1 e’ sostituito dal seguente: «Art. 1 (Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunita’). – 1. La Regione, nell’ambito delle proprie attribuzioni, in applicazione dei principi di cui agli articoli 3, 37 e 51 della Costituzione, nonche’ degli articoli 6 e 73 del Nuovo Statuto della Regione Lazio, istituisce la Consulta femminile regionale per le pari opportunita’, di seguito denominata Consulta.»; c) al primo comma dell’art. 3 sono apportate le seguenti modifiche: 1) dopo la lettera a) e’ inserita la seguente: «a-bis) esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge attinenti alle materie di cui alla presente legge, nonche’ sugli strumenti di programmazione generale e di settore della Regione. Il parere obbligatorio deve essere espresso entro il termine di venti giorni dalla ricezione del testo della proposta di legge. In caso di mancata emissione del parere entro il termine indicato, questo e’ considerato a tutti gli effetti positivo;»; 2) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b) propone agli organi consiliari iniziative da sottopone al Parlamento, dirette a tutelare i diritti della donna e a promuovere le pari opportunita’;»; 3) alla lettera d), le parole: «Consulte femminili» sono sostituite dalle seguenti: «organismi di pari opportunita’»; 4) alla lettera f) le parole: «ed incontri» sono sostituite dalle seguenti: «, incontri ed iniziative congiunte»; 5) dopo la lettera f) e’ inserita la seguente: «f-bis) promuove l’istituzione di un organismo di raccordo tra le Presidenti degli organismi regionali di pari opportunita’;»; 6) dopo la lettera f-bis) e’ inserita la seguente: «f-ter) promuove e cura sul sito istituzionale, con il supporto della LAit S.p.A., senza alcun aggravio di costi, la banca dati dei talenti femminili che si sono contraddistinti nei diversi ambiti;»; d) dopo l’art. 3 e’ inserito il seguente: «Art. 3-bis (Durata in carica). – 1. La Consulta resta in carica quattro anni. La Consulta svolge attivita’ di ordinaria amministrazione fino alla data di insediamento della nuova Consulta, da costituirsi entro il termine di novanta giorni dalla data di decadenza della precedente.»; e) all’art. 4 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al primo comma, le parole: «l’emancipazione e la liberazione della donna» sono sostituite dalle seguenti: «il percorso di crescita della donna attraverso la sua emancipazione e liberazione;»; 2) al quarto comma, le parole: «La partecipazione alle sedute della Consulta e’ gratuita.» sono sostituite dalle seguenti: «Alle componenti della Consulta che, autorizzate dalla presidente della Consulta stessa, partecipano alle iniziative istituzionali proprie della Consulta, e’ corrisposto il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti regionali appartenenti alla categoria «D», comprensivo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti del budget annualmente assegnato.»; f) dopo l’art. 4 e’ inserito il seguente: «4-bis (Organi). – 1. Gli organi della Consulta sono: a) l’assemblea; b) la presidente; c) le due vice-presidenti; d) la tesoriera; e) l’esecutivo; f) il comitato delle garanti.»; g) dopo l’art. 4-bis e’ inserito il seguente: «4-ter (Assemblea). – 1. L’assemblea della Consulta e’ composta dai componenti effettivi e supplenti degli organismi di cui all’art. 4. Ne fanno altresi’ parte le consigliere regionali e la consigliera di parita’ regionale. 2 . Tutti hanno diritto di parola, mentre il diritto di voto e’ riservato ai soli componenti effettivi della Consulta, o, in loro assenza, ai rispettivi componenti supplenti. 3. L’assemblea resta in funzione fino alla data di decadenza della Consulta. 4. L’assemblea e’ presieduta, fino alla elezione delle componenti dell’ufficio di presidenza, dalla componente effettiva piu’ anziana. 5. Le sedute dell’assemblea sono valide quando siano presenti la meta’ piu’ uno degli organismi in prima convocazione, ed un terzo degli stessi in seconda convocazione. 6. Le sedute dell’assemblea il cui ordine del giorno preveda l’elezione degli organi o modifiche al regolamento di cui all’art. 10 sono valide quando siano presenti i due terzi degli organismi in prima convocazione, e la meta’ piu’ uno degli stessi in seconda convocazione. Dopo la seconda convocazione e’ richiesta la presenza del 40 per cento delle componenti.»; h) dopo l’art. 4-ter e’ inserito il seguente: «4-quarter (Votazioni). – 1. In assemblea ogni rappresentante ha diritto ad un voto. Nessuna rappresentante puo’ delegare il proprio voto ad un altro organismo. 2. Per l’adozione delle decisioni che non comportino l’elezione degli organi o le modifiche al regolamento, e’ richiesta la maggioranza dei voti delle presenti che si esprimono in modo palese. 3. Per l’elezione della presidente e’ richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti delle presenti. 4. Per l’elezione delle due vice-presidenti, della tesoriera e del comitato delle garanti, e’ richiesta la maggioranza dei voti delle presenti. 5. Per l’elezione della presidente, delle due vice-presidenti, della tesoriera e del comitato delle garanti, si procede con votazione a scrutinio segreto. 6. Per l’elezione della presidente, delle due vice-presidenti congiuntamente e della tesoriera, si procede a votazioni separate e successive. Per l’elezione del comitato delle garanti si procede ad un’unica votazione. 7. L’assemblea accetta di porre in votazione le candidature alle funzioni di presidente, vice-presidenti e tesoriera delle persone che: a) siano componenti effettivi della Consulta, purche’ l’organismo di appartenenza non sia gia’ rappresentato negli altri organi della Consulta; b) negli anni immediatamente precedenti, non abbiano ricoperto per piu’ di due volte consecutive l’incarico per il quale si candidano. 8. L’assemblea accetta di porre in votazione le candidature alla funzione di garante, delle persone che: a) siano componenti supplenti della Consulta, purche’ l’organismo di appartenenza non sia gia’ rappresentato negli altri organi della Consulta; b) negli anni immediatamente precedenti non abbiano ricoperto per piu’ di due volte consecutive l’incarico per il quale si candidano. 9. Per l’adozione delle modifiche al regolamento di cui all’art. 10 e’ richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti delle presenti, che si esprimono in modo palese.»; i) dopo l’art. 4-quater e’ inserito il seguente: «4-quinquies (Ufficio di presidenza). – 1. L’ufficio di presidenza, composto da una presidente che ne eresponsabile e da due vicepresidenti, e’ rappresentativo dell’intera assemblea. 2. L’ufficio di presidenza si riunisce almeno una volta al mese. Le componenti dell’ufficio di presidenza durano in carica due anni e possono essere confermate per un solo ulteriore mandato consecutivo.»; l) dopo l’art. 4-quinquies e’ inserito il seguente: «4-sexies (Esecutivo). – 1. L’esecutivo e’ composto da: a) la presidente e le due vice-presidenti; b) la tesoriera; c) le coordinatrici dei gruppi di lavoro. 2. Gli organismi cui appartengono la presidente, le vicepresidenti e la tesoriera, non hanno diritto ad una ulteriore rappresentanza in esecutivo. 3. Le sedute dell’esecutivo sono valide quando siano presenti la maggioranza delle componenti. Per l’adozione delle decisioni e’ richiesto il voto favorevole, espresso in modo palese, della maggioranza delle presenti.»; m) dopo l’art. 4-sexies e’ inserito il seguente: «4-septies (Comitato delle garanti). – 1. Il comitato delle garanti e’ composto da tre persone, scelte tra le componenti supplenti della Consulta ed appartenenti alle diverse realta’ presenti nella medesima. 2. Le componenti del comitato delle garanti durano in carica due anni e possono essere confermate per un solo ulteriore mandato consecutivo.»; n) dopo l’art. 4-septies e’ inserito il seguente: «4-octies (Tesoriera). – 1. La tesoriera, di concerto con la presidente, nel rispetto dei termini previsti per il bilancio della Regione, predispone il bilancio preventivo e consuntivo e, sentito l’esecutivo, li sottopone all’approvazione dell’assemblea. 2. La tesoriera dura in carica due anni e puo’ essere confermata per un solo ulteriore mandato consecutivo.»; o) al primo comma dell’art. 5, le parole: «attraverso la propria rappresentante, effettiva o supplente.» sono sostituite dalle seguenti: «dell’ assemblea senza giustificati motivi.»; p) all’art. 6 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al secondo comma, dopo le parole: «consiliare competente» sono inserite le seguenti: «in materia di pari opportunita’»; 2) al terzo comma, le parole: «fino alla scadenza della legislature» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di decadenza della Consulta»; 3) al quarto comma, le parole: «della Giunta» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio»; 4) al sesto comma, le parole da: «a rotazione» fino a: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dall’ufficio di presidenza»; q) all’art. 7 sono apportate le seguenti modifiche: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «La Regione chiede il parere preventivo ed obbligatorio della Consulta sulle proposte di legge e di deliberazione concernenti le condizioni di pari opportunita’ ed i finanziamenti destinati all’attivita’ della Consulta medesima.»; 2) al terzo comma, le parole da: «che deve riportare» fino a: «minoranza» sono sostituite dalle seguenti: «dall’ufficio di presidenza, sentito l’esecutivo»; r) al primo comma dell’art. 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della stessa.»; s) l’art. 9 e’ sostituito dal seguente: «Art. 9. (Disposizioni finanziarie). – 1. Ai fini dell’attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2009, e’ istituito, nell’ambito dell’UPB R11, il capitolo denominato «Spese per l’attivita’ della Consulta femminile regionale per le pari opportunita’», alla cui copertura si provvede mediante legge di bilancio. 2. Il capitolo R11503 assume la seguente nuova denominazione: ”Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o da privati a favore del Consiglio regionale: convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche e spesa per il funzionamento e per il finanziamento delle iniziative del Comitato regionale per le comunicazioni.”»; t) l’art. 11 e’ sostituito dal seguente: «Art. 11 (Disposizione transitoria). – 1. L’art. 3-bis si applica a decorrere dalla data di costituzione della nuova Consulta.».

Art. 2 Disposizione transitoria 1. La Consulta provvede ad adottare le modifiche del regolamento necessarie ai fini dell’adeguamento alla presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa. Nelle more dell’adeguamento, restano in vigore le disposizioni compatibili con la presente legge. La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 3 marzo 2009 MARRAZZO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-28&task=dettaglio&numgu=46&redaz=009R0560&tmstp=1259566637267

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