Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-11-2010) 08-02-2011, n. 4580 Falsità ideologica in atti pubblici commessa da privato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo ricorre avverso la sentenza 3 settembre 2008 con cui il GIP di Termini Imerese, richiesto della pronuncia di decreto penale nei confronti di L.G. in ordine al reato di falso ideologico, aveva assolto il predetto dall’imputazione ascrittagli perchè a suo avviso il fatto non sarebbe previsto dalla legge come reato.

Secondo l’ipotesi di accusa il L. aveva attestato falsamente, in dichiarazione sostitutiva di certificato, di aver percepito per l’anno 2005 un reddito familiare complessivo di Euro 13.002,00=, omettendo di dichiarare il reddito del proprio figlio convivente, ciò facendo al fine di fruire di un contributo integrativo per l’affitto di un alloggio per l’anno 2005.

La sentenza impugnata, consapevolmente dissentendo dall’orientamento consolidato di questa Corte, ribadito più volte anche dalle Sezioni Unite, sostiene che la dichiarazione sostitutiva contemplata dal capo di imputazione non poteva considerarsi resa in un atto pubblico destinato a "provare la verità" dei fatti attestati, atteso che, a suo avviso, per la configurazione del reato sanzionato dall’art. 483 c.p. non basterebbe il valore probatorio del contenuto dichiarativo dell’atto, essendo invece necessaria la sua l’efficacia erga omnes, unico elemento qualificante della verità del fatto dichiarato.

Deduce il ricorrente l’erroneità dell’assunto, non essendovi dubbi in ordine alla natura di atto pubblico della dichiarazione resa al Pubblico Ufficiale, nè all’identificazione degli elementi costitutivi del reato secondo lo schema legale dettato dal D.P.R. n. 445 del 2000, art. 76.

Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata si dilunga inutilmente per ben venti pagine in una motivazione pretestuosa, pretendendo di dimostrare l’erroneità dell’orientamento consolidato di questa Corte, di cui pure da atto.

Valga considerare che secondo l’orientamento in questione, affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 35488 del 28 giugno 2007 – Rv.

236866) e reiteratamente ribadito numerose volte anche in data recentissima (a mero titolo esemplificativo Sez. 5, n. 2978 del 26) 1.09 Rv. 245839; Sez. 5, n. 16275 del 16.3.010 Rv. 247260; Sez. 5, n. 22603 del 19.3.010 Rv 247442; Sez. 5, n. 21580 del 16.4.010 Rv.

247759; Sez. 5, n. 26182 del 20.5.010 Rv. 247902), la falsa dichiarazione, in atto sostitutivo di certificato, di fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, costituisce il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, mentre privo di senso logico e giuridico è l’assunto della sentenza impugnata in ordine all’irrilevanza penale della condotta, che non costituirebbe il reato contestato perchè la dichiarazione non comporterebbe la verità "erga omnes" dei fatti attestati.

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Termini Imerese per nuovo esame.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Termini Imerese per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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