Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-11-2010) 08-02-2011, n. 4534

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.G. ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 17.12.09, che aveva confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Siracusa per lesioni volontarie consumate e tentate nonchè porto di oggetto atto ad offendere, reati consumati il (OMISSIS).

Deduce l’erroneità della sentenza per aver fondato l’affermazione di responsabilità su una ricognizione fotografica informale effettuata dalla parte lesa A., inidonea e sortire effetti probatori sia perchè non seguita da ricognizione formale, sia perchè l’autore del reato, riconosciuto in fotografia nella persona dell’imputato, era stato poi descritta dall’ A. con connotati e caratteristiche affatto diverse da quella che contraddistinguono le fattezze fisiche del ricorrente.

Il ricorso sarebbe fondato, atteso che ad onta di specifico motivo di appello sul punto, la corriva sentenza impugnata ha trascurato del tutto di prendere in esame le censure mosse dall’appellante sul valore probatorio della ricognizione fotografia, specie alla luce delle successive dichiarazioni del teste ricognitore. Tuttavia i reati sono estinti per prescrizione, essendo stati consumati il (OMISSIS), di modo che il termine prescrizione per il delitto, pur tenendo conto di una sospensione della durata di giorni 23, è scaduto il 10 febbraio 2010.

Il reato contravvenzionale si è prescritto in data ben anteriore. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perchè i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata poichè i reati sono estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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