Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-11-2010) 08-02-2011, n. 4533 Domicilio eletto o dichiarato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

V.G. ricorre tramite difensore di fiducia avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 27.10.09 che aveva confermato l’affermazione di responsabilità pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere – Sezione di Aversa – il 14.5.2008 per i delitti di violenza privata aggravata e lesioni personali pluriaggravate in danno di P.L.. Deduce il ricorrente la nullità della notifica della sentenza di primo grado e di tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza impugnata, perchè la prima sentenza era stata notificata in luogo ove l’imputato non era più domiciliato, avendo iniziato a collaborare con la giustizia fin dall’aprile 2008, e da allora dimorando in luogo protetto di ubicazione non nota. Tutte le notificazione successive erano state effettuate illegittimamente ai sensi dell’art. 161 c.p.p., non essendo stato rinvenuto l’imputato presso il suo domicilio, presso il difensore di fiducia che lo assisteva prima dell’inizio della collaborazione, che peraltro aveva rinunciato al mandato. Il ricorso è destituito di fondamento.

Risulta infatti dagli atti, cui la Corte ha fatto legittimo accesso per la necessità di verificare la fondatezza dell’error in procedendo dedotto, che l’imputato aveva comunicato alla corte territoriale la sua nuova condizione di collaborante di giustizia solo il 9 novembre 2009, quando la sentenza oggetto del ricorso in esame era stata già pronunciata, mentre aveva l’onere di rendere edotta la corte territoriale della nuova situazione ben più tempestivamente.

Il ricorso va pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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