T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 02-02-2011, n. 232 Commissione giudicatrice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente principale impugna la graduatoria definitiva del concorso indicato in epigrafe.

Detto ricorso è affidato ai seguenti profili di censura:.

violazione e falsa applicazione del decreto dell’Assessore regionale agli Enti locali del giorno 11 giugno 2002 e degli artt. 3 e 5 del bando di concorso; eccesso di potere per erronea valutazione e travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, in quanto al ricorrente sarebbe stato attribuito un punteggio inferiore a quello effettivamente spettantegli.

Si sono costituiti sia l’Amministrazione che la controinteressata R.G., la quale ha proposto ricorso incidentale, impugnando il medesimo provvedimento censurato dal ricorrente principale.

Il ricorso incidentale è affidato ai seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del decreto dell’Assessore regionale agli Enti locali del giorno 11 giugno 2002 e dell’art. 3 del bando di concorso; eccesso di potere per sviamento della causa tipica, travisamento, illogicità e contraddittorietà; difetto di motivazione, violazione dell’art. 3 della LR 10/91 e dei principi di vincolatività delle clausole di selezione concorsuale. Alla ricorrente incidentale sarebbe stato attribuito un punteggio inferiore a quello effettivamente spettantele.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, lett. A) del decreto dell’Assessore regionale agli Enti locali del giorno 11 giugno 2002 e dell’art. 3 del bando di concorso; eccesso di potere per sviamento della causa tipica, travisamento, illogicità; difetto di motivazione, violazione dell’art. 3 della LR 10/91 e dei principi di vincolatività delle clausole di selezione concorsuale. Al ricorrente principale sarebbero stati attribuiti punti non spettantigli.

Con ordinanza 24 febbraio 2005, n. 263, questo TAR ha rigettato la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

All’udienza del 1 dicembre 2010 il ricorso è stato trattato e trattenuto per la decisione.

Il ricorrente principale ritiene che avrebbero dovuto essergli attribuiti 63,21 punti, punteggio nettamente superiore a quello di 55,85, ottenuto dalla controinteressata G., classificatasi al primo posto della graduatoria.

Il ricorrente principale chiede l’annullamento della delibera di approvazione della graduatoria definitiva, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, in quanto lesiva "…del diritto dello stesso a risultare, a seguito di corretta valutazione dei suddetti titoli, vincitore del concorso in oggetto, superando in graduatoria l’attuale primo classificato…" (ricorso principale, pag. 2); la graduatoria non risulta essere stata versata in atti da alcuna delle parti costituite, essendo stata prodotta solo copia del provvedimento impugnato priva degli allegati; a tenore di quanto contenuto nel ricorso incidentale, il ricorrente principale si sarebbe classificato al 12° posto (ricorso incidentale, pag. 2).

Nonostante il ricorso principale sia stato notificato solo alla G., il Collegio ritiene di prescindere dall’ordinare l’integrazione del contraddittorio, in ragione sia del suo petitum che della sua infondatezza; infatti, il ricorrente principale richiede espressamente una pronuncia utile ad essere dichiarato vincitore del concorso, ed articola il ricorso in modo da sostenere la tesi che il punteggio derivante dai suoi titoli, ove correttamente valutati, sarebbe stato sufficiente a consentirgli di superare la concorrente prima classificata; diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente principale, il punteggio da attribuire ai titoli da lui posseduti è comunque inferiore a quello attribuito alla concorrente prima classificata.

A tenore della scheda di valutazione dei titoli allegata sub 18 al ricorso principale, ai titoli del ricorrente principale sarebbero stati attribuiti 48,27 punti.

Preliminarmente, il Collegio rileva che il potere esercitato in sede di valutazione di prove concorsuali, trattandosi di manifestazione di giudizio sulla base di scienze di riferimento opinabili, è connotato dalla c.d. discrezionalità tecnica.

L’evoluzione degli orientamenti sul sindacato della c.d. discrezionalità tecnica consente al giudice di conoscere dei fatti in modo pieno, al fine di verificare la logicità, la ragionevolezza, la proporzionalità e l’adeguatezza del provvedimento e della sua motivazione, la regolarità del procedimento e la completezza dell’istruttoria, senza però che il sindacato giurisdizionale di legittimità in materia possa trasmodare in un concreto rifacimento, ad opera dell’adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla commissione, con conseguente sostituzione del primo alla seconda; l’apprezzamento tecnico della commissione è quindi sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà. Di conseguenza, debbono ritenersi infondate le censure che mirino unicamente a proporre un diverso apprezzamento dell’elaborato o una diversa modalità di soluzione del tema oggetto di concorso atteso che in tal modo verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell’operato della Commissione una – preclusa – cognizione del merito della questione (sul punto, TAR Lazio – Roma, Sez. I, 20 settembre 2010, n. 32354).

Tanto premesso, il Collegio passa ad esaminare le censure proposte.

In base alla prima, il ricorrente ritiene che gli sarebbero spettati 2 punti per ciascuno dei due corsi di perfezionamento effettuati (corso di perfezionamento in "Gestione integrata delle risorse per la pubblica amministrazione", corso di perfezionamento per "Formatore di quadri nella pubblica amministrazione"), mentre nessun punto gli è stato attribuito.

La valutazione della commissione non appare irragionevole, alla luce di quanto dedotto in sede di controricorso, secondo cui i corsi di perfezionamento ai sensi dell’articolo 3, lettera a), del decreto dell’Assessore regionale agli Enti locali del giorno 11 giugno 2002, anche in ragione del punteggio loro attribuito (da 2 a 4 per ciascuno), debbano avere elementi ulteriori rispetto a quelli di cui alla lettera c) dello stesso articolo 3, che contempla i corsi con attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti, non inferiori a mesi 3 (per cui è previsto un punteggio di punti 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 2); nel caso di specie, per uno dei corsi non era previsto esame finale, mentre la durata dell’altro era inferiore a tre mesi.

Con la seconda censura, il ricorrente lamenta che gli sarebbero spettati 2 punti per ciascuna delle due idoneità da lui conseguite (idoneità conseguita nel concorso per laureati presso la Banca d’Italia, ed idoneità conseguita nel concorso per laureati presso il Comune di Palermo); la valutazione non appare manifestamente irragionevole, anche alla luce di quanto dedotto sul punto in sede di controricorso, secondo cui la commissione avrebbe ritenuto di non valutare le idoneità cui sia conseguita l’immissione in ruolo e l’assunzione in servizio "…in quanto la ratio della previsione del decreto è quella di premiare la qualificazione professionale del candidato, la quale non subirebbe alcun incremento qualora trovasse fondamento in un medesimo fatto costitutivo…" (memorie di costituzione del Comune, pagina 7).

Con la terza censura, il ricorrente lamenta l’attribuzione di 7,32 punti, anziché dei 12,42 che gli sarebbero spettati.

In effetti, a tenore delle annotazioni riferite al punteggio attribuito ai servizi pregressi presso enti pubblici, riportate nella scheda di valutazione del ricorrente principale, si evince che:

– sono stati attribuiti per il servizio prestato presso "Sicilcassa" (rectius, per quanto si vedrà Cassa di Risparmio V.E.): anni 7 e mesi 4;

– sono stati detratti, come anzianità richiesta dal bando, 5 anni.

La valutazione non trova conforto nelle norme del bando e del citato decreto assessorile. Anzitutto, l’articolo 2 del bando di concorso prevede, fra i requisiti di ammissione, un’anzianità di servizio di 5 anni "… o, se in possesso del diploma di specializzazione (…) almeno 3 anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea…"; nel caso di specie, il ricorrente risulta in possesso di diploma di specializzazione (specializzazione in diritto europeo, conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo, con la commissione che ha attribuito 6 punti), ed afferma spettargli, per tale motivo, l’abbattimento a 3 anni del periodo di servizio quale requisito di ammissione.

Quindi, con riferimento al periodo di servizio, non è comprensibile quale sia stato il metodo seguito dalla commissione per determinarlo.

In sede di valutazione sono stati infatti attribuiti anni 7 e mesi 4 per il servizio prestato presso "Sicilcassa"; il ricorrente principale, a tenore del certificato del Banco di Sicilia datato 26 marzo 1998, allegato sub 11 al ricorso principale, è stato in servizio presso la Cassa Centrale di Risparmio V.E. dal 2 agosto 1982 al 7 gennaio 1998; sempre a tenore dello stesso certificato "…dal 7 settembre 1992 ha svolto mansioni che presuppongono il possesso della laurea in Giurisprudenza…"; ora, il computo del periodo di servizio non corrisponde a quello attribuito, sia che ci si riferisca all’intero servizio prestato presso la Cassa Centrale di Risparmio V.E., ente pubblico economico fino al 25 dicembre 1991 (2 agosto 1982 – 7 gennaio 1998), sia che ci si riferisca al periodo corrente dal 7 settembre 1992 al 7 gennaio 1998, sia che ci si riferisca al periodo intercorrente fra la data di assunzione e quella di trasformazione della Cassa (2 agosto 1982 – 25 dicembre 1991).

Preliminarmente, come peraltro dedotto dallo stesso ricorrente principale (pagina 13 del ricorso principale), deve ritenersi che il periodo utile non possa andare oltre la data in cui la Cassa ha cessato di essere ente pubblico (25 dicembre 1991), dal momento che l’articolo 3 del citato decreto assessorile prevede espressamente la valutabilità dei "…servizi prestati presso enti pubblici…"; deve inoltre ritenersi che il servizio prestato, quanto meno fino al 1 agosto 1988 (data in cui sarebbe stato nominato Vice Capo Ufficio), non possa essere qualificato come prestato "…in qualifica professionale immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso…", atteso che per l’accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale è previsto il possesso della laurea; nel caso di specie, a tenore della nota del direttore generale della Cassa Centrale di Risparmio V.E. del 23 novembre 1982 (prodotta sub 2 in allegato alla memoria depositata dalla controricorrente Rosaria G. il 18 febbraio 1005), per l’assunzione nel grado di impiegato di 1° livello non era necessario il possesso di laurea (come si evince dalla passaggio della nota secondo cui "… il Consiglio, tenuto conto che Lei risulta in possesso della laurea in giurisprudenza, ha deliberato (…) di riconoscerLe un’anzianità convenzionale di quattro anni…").

Pertanto, il periodo di servizio utile va dal 1 agosto 1988 al 25 dicembre 1991, per un totale di 3 anni e 5 mesi, che, sommato agli altri periodi, dà un totale di 11 anni e 3 mesi, da cui deve essere detratto un periodo di 3 anni ai sensi dell’articolo 2 del bando; pertanto, il punteggio attribuibile per i servizi pregressi prestati in qualifica immediatamente inferiore è di 5,94 punti (0,06 punti per 99 mesi).

Con la quarta censura, il ricorrente principale lamenta la mancata attribuzione di alcun punto per i quattro incarichi documentati, per i quali, a tenore dell’articolo 4, lettera c) del citato decreto assessorile, avrebbero dovuto essergli attribuiti 4 punti.

La valutazione della commissione non appare irragionevole, alla luce della circostanza che la disposizione citata richiede che tali incarichi debbano avere "…contenuto attinente ai compiti propri del posto per cui si concorre…"; nessuno di tali incarichi appare caratterizzato da tale connotazione; infatti, gli incarichi di formazione per le categorie A e B possono essere espletati (com’è avvenuto nel caso di specie essendo all’epoca il ricorrente principale funzionario e non dirigente) anche da funzionari delle categorie C e D; l’encomio alla partecipazione alle commissioni di gara per l’affidamento di lavori pubblici non indica quali fossero le mansioni svolte dal ricorrente principale, non essendo così in alcun modo dimostrato che esse potessero avere un contenuto attinente ai compiti dirigenziali; la responsabilità del servizio di inventario era stata attribuita "…con facoltà di firma degli atti interlocutori e dei provvedimenti finali privi di rilevanza esterna…", essendo invece tratto caratteristico della qualifica dirigenziale quello di formare e manifestare la volontà dell’amministrazione nei rapporti esterni.

In conclusione, al ricorrente principale è stato attribuito un punteggio superiore a quello effettivamente spettantegli (48,27 punti anziché 46,89); in conseguenza, il ricorso principale deve essere rigettato.

In considerazione della infondatezza del ricorso principale, non sussiste un effettivo interesse del controinteressato all’esame del suo ricorso incidentale (Cons. Stato, AP 10 novembre 2008, n. 11).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso principale; dichiara improcedibile il ricorso incidentale, secondo quanto in motivazione.

Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) pro quota nei confronti delle parti costituite, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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