REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 3 marzo 2009, n. 8 Nuova disciplina in materia di organizzazione del servizio idrico integrato.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 46 del 28-11-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 5 del 16 marzo 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’

1. La presente legge detta nuove norme in materia di
organizzazione del servizio idrico integrato, secondo i principi di
efficienza e di riduzione della spesa ai sensi dell’art. 2, comma 38,
della 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 2

Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali

1. L’ambito territoriale ottimale per l’organizzazione e la
gestione del servizio idrico integrato coincide con l’intero
territorio regionale, cosi’ come disposto dall’art. 2, comma 1, della
legge regionale 3 febbraio 1999, n. 5.

Art. 3

Attribuzione delle funzioni in materia di servizio idrico integrato

1.Tutte le funzioni e i compiti assegnati all’Autorita’ di ambito
dalla legge regionale n. 5/1999, dal decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e da altra normativa di settore sono svolti dalla
Regione.
2. Per la partecipazione degli enti locali alle attivita’ di cui
al comma 1, e’ istituito il Comitato di ambito per il servizio idrico
integrato, di seguito denominato Comitato di ambito, con funzioni
consultive e propositive.
3. L’Autorita’ di ambito istituita ai sensi della legge regionale
n. 5/1999 e’ soppressa e cessa di operare a decorrere dalla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise del
decreto del presidente della giunta regionale di cui all’art. 9,
comma 2.

Art. 4 Comitato di ambito 1. Il Comitato di ambito e’ nominato dal presidente della giunta regionale ed e’ composto: a) dall’assessore regionale competente in materia di servizio idrico integrato; b) dai presidenti delle province; c) dai sindaci dei comuni di Campobasso e di Isernia; d) dai sindaci di quindici comuni individuati dall’Assemblea dei rappresentanti di tutti i comuni della regione. 2. L’Assemblea, costituita dai sindaci o rispettivi assessori da loro delegati, e’ convocata dal presidente della giunta regionale ed e’ presieduta, nell’ordine, dal rappresentante del comune di Campobasso, dal rappresentante del comune di Isernia o, in assenza di entrambi, dal rappresentante del comune con maggiore popolazione risultante dall’ultimo censimento. 3. L’Assemblea e’ validamente costituita quando sia presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti e, in seconda convocazione, almeno un terzo dei componenti. 4. Per garantire la rappresentativita’ territoriale, i quindici comuni di cui al comma 1, lettera d), sono individuati nel numero di due per ognuno dei sei ambiti territoriali delle Comunita’ montane e nel numero di tre per i restanti comuni non appartenenti ai predetti ambiti, con esclusione dei comuni di Campobasso e di Isernia. 5. L’individuazione di cui al comma 4 e’ effettuata dall’Assemblea, su proposta formulata dai rappresentanti di ciascuno dei gruppi di comuni di cui allo stesso comma 4 con le seguenti modalita’: a) i rappresentanti di ognuno dei sei ambiti territoriali comunitari propongono un comune scelto a maggioranza espressa in termini di rappresentanza della popolazione risultante dall’ultimo censimento ed un comune scelto a maggioranza espressa in termini numerici tra quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; b) i rappresentanti dei restanti comuni, con esclusione di Campobasso e di Isernia, propongono un comune scelto a maggioranza espressa in termini di rappresentanza della popolazione risultante dall’ultimo censimento e due comuni scelti a maggioranza espressa in termini numerici, di cui almeno uno con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. 6. L’individuazione di cui al comma 5 resta ferma per tre anni. Alla scadenza, l’Assemblea provvede a una nuova individuazione garantendo la rotazione dei comuni individuati a maggioranza espressa in termini numerici. 7. In fase di prima attuazione della presente legge l’Assemblea e’ convocata, nel termine di sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, dal presidente in carica dell’Autorita’ di ambito istituita ai sensi della legge regionale n. 5/1999, che la presiede. Entro lo stesso termine l’Assemblea effettua, con le procedure di cui ai precedenti commi, l’individuazione dei quindici comuni componenti del Comitato di ambito.

Art. 5 Poteri sostitutivi 1. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7 dell’art. 4, il presidente della giunta regionale, previa assegnazione di un congruo termine, provvede in sostituzione del presidente dell’Autorita’ di ambito o dell’Assemblea. 2. La procedura sostitutiva di cui al comma 1 si applica altresi’, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla data della prima Assemblea convocata dal presidente della giunta regionale, per le successive individuazioni previste al comma 6 dell’art. 4.

Art. 6

Funzionamento del Comitato di ambito

1. Il Comitato di ambito e’ presieduto dall’Assessore regionale
e, in caso di impedimento o di assenza, dal vice-presidente
individuato dal Comitato stesso nella prima seduta valida.
2. I presidenti delle province ed i sindaci, in caso di
impedimento, delegano di volta in volta un assessore a partecipare al
Comitato di ambito.
3. Il Comitato di ambito e’ convocato dal presidente quando sia
necessario acquisire il parere ai sensi dell’art. 7, comma 1, quando
il presidente ne ritenga opportuna la consultazione o quando ne
facciano richiesta almeno cinque componenti.
4. Il Comitato di ambito delibera validamente con la presenza
della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della
maggioranza dei rappresentanti degli enti locali.
5. Il dirigente della struttura regionale competente in materia
di organizzazione del servizio idrico integrato, o un funzionario
dallo stesso indicato in caso di impedimento, svolge le funzioni di
segretario del Comitato di ambito.

Art. 7 Funzioni del Comitato di ambito 1. Il Comitato di ambito esprime il proprio parere alla giunta regionale ai fini: a) dell’approvazione del piano d’ambito, costituito dalla ricognizione delle infrastrutture, dal programma degli interventi, dal modello gestionale ed organizzativo e dal piano economico-finanziario, e dei suoi successivi aggiornamenti; b) dell’approvazione della convenzione e del relativo disciplinare per regolare i rapporti con i gestori del servizio idrico integrato; c) della scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato; d) della determinazione della tariffa del servizio idrico integrato e della sua eventuale modulazione ed articolazione; e) della definizione della programmazione regionale relativa alle infrastrutture idriche di proprieta’ degli enti locali. 2. Il Comitato di ambito, inoltre, puo’ essere consultato e puo’ formulare proposte su qualsiasi questione attinente all’organizzazione e alla gestione del servizio idrico integrato. 3. Il Comitato di ambito esprime il proprio parere nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale la giunta regionale puo’ procedere prescindendone. 4. Eventuali discostamenti dai pareri espressi dal Comitato di ambito sono puntualmente motivati dalla giunta regionale. 5. Le deliberazioni assunte dal Comitato di ambito sono comunicate per estratto a tutti i sindaci e sono pubblicate integralmente sul sito della Regione.

Art. 8

Struttura tecnica

1. Le funzioni tecnico-amministrative sono svolte dalla struttura
regionale competente in materia di organizzazione del servizio idrico
integrato. Con atto di organizzazione si provvede ad individuarne la
nuova articolazione sulla base delle funzioni assegnate con la
presente legge, individuando anche l’unita’ operativa organica di
supporto al Comitato di ambito.

Art. 9

Liquidazione dell’Autorita’ di ambito costituita ai sensi della legge
regionale n. 5/1999

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il direttore generale della direzione regionale
competente in materia di organizzazione del servizio idrico integrato
provvede, avvalendosi della collaborazione del dirigente di cui
all’art. 8, comma 1, e dell’eventuale supporto di un esperto esterno,
alla redazione di un conto patrimoniale straordinario al fine di
determinare, attraverso la rappresentazione contabile del complesso
dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza
dell’Autorita’ di ambito istituita ai sensi della legge regionale n.
5/1999 ed il relativo risultato finale differenziale, la consistenza
netta della dotazione patrimoniale. Lo stesso direttore generale
propone la dismissione dei rapporti contrattuali e di ogni altro
rapporto che non risulti funzionale alla prosecuzione da parte della
Regione delle attivita’ di cui alla presente legge.
2. Nei successivi trenta giorni la giunta regionale approva il
conto patrimoniale straordinario e demanda al presidente il
trasferimento alla Regione Molise della consistenza netta della
dotazione patrimoniale dell’Autorita’ di ambito mantenendo, ove
possibile, i vincoli di destinazione previsti nel bilancio
dell’Autorita’ stessa. Il presidente della giunta Regionale provvede
con proprio decreto entro i successivi quindici giorni.
3. La Regione Molise subentra in tutti i rapporti attivi e
passivi dell’Autorita’ di ambito residuanti.

Art. 10

Destinazione delle economie

1. Le economie a carattere permanente derivanti dall’attuazione
della presente legge, come accertate dalla giunta regionale e
comunicate al Ministro dell’economia e delle finanze, sono destinate
al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione
ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di
supporto nel territorio regionale, nonche’ al contenimento delle
tariffe per gli utenti domestici finali, ai sensi dell’art. 2, comma
38, lettera b), della legge n. 244/ 2007.

Art. 11

Personale dell’Autorita’ di ambito

1. Allo scopo di non disperdere le esperienze e le
professionalita’ acquisite, la Regione Molise subentra nei contratti
a tempo determinato con il personale non dirigenziale, in servizio
presso l’Autorita’ di ambito alla data di entrata in vigore della
presente legge, assunto alla data del 1° gennaio 2008 e rientrante
nei limiti delle previsioni contenute nella pianta organica approvata
dalla stessa Autorita’, sui posti liberi e disponibili di pari
qualifica e profilo della dotazione organica regionale, adeguata di
conseguenza ove necessario per effetto di quanto disposto dall’art.
3, comma 1.
2. Il personale trasferito dall’Autorita’ di ambito viene
assegnato, con il decreto del presidente della giunta regionale di
cui all’art. 9, comma 2, alla struttura regionale competente in
materia di organizzazione del servizio idrico integrato.
3. La giunta regionale e’ autorizzata ad attivare ogni procedura
intesa a non disperdere le esperienze e le professionalita’ acquisite
dal personale di cui al comma 1, procedendo prioritariamente, ove
consentito dalle vigenti disposizioni concernenti misure di
coordinamento della finanza pubblica, alla stabilizzazione a domanda
del medesimo personale che risulti in servizio a tempo determinato da
almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge
presso l’Autorita’ di ambito, purche’ sia stato assunto a seguito
della procedura selettiva esperita dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per supportare l’attuazione del «Progetto operativo
risorse idriche» nell’ambito del Programma operativo nazionale di
assistenza tecnica e azioni di sistema (PON ATAS) per il Quadro
comunitario di sostegno 2000/2006.

Art. 12 Norma di rinvio 1. Con successiva legge regionale, da adottarsi nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, viene disciplinata la forma di gestione del servizio idrico integrato nell’unico ambito territoriale ottimale, nel rispetto della normativa vigente e dei principi sanciti dall’art. 1 della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 38, fermo restando quanto disposto all’art. 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152/ 2006 per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunita’ montane.

Art. 13

Norme finali e transitorie

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o
incompatibili con la presente legge.
2. Fino all’effettiva attivazione della forma di gestione
unitaria, gli enti locali continuano a gestire i servizi idrici di
competenza ed esercitano le funzioni amministrative connesse.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Campobasso, 3 marzo 2009

IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-28&task=dettaglio&numgu=46&redaz=009R0342&tmstp=1259566637267

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *