Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-11-2010) 08-02-2011, n. 4532 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – P.F. ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 3 novembre 2009, che aveva confermato l’affermazione di responsabilità pronunciata in suo danno dal Tribunale di Marsala per il delitto di bancarotta fraudolenta aggravata L. Fall., ex art. 219, reato secondo l’ipotesi di accusa da lui commesso nella qualità di socio accomandatario e successivamente liquidatore della "S.a.s. Venere di Pulizzi Francesco & C", dichiarata fallita il (OMISSIS).

L’imputazione contemplava fatti di bancarotta per distrazione ed episodi di bancarotta post fallimentare, che si assumevano posti in essere dal P., che dopo il fallimento s’era dedicato a nuova attività imprenditoriale nella "S.a.s. Laguna Blu di P.M. G.", sottraendo alla curatela gli utili tratti dalla gestione di detta impresa.

La corte territoriale ha rilevato che le distrazioni consumate prima del fallimento non erano state oggetto di appello; quanto alla bancarotta postfallimentare, osserva che quand’anche effettivamente il P. fosse stato mero dipendente e consulente dei figli nella Sas Laguna Blu, come assumeva, il reato sarebbe stato comunque sussistente, atteso che l’imputato aveva intrapreso la nuova attività lavorativa senza l’autorizzazione del giudice delegato e senza dar conto dei proventi conseguiti. Il ricorrente ricorre limitatamente al capo della sentenza che aveva confermato l’affermazione della penale responsabilità per la bancarotta post- fallimentare, deducendo inadeguata valutazione dei fatti e delle prove e travisamento delle prove, atteso che a suo avviso, ad onta di quanto risultava da intercettazioni telefoniche, a suo avviso appariva dagli atti con chiarezza che la Laguna Blu non faceva capo a lui, ed il suo ruolo era stato di mero dipendente e consulente dei figli.

2. – Il ricorso è destituito di fondamento.

Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, infatti, la corte territoriale ha preso in esame puntualmente tutti i motivi di appello, scrutinando specificamente le prove prese in esame dal giudice di primo grado, la cui valutazione era stata oggetto dell’impugnazione di merito.

La Corte territoriale ha così ritenuto di dover dare prevalenza, nel coacervo degli elementi di prova, alle intercettazioni di conversazioni telefoniche intercorse tra il P. e terzi, nelle quali l’imputato affermava di essere l’effettivo titolare della società "Laguna Blu", non dando altrettanto credito alle dichiarazioni dei figli del ricorrente nè a quelle dei testimoni escussi in primo grado, che avevano riferito di un rapporto di lavoro dipendente ritenuto dalla corte territoriale "assolutamente anomalo".

Quanto poi all’affermazione con cui la corte territoriale aveva ritenuto non documentato il suddetto rapporto di lavoro" che il ricorrente assume smentita da specifica produzione documentale acquisita agli atti del giudizio di primo grado, valga rilevare la non decisività della questione, attesa la pregnanza assorbente della considerazione con cui la corte territoriale, con argomento di chiusura, rileva che a tutto concedere la bancarotta postfallimentare sarebbe comunque sussistente, per essere stata svolta l’attività economica in esame senza l’autorizzazione del giudice delegato e senza che fosse dato conto dei proventi percepiti.

Il ricorso va pertanto rigettato ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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