Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-11-2010) 08-02-2011, n. 4531 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A) H.A.A. ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 16.12.2009, che aveva confermato l’affermazione di responsabilità pronunciata in suo danno dal Tribunale di La Spezia per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, reato secondo l’ipotesi di accusa da lui commesso nella qualità di amministratore di fatto della fallita società "Istituto Medico Salus Polispecialistica" a responsabilità limitata, cedendo in affitto l’azienda senza corrispettivo alla Srl Istituto Medico Polispecialistico. Deduce il ricorrente:

1) la nullità assoluta della sentenza per essere stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di secondo grado a domicilio eletto ritualmente per il giudizio di primo grado, ma superato da nuova e diversa elezione, fatta con l’atto di appello. Sostiene infatti il ricorrente che per il primo grado il domicilio era stato eletto in Sarzana, presso lo studio del suo difensore di fiducia, mentre con l’atto di appello il domicilio era stata eletto in Genova;

2) Difetto di motivazione per omessa compiuta valutazione dei fatti, atteso che, contrariamente a quanto aveva ritenuto la corte territoriale, a – l’azienda della società fallita era stata oggetto di un regolare contratto di affitto, ed in atti v’era la prova documentale del pagamento anticipato dei canoni contrattuali, che la sentenza impugnata assumeva mai versati; b – all’atto della conclusione del contratto di affitto la società poi fallita si trovava in amministrazione controllata e l’amministratore giudiziale, che poi sarebbe stato nominato curatore del fallimento, aveva evidentemente ratificato il contratto, ed aveva dichiarato in dibattimento che il pagamento anticipato v’era effettivamente stato almeno fino alla data del fallimento; c – i canoni successivi al fallimento avrebbero dovuto essere recuperati dal curatore.

B) Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Infatti, come può rilevarsi dagli atti, cui la Corte ha fatto legittimo accesso per la necessità di verificare la fondatezza dell’error in procedendo dedotto, l’atto di appello depositato nella cancelleria del Tribunale di La Spezia il 1 dicembre 2008 era stato sottoscritto dal solo difensore, lo stesso officiato dall’imputato per il primo grado, e non conteneva menzione alcuna della revoca del domicilio precedentemente eletto, limitandosi l’atto ad enunciare un indirizzo ove l’appellante si assumeva elettivamente domiciliato, indirizzo diverso da quello ritualmente costituito per il primo grado presso lo studio del difensore.

Al fascicolo processuale risulta poi allegata una "nomina di difensore e contestuale procura ad impugnare", di cui l’atto di impugnazione non fa menzione alcuna, redatta su separato foglio sottoscritto personalmente dall’imputato con firma autenticata dal difensore autore dei motivi di appello.

Nella premessa di detto atto l’imputato enuncia le sue generalità e l’ubicazione di un domicilio eletto in Genova, diverso da quello già eletto per il primo grado in Sarzana presso lo studio del difensore;

non v’è traccia di revoca della precedente elezione, nè può affermarsi che l’elezione successiva abbia comportato di per sè la revoca della prima, dovendo essere questa effettuata espressamente nella forma prescritta dall’art. 162 c.p.p., comma 1.

Ne consegue che la prima elezione aveva conservato la sua validità, e la notificazione ivi effettuata era del tutto legittima. Del resto valga aggiungere che l’imputato nel giudizio di appello era stato regolarmente assistito dal suo difensore di fiducia, che nulla aveva eccepito sulla ritualità della costituzione del contraddittorio, e nessun danno aveva riportato per l’asserita irregolarità della notificazione del decreto di citazione. Inammissibili sono anche gli altri motivi, in quanto prospettano il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, la sentenza impugnata, ancorchè dei (Ndr: testo originale non comprensibile), ha tuttavia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole, comunque immune da vizi logici e contraddizioni, facendo riferimento alle dichiarazioni del teste B.S., curatore del fallimento, che ha riferito dell’affitto dell’azienda della società fallita ad altra società, amministrata di fatto dallo stesso imputato, nell’imminenza della dichiarazione di fallimento, ed a quelle del commercialista D.; da entrambe, osserva la corte territoriale, era risultato che alla cessione non aveva fatto seguito la corresponsione di corrispettivo di sorta.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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