T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 02-02-2011, n. 192 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso a questo Tribunale, notificato in data 11 febbraio 2009 e depositato il successivo 26 febbraio, il cittadino albanese indicato in epigrafe chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del decreto con il quale il Questore di Firenze aveva rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, in base alla considerazione per la quale al momento del deposito della relativa istanza lo straniero non aveva maturato il periodo di cinque anni di soggiorno in Italia, dato che il primo permesso di soggiorno era stato rilasciato in data 25 marzo 2003 e l’istanza era stata presentata in data 14 febbraio 2008.

Il ricorrente, precisando di avere usufruito della "regolarizzazione" di cui al d.l. n. 195/02, conv. in l. n. 222/02 con conseguente decorrenza degli effetti giuridici della permanenza in Italia dal 10 settembre 2002, secondo quanto previsto da tale normativa, e di aver rappresentato la circostanza in sede di partecipazione procedimentale, lamentava quanto segue.

"Violazione e/o falsa applicazione di direttiva comunitaria (art. 4 comma 1 e 7 comma 1 Direttiva 2003/109/CE del 25.11.2003 del Consiglio dell’Unione Europea). Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 9 D.Lgs. 286/1998 come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 3/2007). Violazione di norme interne (Circolare Ministero Interno prot. 400/A2007/463/P10.22 del 16.02.2007). Eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti.".

Il ricorrente evidenziava che con il d.lgs. n. 3/07 era stata recepita, sia pur tardivamente, la direttiva comunitaria in rubrica, che faceva riferimento alla presenza regolare in Italia per un periodo ininterrotto di cinque anni. Tale periodo era considerabile, per coloro che avevano usufruito della "regolarizzazione" sopra richiamata, a partire dal 10 settembre 2002, non indicando la normativa comunitaria la necessità di detenere un titolo di soggiorno specifico e prevedendo la norma italiana sulla "regolarizzazione" tale data – di entrata in vigore del d.l. n. 195/02 – come quella di inizio di presenza "regolare" sul territorio italiano. Ne conseguiva che la presenza del ricorrente doveva essere computata dal 10 settembre 2002 e non dal 25 marzo 2003, data di rilascio del relativo permesso di soggiorno. Prevalendo la normativa comunitaria, il periodo quinquennale richiesto era stato, quindi, pienamente osservato alla data di presentazione dell’istanza del 14 febbraio 2008.

"Violazione e/o erronea applicazione di legge (art. 5 commi 4 e 5; art. 13 comma 5, D.Lgs. 286/1998)."

Il termine per la presentazione dell’istanza ha natura ordinatoria e acceleratoria ma non perentoria ed i requisiti per il rinnovo del titolo di soggiorno devono essere comunque valutati dall’Amministrazione al momento dell’assunzione della decisione da parte dell’Autorità competente, per cui alla data del 20 agosto 2008 di adozione del provvedimento impugnato, il requisito quinquennale era comunque maturato.

"III. Violazione di legge (art. 3 e 10 bis legge 241/1990). Violazione del giusto procedimento amministrativo. Eccesso di potere per carenza di motivazione)".

Il diniego opposto era privo di idonea motivazione, in quanto non spiegava le ragioni per le quali non si era ritenuto decorso il quinquennio richiesto nonostante le specifiche osservazioni presentate in merito dal ricorrente nel corso del procedimento.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con l’ordinanza collegiale indicata in epigrafe era rigettata la domanda di sospensione del provvedimento impugnato per carenza del requisito del pregiudizio grave e irreparabile.

Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2010, rinviata d’ufficio dal 6 luglio 2010, la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il Collegio rileva l’infondatezza del primo motivo di ricorso, in quanto la normativa di riferimento, di cui all’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 286/98, nel testo di cui al d.lgs. n. 3/97, prevede che "Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell’articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienicosanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sè e per i familiari di cui all’articolo 29, comma 1".

Dalla lettura della norma si evince chiaramente che è il possesso da almeno un quinquennio del "permesso di soggiorno" in corso di validità ad essere considerato presupposto indispensabile per il rilascio del titolo per lungo soggiornanti, con ciò dando rilievo proprio all’elemento formale del possesso del permesso di soggiorno in corso di validità e non a quello sostanziale del soggiorno in sé considerato. Che, dunque, il ricorrente sia stato regolarizzato in virtù di norma entrata in vigore il 10 settembre 2002 non può essere considerata circostanza rilevante, dato che la norma di riferimento prende in considerazione unicamente il rilascio del documento (permesso di soggiorno) e non la presenza regolare in Italia a qualunque titolo. Tale normativa non contrasta con la direttiva comunitaria 2003/109/CE, che sul punto si riferisce genericamente al soggiorno legale e ininterrotto per cinque anni, ben potendo dare il legislatore nazionale prevalenza alla "legalità" del soggiorno in base al possesso di regolare titolo documentale e non in base alla semplice presenza, legalizzata "a posteriori", sul territorio dello Stato.

A diversa conclusione deve invece pervenirsi per quel che riguarda il secondo motivo di ricorso.

L’Amministrazione, infatti, si è pronunciata in data 20 agosto 2008, quando comunque il quinquennio di legge nel senso sopra rappresentato era già stato superato.

Il provvedimento impugnato fa riferimento al momento di presentazione dell’istanza come cristallizzante il requisito di legge ma ciò non appare conforme alle intenzioni del legislatore delegato di cui al d.lgs. 286/98, il quale, all’art. 9 cit., ha precisato che è l’elemento di fatto del "possesso" del titolo ad essere rilevante, mentre all’art. 5, comma 5, ha precisato che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato e "…sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio".

Ne consegue che l’Amministrazione nel rilasciare il titolo di soggiorno deve sempre – anche nell’ipotesi di permesso di soggiorno per lungo periodo – tenere conto di tutti gli elementi sopravvenuti, con conseguente illegittimità del diniego di rinnovo fondato su un’istruttoria limitata alla valutazione del solo periodo anteriore alla domanda, senza considerazione delle sopravvenienze che, oculatamente valutate, ne consentano il rilascio (TAR Lazio, Sez. I ter, 29.10.10, n. 33085).

In sostanza, non prevedendo la normativa vigente alcun termine perentorio sia per la presentazione della domanda di permesso di soggiorno (Cons. Stato, Sez. VI, 18.8.10, n. 5878) sia per l’adozione del relativo provvedimento (TAR Toscana, Sez. II, 22.6.10, n. 2030), ne consegue che, ai sensi dell’art. 5 comma 5, cit., applicabile anche alla fattispecie di richiesta di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in assenza di esplicita esclusione da parte del legislatore, l’Amministrazione, al momento della pronuncia, deve tenere conto di tutti gli elementi sopravvenuti, con conseguente illegittimità del diniego di rinnovo fondato su un’istruttoria limitata alla valutazione del solo periodo anteriore alla domanda, senza considerazione delle ulteriori sopravvenienze a lei note (Cons. Stato, Sez. VI, 22.5.07, n. 1675; Tar Piemonte, Sez. II, 12.6.09, n. 1675).

Poiché nel caso di specie la decorrenza del periodo quinquennale richiesto era avvenuta alla data del 20 agosto 2008, l’Amministrazione aveva l’obbligo di valutare tale sopravvenienza.

Di conseguenza, il Collegio rileva anche la fondatezza del terzo motivo di ricorso, in quanto risulta che il ricorrente abbia rappresentato le sue considerazioni, tra cui anche questa relativa alla sopravvenienze, con memoria ex art. 10 bis l.n. 241/90 del 4 agosto 2008, senza che però l’Amministrazione abbia specificato la sua motivazione sul punto, essendosi limitata a richiamare, come nella nota di comunicazione dei motivi ostativi, solo il mancato decorso del quinquennio al momento di presentazione dell’istanza.

Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso deve essere accolto.

Le spese di lite possono compensarsi, attesa la peculiarità della fattispecie e dell’interpretazione normativa collegata.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *