Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-03-2011, n. 5980 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, K.G.T., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Perugia 21-01-2008, che aveva rigettato la domanda del ricorrente, nei confronti del Ministero della Giustizia, volta al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, spese giudiziali. Resiste con controricorso il Ministero, che pure propone ricorso incidentale condizionato, circa la nullità della procura alle lite.
Motivi della decisione

Vanno riuniti i ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.. Va rigettato il ricorso incidentale, dovendo disattendersi l’eccezione di nullità della procura alle liti: per giurisprudenza consolidata, essa si presume rilasciata in Italia, ove l’autentica sia effettuata da procuratore italiano, esercente la propria attività in Italia.

Quanto al ricorso principale, va precisato che il Giudice ha erroneamente rigettato la domanda relativa al danno morale, in contrasto con i parametri CEDU e la giurisprudenza di questa Corte (procedimento presupposto in materia previdenziale: 1^ grado, luglio 1997 – marzo 2000; 2^ grado marzo 2001 – settembre 2003; Cassazione:

luglio 2004 – dicembre 2006).

Va cassato il decreto impugnato; vanno rideterminate le spese del giudizio di merito; decidendo nel merito, va precisato che la durata ragionevole deve essere individuata in anni 6, e non possono addebitarsi alle parti i tempi tecnici tra il deposito del ricorso e la fissazione dell’udienza; può pertanto procedersi ad una determinazione del danno per l’importo di Euro 450,00, per un ritardo di 7 mesi.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio così come quelle del giudizio di merito, siano poste a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie in parte qua il ricorso principale; rigetta l’incidentale condizionato; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento della somma di Euro 450,00 per indennizzo, con interessi dalla domanda, e delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 445,00 per onorari, Euro 175,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, per il presente giudizio di legittimità, condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in Euro 500,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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