Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-11-2010) 08-02-2011, n. 4530 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.A. ricorre avverso l’ordinanza del 18.12.2009, con cui la corte di appello di Brescia aveva dichiarato inammissibile l’appello da lui proposto avverso la sentenza pronunciata a suo carico dal GUP di Bergamo, perchè assolutamente privo di motivi.

Deduce il ricorrente che i motivi avrebbero potuto essere ritenuti impliciti nella richiesta di assoluzione ed in subordine di riduzione della pena inflittagli per il reato di bancarotta fraudolenta, aggiungendo che comunque i motivi di appello proposti da altri coimputati erano a lui estensibili.

Il ricorso è manifestamente infondato, atteso che ai sensi del combinato disposto dell’art. 581 c.p.p., lett. "c" e art. 591 c.p.p., lett. "c", l’esposizione dei motivi su cui si fonda l’impugnazione è prescritto a pena di inammissibilità, e la norma non consente di demandare al giudice del gravame il riesame del merito sulla base della generica prospettazione dell’ingiustizia della sentenza impugnata.

Quanto poi all’effetto estensivo degli appelli proposti da altri coimputati, la sua incidenza va valutata dal giudice del merito nell’ambito del processo relativo e non può essere oggetto di delibazione in questa sede di legittimità.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *