REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 3 marzo 2009, n. 9 Incentivi a favore dei piccoli comuni molisani atti a contrastarne lo spopolamento ed a favorirne la ripopolazione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 46 del 28-11-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 5 del 16 marzo 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’

1. La Regione, nel rispetto della Costituzione ed in attuazione
del principio di sussidiarieta’ e reciprocita’, persegue lo sviluppo
sociale, civile ed economico dei territori dei piccoli comuni,
attraverso la promozione ed il sostegno delle attivita’ economiche,
sociali, ambientali, culturali in essi esercitate e la tutela e la
valorizzazione del patrimonio naturale, rurale, storico-culturale
custodito in tali comuni, favorendo altresi’ l’adozione di misure in
favore dei cittadini residenti e delle attivita’ economiche, con
particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali.
2. Ai fini della presente legge per i piccoli comuni si intendono
quelli con popolazione fino a mille abitanti sulla base dell’ultima
rilevazione demografica.
3. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione
sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture la
Regione ne promuove ed incentiva la gestione associata.
4. La Regione incentiva l’utilizzo delle moderne tecnologie
dell’informatica nel processo di ammodernamento di piccoli comuni
nella gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali.

Art. 2 Linee generali di intervento 1. Ai fini della presente legge, la Regione attribuisce ai piccoli comuni risorse finanziarie tenuto conto della realta’ sociale, delle situazioni di marginalita’ socio-economica e infrastrutturale e della qualita’ della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali. 2. Le situazioni di marginalita’ socio-economica e infrastrutturale sono individuate annualmente e verificate sulla base di indicatori economici, sociali, territoriali, ambientali e demografici, stabiliti dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, sentita la Conferenza permanente delle Autonomie locali. 3. Nella individuazione degli indicatori di cui ai commi 1 e 2, la giunta regionale puo’ avvalersi di studi ed elaborazioni, anche gia’ esistenti, effettuati da universita’ o da enti pubblici o privati di ricerca. 4. Nell’ambito dei fattori di disagio indicati sulla base degli studi ed elaborazioni effettuate ai sensi del comma precedente, la giunta regionale determina annualmente una graduatoria generale del disagio, d’intesa con la commissione consiliare competente, sentita la Conferenza permanente delle Autonomie locali, attribuendo un contributo annuale ai comuni che versano in situazioni di maggiore disagio. Il contributo annuale per ciascun comune e’ determinato dalla giunta regionale in relazione al numero dei comuni inseriti nella graduatoria ed alle risorse disponibili nel bilancio regionale dell’anno finanziario di riferimento. 5. Se il comune realizza le attivita’ e gli interventi in forma associata, puo’ beneficiare del contributo a copertura delle spese che la gestione associata comporta. 6. Non e’ concesso il contributo per le spese che risultano gia’ interamente coperte da altri finanziamenti pubblici o dalla partecipazione di soggetti privati. 7. Termini e modalita’ per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono disciplinati con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 3 Interventi per l’erogazione di servizi utili alla collettivita’ 1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento ed abbandono del territorio, la giunta regionale e’ autorizzata a stipulare accordi con i soggetti che mediante una presenza diffusa sul territorio erogano servizi utili alla collettivita’ nei piccoli comuni. 2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati a garantire l’erogazione di servizi utili alla collettivita’ presso i piccoli comuni anche attraverso centri polifunzionali. 3. Nei centri polifunzionali, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e’ possibile lo svolgimento congiunto in un solo esercizio dell’attivita’ commerciale, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, e di altri servizi di particolare interesse per la collettivita’, anche in convenzione con soggetti pubblici o privati. 4. La giunta regionale, previo accordo con gli uffici scolastici regionali, incentiva il mantenimento in attivita’ degli istituti scolastici nei piccoli comuni e, su richiesta degli istituti scolastici, favorisce la cessione a titolo gratuito di attrezzature e strumenti informatici di proprieta’ regionale dismessi. 5. La giunta regionale, al fine di favorire il mantenimento di una efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale nei comuni di cui all’art. 1 della presente legge, puo’ erogare forme aggiuntive di sostegno all’indennita’ di residenza cosi’ come disciplinata da leggi statali e regionali. Con apposito regolamento, da approvarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definite le tipologie di intervento con riferimento anche al volume di fatturato.

Art. 4

Semplificazione delle rendicontazioni

1. Per la rendicontazione dei contributi di importo non superiore
ad euro 20 mila, erogati a qualunque titolo dalla Regione ai comuni
con popolazione pari o inferiore a mille abitanti, e’ sufficiente la
presentazione, da parte dell’amministrazione comunale, di una
certificazione attestante l’ammontare totale delle spese sostenute e
la loro coerenza con le finalita’ del finanziamento concesso.

Art. 5

Incentivi per l’insediamento nei piccoli comuni

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero
dei centri abitati, la giunta regionale dispone incentivi finanziari
e premi di insediamento, con riferimento alle spese di trasferimento
ed al recupero del patrimonio edilizio esistente, a favore di coloro
che trasferiscono la loro residenza o la sede di effettivo
svolgimento della propria attivita’ economica da un comune della
regione con popolazione superiore a diecimila abitanti o da comuni di
altre regioni ad un comune in situazioni di marginalita’ di cui
all’art. 2, comma 1, con popolazione inferiore a mille abitanti,
impegnandosi a non modificarla per un quinquennio, pena la revoca del
beneficio.
2. I premi di insediamento di cui al comma 1 sono stabiliti in
euro 2 mila annui, da erogarsi per un massimo di cinque annualita’
consecutive, previa verifica del mantenimento della residenza o della
sede di effettivo svolgimento dell’attivita’ economica. Il diritto al
premio di insediamento si consegue per i trasferimenti effettuati
dopo l’entrata in vigore della presente legge.
3. La giunta regionale definisce coti proprio atto, sentita la
competente commissione consiliare, i criteri e le modalita’ di
assegnazione dei benefici di cui al comma 1.

Art. 6

Agevolazioni tributarie ed economiche

1. La Regione favorisce, nel rispetto di quanto stabilito dalla
normativa nazionale, la salvaguardia delle attivita’ commerciali e
artigianali nei piccoli comuni di cui all’art. 1, in condizioni di
marginalita’ socio-economica, attraverso agevolazioni tributarie e
interventi volti al sostegno di tali attivita’, proposti dagli
operatori di concerto con i comuni interessati.
2. La giunta regionale definisce con proprio atto, sentita la
competente commissione consiliare, i criteri per l’assegnazione degli
incentivi di cui al comma 1.

Art. 7 Attivita’ e servizi 1. Per garantire le finalita’ di sviluppo sostenibile ed un equilibrato governo del territorio, la Regione assicura, nei piccoli comuni l’efficienza, la qualita’ dei servizi essenziali ed iniziative di sostegno allo sviluppo della vita civile e sociale della comunita’ locale, con particolare riferimento ai centri di aggregazione sociale che dimostrano di avere una forte valenza attuale quali espressione di cittadini associati per la gestione senza scopo di lucro di attivita’ sociali e del tempo libero rivolte in particolare ai giovani, agli anziani ed alle categorie piu’ deboli e svantaggiate. 2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione, per tali luoghi di cittadinanza attiva dei piccoli comuni, espressione di momenti significativi di aggregazione e di esercizio di diverse attivita’ economiche e sociali, incentiva la realizzazione, in un unico edificio o in edifici viciniori, di centri multifunzionali in cui concentrare la pluralita’ di servizi quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, commerciali, di pubblica sicurezza, di volontariato ed associazionismo culturale e ricreativo. 3. A tale scopo la Regione sostiene il recupero di edifici non utilizzati o sottoutilizzati, mediante l’erogazione ai comuni di un contributo una tantum quale concorso alle spese di allestimento di detti centri multifunzionali per un massimo di euro 100 mila per ogni comune.

Art. 8

Valorizzazione dei prodotti agro-alimentari tradizionali e tipici

1. La Regione favorisce la promozione dei territori, della
cultura e delle tradizioni popolari e la commercializzazione dei
prodotti agro-alimentari tipici dei piccoli comuni, attraverso la
implementazione dei percorsi enogastronomici del Molise.
2. La Regione concorre al potenziamento del sistema dei percorsi
enogastronomici del Molise inerenti ai piccoli comuni finalizzato
alla valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio ed alla
tutela delle produzioni di qualita’ e delle tradizioni culturali ed
alimentari locali.
3. I piccoli comuni, nel rispetto della normativa vigente in
materia di denominazione dei prodotti tipici, possono indicare nella
cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agro-alimentari
tradizionali, preceduti dalla dicitura, posta sotto il nome del
comune e scritta in caratteri minori rispetto a quest’ultimo, «luogo
di produzione del» seguita dal nome del prodotto.

Art. 9

Interventi a favore dei residenti

1. La Regione concede ai residenti nei piccoli comuni contributi
per:
a) iniziative nel campo dei servizi alla persone e in
particolare dei servizi educativi per l’infanzia e per l’adolescenza,
dei servizi sociali, del sostegno al diritto allo studio e di altre
attivita’ educative e associative;
b) agevolazioni per favorire l’insediamento e il mantenimento
della residenza, anche per l’acquisto dell’abitazione principale, per
la ristrutturazione di vecchi edifici o case;
c) contributo spese una tantum per ogni nuova nascita od
adozione avvenuta all’interno di famiglie residenti nel comune nella
misura di:
1) euro 2 mila per il primo figlio;
2) euro 5 mila per il secondo figlio;
3) euro 10 mila per il terzo figlio;
4) euro 15 mila per ogni figlio successivo al terzo.
I contributi previsti per i figli successivi al primo sono
ripartiti in tre rate annue consecutive di pari importo, previa
verifica del mantenimento della residenza.
2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con eventuali
altre forme di agevolazione o contribuzione gia’ stabilite per le
medesime finalita’.
3. La giunta regionale definisce con proprio atto, sentita la
competente commissione consiliare, i criteri e le modalita’ di
assegnazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 10 Interventi per la mobilita’ 1. La Regione eroga ai piccoli comuni contributi finalizzati: a) alla manutenzione della rete stradale comunale; b) all’attivazione di servizi di trasporto, finalizzati al miglioramento delle condizioni di accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilita’, in particolare da parte delle persone anziane, dei minori, delle persone con handicap. 2. La giunta regionale definisce con proprio atto, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le modalita’ di assegnazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 11

Politiche di sostegno alla permanenza delle popolazioni residenti nei
piccoli comuni

1. La Regione Molise promuove la permanenza di una stabile
popolazione residente nei piccoli comuni mediante i seguenti
interventi:
a) erogazione di un contributo ordinario fino a 30 mila euro in
favore dei comuni che abbiano deliberato aliquote piu’ favorevoli
dell’imposta comunale sugli immobili in favore dei proprietari che
stipulano contratti di locazione a canone agevolato;
b) sostegno alla sperimentazione di percorsi di forme di
teleinsegnamento e di attivita’ extrascolastiche.

Art. 12 Politiche di sostegno alle piccole e medie imprese operanti nei piccoli comuni 1. La Regione Molise promuove la permanenza di uno stabile tessuto economico di piccole e medie imprese (PMI) nei piccoli comuni mediante interventi a sostegno di forme innovative di distribuzione commerciale, con particolare riferimento all’e-commerce, e di iniziative volte alla promozione del territorio e dei prodotti tipici, alla valorizzazione e potenziamento del turismo culturale ed eno-gastronomico.

Art. 13

Disposizioni finali

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che
prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato,
ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformita’
a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono
oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.
2. La giunta regionale riferisce al consiglio regionale, entro il
31 dicembre di ogni anno, in merito agli interventi effettuati ai
sensi degli articoli 2, 3, 5, 7, 9 e 10 della presente legge.

Art. 14

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si
provvede mediante gli stanziamenti previsti nella U.P.B. n. 526 del
bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2009.
2. Per gli esercizi successivi si provvedera’ con le stesse leggi
approvative dei bilanci.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Campobasso, 3 marzo 2009

IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-28&task=dettaglio&numgu=46&redaz=009R0343&tmstp=1259566637267

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