Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-03-2011, n. 5974 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 36 del 2006 il Tribunale di Sulmona rigettava il ricorso di M.G., volto ad ottenere il riconoscimento del suo diritto ad essere nominato a tempo indeterminato nell’incarico di insegnamento di educazione tecnica nella scuola media con decorrenza 2001/2002 e ad essere assegnato in via definitiva nella sede di servizio.

Il M. esponeva di occupare il primo posto in graduatoria utile dopo il Prof. S., il quale aveva ottenuto l’incarico a tempo indeterminato dall’anno scolastico 2001/2002, era stato collocato in aspettativa per motivi di famiglia per l’intera durata dell’anno scolastico, era stato quindi trasferito per l’anno scolastico 2002/2003 presso altra scuola, non aveva preso servizio rinunciando all’incarico, quindi era stato dichiarato decaduto dall’impiego con effetti giuridici "ex nunc" dal 1.09.2002.. Ciò posto, il M., interessato a considerare come mai occupata la cattedra già assegnata al S., lamentava che questi avrebbe dovuto considerarsi come decaduto dall’impiego fin dal 2001, con conseguente diritto dello stesso M. a subentrargli; infatti era illegittima la concessione dell’aspettativa per famiglia al S., e così pure la risoluzione de rapporto con questo, che avrebbero dovuto retroagire al momento iniziale della nomina.

La decisione di primo grado, appellata dal M., è stata confermata dalla Corte di Appello di L’Aquila con sentenza n. 511 del 2007, che ha ritenuto la legittimità dell’operato degli organi scolastici in ordine alla concessione dell’aspettativa all’anzidetto insegnante che precedeva il M.. La stessa Corte ha precisato che il contingente delle nomine in ruolo andava correlato alle consistenze dell’organico dell’anno di riferimento, sicchè l’appellante non avrebbe potuto invocare il suo subentro tra i destinatari del diritto alla nomina a docente di ruolo per l’anno scolastico 2001/2002.

Il M. ricorre per cassazione sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso gli organi amministrativi in epigrafe.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente, nel lamentare omessa pronuncia circa un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ribadisce i rilievi già esposti in sede di appello circa gli effetti giuridici della rinuncia Z. all’incarico da parte del Prof. S., sostenendo che il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare le censure di illegittimità contro il provvedimento di decadenza dall’impiego, verificandone la conformità al dettato normativo o se invece avrebbe dovuto essere adottato provvedimento di "decadenza dalla nomina" ovvero provvedimento di "risoluzione del rapporto d’impiego per mancato superamento del periodo di prova".

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia illegittimità del provvedimento di decadenza dall’impiego per violazione e falsa applicazione della normativa con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, sussistendo nel caso di specie i presupposti per la risoluzione del rapporto d’impiego per mancato superamento del periodo di prova D.P.R. n. 3 del 1957, ex art. 10, comma 3 ovvero le condizioni per la decadenza dall’impiego per assenza ingiustificata ai sensi dello stesso D.P.R. n. 3 del 1957, art. 129, lett. c). In questo senso è formulato (pagg. 9 e 10 del ricorso) il quesito di diritto.

Il ricorso così proposto non risponde ai requisiti fissati dall’art. 366 c.p.c., n. 4, dal che discende la sua inammissibilità.

Tale norma invero richiede al ricorrente la formulazione univoca dell’impugnazione e l’indicazione di motivi su cui essa si fonda, con la conseguenza che è inammissibile il motivo formulato con richiami contradditori a norme del codice di rito aventi diversi ambiti di applicazione, come nel caso di specie in cui, con riferimento ad un unico capo di sentenza, il ricorrente lamenti omessa pronuncia su una domanda ( art. 112 c.p.c.), vizi di motivazione della pronuncia ( art. 360 c.p.c., n. 5) e formuli un quesito di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e dell’art. 366 bis c.p.c.. Nessuna statuizione va emessa per le spese del giudizio di cassazione nei confronti dei controricorrenti, essendosi limitata l’Avvocatura Generale dello Stato a riportarsi semplicemente alle difese svolte nei precedenti gradi.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese nei confronti dei controricorrenti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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