Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-03-2011, n. 5972 Contratti collettivi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La società Sanpaolo IMI spa, quale incorporante il Banco di Napoli spa, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 111 del 2006, nella parte in cui la stessa ha rigettato il ricorso dalla medesima proposto nei confronti di D.N.E., G. M. ved. P., M.A., Pe.Gi., avverso la sentenza del Pretore di Napoli del 15 ottobre 1998 n. 19336.

Quest’ultimi, tutti ex-dipendenti del Banco di Napoli, più uno, con ricorso per decreto ingiuntivo proposto dinanzi al Pretore di Napoli nei confronti del suddetto istituto di credito, esponevano che il trattamento previdenziale ad essi riservato era regolato dall’art. 108 del regolamento del Banco di Napoli, approvato con Delib. C.d.A. 28 aprile 1975, la cui applicabilità era stata decisa in via incontrovertibile dalla sentenza del Pretore di Napoli n. 7894 del 1984, sentenza passata in giudicato formale e sostanziale; pertanto, chiedevano l’emissione dell’ingiunzione avente ad oggetto l’indennità di vacanza contrattuale, percepita dai pari grado in servizio per il periodo 1 luglio 1995 – 30 novembre 1995, nonchè il percentuale incremento dell’assegno di pensione per lo stesso periodo sulla base delle tabelle contenute nel medesimo rinnovo contrattuale.

2. Il Pretore emetteva il richiesto decreto ingiuntivo.

3. Avverso lo stesso proponeva opposizione il Banco di Napoli.

4. Il Pretore con sentenza n. 19336 del 1998 rigettava l’opposizione.

5. La suddetta pronuncia del Pretore veniva appellata dal Banco di Napoli dinanzi al Tribunale di Napoli. Quest’ultimo, con la sentenza n. 111 del 2006, rigettava l’appello proposto nei confronti di D. N.E., G.M. ved. P., M.A. e Pe.Gi. in ragione dell’intervenuto giudicato, mentre l’accoglieva nei confronti di altro appellato "non essendo stata la sua posizione valutata dalla" sentenza della Corte di Cassazione che determinava il giudicato sostanziale (pag. 7 sentenza).

6. Avverso la sentenza di appello la società Sanpaolo IMI s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, formulando un motivo di impugnazione.

7. I soli M.M., M.P. e P.M.S., eredi di M.A., G.M. ved. P. e P. G., hanno resistito con controricorso.

8. Entrambe le parti, infine, hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. Con il motivo di ricorso è prospettata violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.

2. Assume la ricorrente che la pronuncia impugnata sarebbe viziata da ultrapetizione e vizio di motivazione, in quanto la sentenza passata in giudicato, sulla cui base agivano gli odierni intimati, non conteneva l’accertamento che le somme corrisposte a titolo di una tantum in sede di rinnovo contrattuale del 1995 fossero computabili nella nozione di retribuzione utile ai fini perequativi di cui all’art. 108 del regolamento del personale del Banco di Napoli, ovvero della Delib. Consiglio di Amministrazione del Banco 17 gennaio 1983. Ad avviso della ricorrente, tali atti non avevano operato alcun aggancio periodico dei trattamenti pensionistici ai trattamenti retributivi dei pari grado in servizio.

Ulteriore vizio andrebbe rinvenuto nell’omessa motivazione in ordine alla portata della c.d. clausola di esclusione, di cui all’accordo sindacale nazionale di rinnovo del CCNL, con riguardo alle previsioni regolamentari che disciplinavano il trattamento pensionistico dovuto ai dipendenti del Banco di Napoli.

3. Il suddetto motivo non è fondato; pertanto il ricorso non può trovare accoglimento.

3.1. La sentenza qui impugnata precisa, a pag. 4, che deve ritenersi processualmente corretta la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo da parte degli odierni appellati i quali, sulla base del giudicato che sanciva il loro diritto alla conservazione del meccanismo di perequazione automatica degli assegni di pensione di cui all’art. 108 del regolamento del personale, hanno richiamato e prodotto gli accordi collettivi e gli atti del Banco di Napoli che ne disciplinavano l’erogazione e r ammontare, allegando i conteggi delle differenze economiche.

3.2. Sulla pertinenza dei conteggi effettuati sulla base del suddetto giudicato il Tribunale nella motivazione della sentenza (pag. 5 sentenza), ha affermato quanto segue:

i conteggi risultano ben effettuati in quanto in stretta applicazione del suddetto art. 108 gli attori in senso sostanziale hanno proceduto a sommare mese per mese le somme percepite dai loro pari grado in servizio, avendo giustamente ritenuto che le somme dovute siano parte della retribuzione e di conseguenza degli assegni di pensione, non vertendosi nel caso di specie di assegno di pensione da quantificare ogni anno, pari all’assegno di pensione che il pari grado avrebbe percepito se fosse andato in pensione secondo lo schema di cui alla Delib. CdA del Banco di Napoli del 1983.

Non risulta al Collegio che la indennità di vacanza contrattuale sia stata computata nell’applicazione della perequazione aziendale e non è stata computata relativamente a quei mesi in cui nessuna una tantum è stata erogata al personale in servizio ne quindi non poteva essere considerata ai fini del computo della perequazione aziendale.

Difatti, nel caso in questione l’aumento della retribuzione del pari grado in servizio viene immediatamente conteggiato nell’assegno di pensione dell’ex collega, trattandosi di un riversamento automatico dell’aumento della retribuzione nell’assegno di pensione.

L’indennità di vacanza contrattuale viene divisa per tanti mesi quanti sono stati quelli in cui il nuovo CCNL non era in vigore e tale somma è erogata in una sola soluzione per comodità contabile, ma tale erogazione non influisce sulla natura dell’attribuzione patrimoniale, che viene rinvenuta nella somma pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato allo stipendio, all’indennità direttiva ed alla eventuale maggiorazione di grado (cfr. pagina 3 del CCNL del 1995). Si tratta quindi di un aumento pro tempore di tali elementi della retribuzione, che sono considerati nell’allegato F e che sono oggetto della perequazione di cui al cit. art. 108 del reg. del personale. Nè a confutazione di quanto sin’ora esposto, si può richiamare quanto stabilito dal predetto CCNL, secondo il quale tale aumento provvisorio "non è computato al fine del trattamento di quiescenza e/o di previdenza aziendale esclusivi, esonerativi o integrativi dell’AGO", in quanto tale disposizione è applicabile ai soggetti dipendenti in servizio e non ai soggetti già pensionati, che usufruiscono del sistema di aggancio dell’assegno di pensione al pari grado in servizio.

3.3. Il punto decisivo della sentenza è costituito, dunque, dall’oggetto del giudicato posto alla base del decreto ingiuntivo.

3.4. Il ricorrente – pur affermando (pag. 6 del ricorso) che la controparte aveva agito in base ad una sentenza passata in giudicato, che non conteneva l’ulteriore accertamento che costituiva presupposto per l’accoglimento della domanda di quantificazione, in quanto aveva statuito solo il diritto al mantenimento del regime perequativo aziendale disciplinato dall’art. 108 del regolamento del Banco del 1975 – non contesta specificamente il contenuto del giudicato, nè riporta il testo della pronunzia stessa in modo da permettere a questa Corte di verificare se effettivamente quel giudicato avesse un contenuto diverso da quello individuato dal giudice d’appello, peraltro, con motivazione congrua, logica e circostanziata, come si evince dagli articolati e conferenti richiami a punti degli atti in questione (in particolare, reg. del personale. CCNL) contenuti nella stessa, e pertanto esente da vizi.

3.5. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, "posto che il giudicato va assimilato agli "elementi normativi", cosicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portala del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito". (Cass., S.U., 28 n.24664 del 2007; nello stesso senso, più recentemente, Cass. 2732 del 2008; n. 21200 del 2009; n. 10537 del 2010; Cass. n. 544 del 2011).

3.6. Se dunque il giudice di legittimità può verificare direttamente la sussistenza ed il contenuto di un giudicato esterno, è necessario però che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari per effettuare questo controllo; nel caso specifico, invece, non li riporta.

3.7. Tutte le altre considerazioni svolte in ricorso, sul merito, ed in particolare quelle, peraltro generiche, sul rapporto tra regolamento per il personale del Banco di Napoli e successivi accordi collettivi, rimangono assorbite dall’esistenza del giudicato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 34,00 per esborsi, Euro 4000,00 per onorari, oltre spese IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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