Regolamento (CE) n. 1150/2009 della Commissione, del 10 novembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1564/2005 per quanto concerne i modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici in conformità delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio (1)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

28.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 313/3

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso
in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture e di lavori ( 1 ), in particolare l’articolo 3 bis,
vista la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992,
che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia
di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di
energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché
degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni ( 2 ), in
particolare l’articolo 3 bis,
vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di
appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che
forniscono servizi di trasporto e servizi postali ( 3 ), in particolare
l’articolo 44, paragrafo 1,
vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi ( 4 ), in particolare l’articolo 36, paragrafo 1,
sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,
considerando quanto segue:
(1) Le direttive 89/665/CEE and 92/13/CEE, modificate dalla
direttiva 2007/66/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio
( 5 ), consentono agli Stati membri di stabilire una
riduzione dei termini per chiedere la privazione di effetti
di un contratto pubblico, qualora l’ente aggiudicatore o
l’amministrazione aggiudicatrice abbia pubblicato un avviso
di aggiudicazione di appalto a norma rispettivamente
della direttiva 2004/17/CE o della direttiva
2004/18/CE, senza aver precedentemente pubblicato il
bando di gara, a condizione che nell’avviso di aggiudicazione
di appalto venga indicata la motivazione della decisione
di aggiudicare lo stesso senza la previa pubblicazione
di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
(2) I modelli di formulari per gli avvisi di aggiudicazione di
appalti sono riportati negli allegati III e VI del regolamento
(CE) n. 1564/2005 della Commissione, del
7 settembre 2005, che stabilisce modelli di formulari
per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure
di aggiudicazione degli appalti pubblici conformemente
alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio
2004/17/CE e 2004/18/CE ( 6 ). Al fine di garantire la
piena efficacia delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE,
quali modificate dalla direttiva 2007/66/CE, è opportuno
adeguare i modelli di formulari per tali avvisi in modo
che gli enti aggiudicatori e le amministrazioni aggiudicatrici
possano includervi la motivazione di cui
all’articolo 2 septies delle direttive 89/665/CEE e
92/13/CEE.
(3) Le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE prevedono l’utilizzo
dell’avviso volontario per la trasparenza ex ante al
fine di garantire su base volontaria la trasparenza prima
dell’aggiudicazione dell’appalto. È necessario definire un
modello di formulario per tale avviso.
(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n.
1564/2005 di conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1564/2005 è modificato come segue:
1) Il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione, del
7 settembre 2005, che stabilisce modelli di formulari per
la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici»;

2) dopo la prima citazione sono inserite le seguenti basi giuridiche:
«vista la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre
1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative relative all’applicazione delle procedure di
ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture e di lavori (*), in particolare l’articolo 3 bis,
vista la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio
1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie
in materia di procedure di appalto degli enti erogatori
di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di
trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle
telecomunicazioni (**), in particolare l’articolo 3 bis,
3) è inserito il seguente articolo 2 bis:
«Articolo 2 bis
Ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea dei bandi e degli avvisi di cui all’articolo 3 bis delle
direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, le amministrazioni aggiudicatrici
e gli enti aggiudicatori utilizzano, dalla data di entrata
in vigore delle rispettive misure nazionali di attuazione
della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (*), e al più tardi dal 21 dicembre 2009, i modelli
di formulari che figurano nell’allegato XIV del presente regolamento.
4) l’allegato III è sostituito dal testo figurante nell’allegato I del
presente regolamento;
5) l’allegato VI è sostituito dal testo figurante nell’allegato II del
presente regolamento;
6) il testo dell’allegato III del presente regolamento è aggiunto
come allegato XIV.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2009.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:313:0003:0035:IT:PDF

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