Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-01-2011) 09-02-2011, n. 4616

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.C. ricorre per Cassazione a mezzo del suo difensore contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Bari ha confermato la decisione in data 15/2/08 del Tribunale di Foggia, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di resistenza e lesioni personali aggravate ex artt. 337, 582 e 585 c.p. e condannato alla pena di giustizia.

Con il primo motivo a sostegno della richiesta di annullamento della sentenza impugnata il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento dei fatti. Dopo aver censurato l’errore dei giudici del gravame nell’avere male interpretato la richiesta difensiva di nomina di un perito, che accertasse la capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto, come richiesta di proscioglimento dell’imputato per incapacità di intendere e di volere, la difesa sostiene che non era stato dato il giusto valore alla perizia disposta in altro procedimento penale a carico dello stesso imputato, acquisita agli atti, che aveva concluso per il vizio totale di mente all’epoca del fatto avvenuto nel (OMISSIS), e si erano travisate le conclusioni ivi assunte, sostituendo la definizione data dell’imputato di una personalità bordeline con turbe di comportamento e discontrollo degli impulsi a causa dell’uso di sostanze psicoattive con una congettura, del tutto avulsa dalle risultanze acquisite e assolutamente carente sul piano logico, in forza della quale l’incapacità di intendere e di volere insorgerebbe solo in concomitanza con l’uso di sostanze stupefacenti, e, come tale, non escluderebbe, nè diminuirebbe la imputabilità.

Con il secondo motivo denuncia l’omessa motivazione in ordine alla censura concernente il trattamento sanzionatorio, ed in particolare al contenimento della pena in ambiti più ristretti, nonchè il diniego delle attenuanti generiche.

E’ fondato il primo motivo di ricorso, che assorbe in sè il secondo.

Ed invero il giudice del gravame non ha correttamente interpretato le richieste difensive, che non erano di una valutazione della capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto alla stregua della perizia sullo stato di mente del predetto, eseguita in altro procedimento penale, ma di nomina di un nuovo perito, tanto più che nel pervenire alla decisione di reputare l’imputato sano di mente ed incapace solo nei casi di uso di sostanze stupefacenti o psicoattive, salvo poi a riprendere il pieno controllo delle proprie facoltà intellettive con la cessazione di detto uso, il medesimo giudice formula un giudizio immotivato, illogico e meramente congetturale, che mal si concilia con la patologia mentale, accertata dal perito, non più di due mesi dopo, che definisce il L. soggetto con personalità bordeline, statentizzata dall’abuso di sostanze psicoattive con turbe del comportamento, discontrollo degli impulsi, che inficiavano totalmente la capacità di intendere e di volere.

Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari, che nel demandato nuovo giudizio tenga conto della direttiva, come sopra specificata.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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