Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-01-2011) 09-02-2011, n. 4784

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza in data 8 aprile 2010 questa Corte Suprema di Cassazione, quinta sezione penale, ha rigettato il ricorso proposto da D.M.F. avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta in data 21 luglio 2009 con la quale era stata dichiarata inammissibile la richiesta di revisione della sentenza che aveva condannato all’ergastolo il D.M. per concorso nell’omicidio di mafia di C.V. commesso in contrada (OMISSIS).

La Corte di Cassazione, dopo aver riportato nella parte espositiva la vicenda, rammentava che, in sede di rinvio, la Corte di Assise di Appello di Palermo aveva negato le attenuanti generiche estendendo l’aggravante della premeditazione al D.M. per il fatto di essere stato coinvolto nell’omicidio da B.B. per il tramite di B.G., dopo che il tentativo di omicidio era andato a vuoto nel giorno precedente per l’opposizione di G. V. che, confinante con il C., doveva operare la transumanza. Secondo i giudici di merito, per l’apprezzabile lasso di tempo intercorso tra la presa di conoscenza dell’incarico da parte del D.M. e il fatto, avendo potuto quest’ultimo rifiutarsi e quindi utilmente recedere dal proposito criminoso, era configurabile l’aggravante detta.

La Corte Suprema chiariva inoltre che l’ordinanza impugnata riferiva che la richiesta di revisione indicava, quale prova non valutata, le sommarie informazioni testimoniali rese da G.V. (successivamente deceduto) il 16 settembre 1991 ai Carabinieri di Pioppo da cui risultava che, se era vero che il G. si trovava la mattina del (OMISSIS) per curare la transumanza, aveva tuttavia appreso del proposito omicidiario solo la mattina del 13, circostanza questa che, facendo venir meno l’aggravante della premeditazione, doveva far dichiarare il reato estinto per prescrizione, intervenuta ancor prima della promozione dell’azione penale.

L’ordinanza tuttavia rilevava che la richiesta di revisione si appalesava inammissibile posto che la premeditazione era stata ritenuta anche per il caso in cui il D.M. avesse appreso il piano delittuoso la mattina del fatto per il significativo lasso di tempo intercorso rispetto all’evento, in costanza del quale il commando aveva prelevato l’auto rubata a (OMISSIS), si era armato ed era giunto in (OMISSIS) per l’omicidio.

2. – La Corte di legittimità, nella sentenza oggi gravata, osservava inoltre che il ricorso, oltre a proporre questioni inammissibili, era infondato. Si rammentava che se anche il D.M. non avesse saputo in data (OMISSIS) perchè era stato mandato il mattino successivo sul luogo ove aveva incontrato gli esecutori dell’omicidio, il suo comportamento successivo implicava comunque la premeditazione. Il ricorso altro non faceva se non porre in discussione aspetti fattuali e valutativi di mero merito come la circostanza della sostanziale estraneità del D.M. alle dinamiche mafiose, pur esse ampiamente prese in considerazione del giudice di merito. La Corte di Caltanissetta bene quindi aveva fatto a rigettare la richiesta di revisione che non aveva dimostrato la propria incidenza sul fatto come ritenuto.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p., D.M.F. deducendo:

a) violazione degli artt. 606 e 625 bis c.p.p. e art. 127 c.p.p. in relazione all’art. 111 Cost., combinato con l’art. 634 c.p.p.; la Corte di Caltanissetta aveva proceduto ai sensi dell’art. 611 c.p.p. quando per contro avrebbe dovuto decidere nel contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 127 c.p.p.. b) violazione dell’art. 606, in relazione agli artt. 625 bis e 630 c.p.p.; veniva ribadito che vi era stata omessa lettura del rapporto redatto dai Carabinieri di Monreale nel 1982 e delle deposizioni di M. – G.V. in relazione alla transumanza verificatasi in data (OMISSIS) e conclusa all’alba del giorno successivo; non solo l’omicidio C. non era stato eseguito per l’opposizione del G., ma il D.M. il giorno 12 non era presente sul posto. Tale omessa valutazione costituiva l’errore materiale o di fatto previsto dall’art. 625 bis c.p.p..

Anche a voler ritenere che le deposizioni M. e G. erano ininfluenti avendo la Corte di merito e la Corte di Cassazione ritenuto comunque sussistere la premeditazione a decorrere dalla mattina del (OMISSIS), non si era tenuto conto del fatto che il M. non aveva riferito del fatto che il D.M. avesse chiesto cosa avrebbero dovuto fare e come avrebbero dovuto comportarsi nell’ipotesi in cui si fosse verificata una qualche emergenza. In altre parole manca la prova della premeditazione. La transumanza del G. del (OMISSIS) esclude la convocazione del B. per la mancata partecipazione del D.M. al tentativo del (OMISSIS), mancata convocazione che esclude ancora una volta l’aggravante detta. c) violazione dell’art. 606 c.p.p. in relazione all’art. 625 bis c.p.p. combinato con gli artt. 630 e 631 c.p.p. che richiama espressamente l’art. 531 c.p.p. perchè la prova non valutata escludeva o quantomeno faceva sorgere un ragionevole dubbio, e art. 533 c.p.p. circa la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 577 c.p.p.; veniva ribadito che l’assenza del D.M. la sera del (OMISSIS) esclude la premeditazione o quantomeno la possibilità di utilizzo della dichiarazione di B.G. per provarla, anche perchè B.G. ha affermato di non essersi recato in contrada (OMISSIS), avendo saputo dell’omicidio solo a cose fatte, mentre nulla aveva saputo del tentativo, nè ne ha mai parlato. La convocazione è stata il frutto di una iniziativa di B.B., al fine di poter rendere suo succube il D.M., nipote dello zio S.A. che voleva spodestare, sostenendo però che il D.M. fu convocato tre o quattro giorni prima del (OMISSIS), mentre in realtà il D.M. non ha partecipato al tentativo del 12 e si è tutt’al più presentato il (OMISSIS) e da solo, scortato da due persone armate, senza essere stato messo al corrente del delitto già premeditato. Si ribadiva quindi essere venuta a mancare la prova della premeditazione.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

3.1. – Le Sezioni Unite hanno chiarito sul punto che l’errore di fatto che si sia verificato nel giudizio di legittimità può essere oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis c.p.p., quando consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, ed abbia avuto influenza sul processo formativo della volontà del decidente (criterio della decisività) che risulti viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali, e perciò abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. Un. 27 marzo 2002, n. 16103, rv. 221280).

In particolare, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (rv. 221280 citata), e tale errore esula dal campo di applicazione dell’art. 625 bis c.p.p., atteso che il ricorso straordinario non è un ulteriore grado di giurisdizione, ma ha il solo scopo di porre rimedio a sviste o ad errori di percezione nei quali fosse incorso il giudice di legittimità (Sez. 5, 5 aprile 2005, n. 37725 rv. 232313).

3.2. – Ciò posto, per quanto concerne il primo motivo di ricorso (l’eccezione procedurale ai sensi dell’art. 127 c.p.p.) è manifestamente infondato è deve essere ritenuto inammissibile.

L’eccezione in parola non può essere fatta valere in questa sede di ricorso straordinario, attenendo tutt’al più al processo di revisione ove deve ritenersi peraltro del tutto sanata non essendo stata rilevata nei tempi e nei modi prescritti; inoltre alcuna incidenza ha tale pretesa violazione (nè il ricorrente la indica) sulla decisione della Corte di Cassazione qui impugnata.

3.3 – Anche il secondo motivo di gravame è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. La prova che il ricorrente assume come non valutata è stata per contro esaminata analiticamente dalla Corte di Cassazione che ha ampiamente argomentato come la deposizione del G. non avesse avuto comunque alcuna influenza sulla sussistenza dell’aggravante della premeditazione del D. M. essendo stata la medesima ritenuta sussistente anche solo per la giornata del (OMISSIS). Tutte le diverse e altre valutazioni del ricorrente non solo sono "non nuove", ma anche di mero merito.

3.4 – Parimenti destituito di fondamento è il terzo motivo di impugnazione. Il ricorrente mira in questa sede a riproporre un giudizio di merito, ovviamente inammissibile in questa sede dove non può essere svolto neppure il giudizio di revisione, ormai concluso.

E’ stato per vero attivato il ricorso straordinario peraltro, come dianzi rilevato, non ammissibile non essendo stato denunciato alcun errore percettivo o materiale, comunque non ravvisabile neppure ex officio.

4. – Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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