Regolamento (CE) n. 1151/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009.

che subordina a particolari condizioni l’importazione di olio di girasole originario dell’Ucraina, o proveniente da tale paese, a causa del rischio di contaminazione da oli minerali e che abroga la decisione 2008/433/CE (1)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 313/36 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28.11.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’AutoritÃ
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare ( 1 ), in particolare l’articolo 53,
paragrafo 1, lettera b), punto ii),
considerando quanto segue:
(1) La decisione 2008/433/CE della Commissione, del
10 giugno 2008, che subordina a particolari condizioni
l’importazione di olio di girasole originario dell’Ucraina,
o proveniente da tale paese, a causa del rischio di contaminazione
da oli minerali ( 2 ), è stata adottata per proteggere
la sanità pubblica a seguito della constatazione
nell’aprile 2008 di elevati livelli di paraffina minerale
nell’olio di girasole proveniente dall’Ucraina.
(2) Le autorità ucraine hanno informato i servizi della Commissione
dell’instaurazione di un adeguato sistema di
controllo in grado di certificare che tutte le partite di
olio di girasole destinate all’esportazione nella ComunitÃ
europea non contengano livelli di oli minerali tali da
rendere l’olio di girasole inidoneo al consumo umano.
(3) Le particolarità di questo sistema di controllo e di certificazione
sono state valutate dai servizi della Commissione
e dagli Stati membri e discusse durante la riunione
del comitato permanente per la catena alimentare e la
salute degli animali il 20 giugno 2008. Si è concluso che
tale sistema di controllo e di certificazione poteva essere
accettato.
(4) L’Ufficio alimentare e veterinario della Commissione europea
ha effettuato un’ispezione in Ucraina dal 16 al
24 settembre 2008 al fine di valutare i sistemi in funzione
per il controllo della contaminazione da olio minerale
dell’olio di girasole destinato ad essere esportato
nella Comunità ( 3 ). Il gruppo d’ispettori è giunto alla conclusione
che le autorità ucraine hanno introdotto il
nuovo sistema di controllo ufficiale per evitare la presenza
di olio minerale nell’olio di girasole destinato alla
Comunità e che detto sistema offre garanzie sufficienti a
tal fine. Tuttavia, questi risultati hanno dimostrato che la
ricerca effettuata dalle autorità ucraine non aveva rivelato
la fonte della contaminazione a causa della mancanza di
un campionamento ufficiale e del relativo follow-up.
(5) Tenuto conto del livello di rischio e conformemente
all’articolo 1, paragrafo 4, della decisione 2008/433/CE,
gli Stati membri hanno controllato tutte le partite di olio
di girasole originario dell’Ucraina per accertare che esse
non contenessero un livello inaccettabile di olio minerale
e che le informazioni figuranti nel certificato richiesto
fossero corrette. I risultati di detti controlli attestano l’accuratezza
e l’affidabilità del sistema di controllo e certificazione
istituito dalle autorità ucraine. Tutti i risultati
analitici hanno confermato l’esattezza dei livelli di olio
minerale indicati nel certificato.
(6) È opportuno stabilire che il campionamento delle partite
di olio di girasole per rilevare la presenza di olio minerale
deve essere eseguito conformemente alle disposizioni in
materia di campionamento di cui al regolamento (CE) n.
333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo
ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo
ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio,
stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti
alimentari ( 4 ) e la norma internazionale ISO 5555:2003
relativa al campionamento degli oli e grassi animali e
vegetali.
(7) Di conseguenza, è opportuno riesaminare gli attuali
provvedimenti. Dato che si tratta di modifiche sostanziali
e che le disposizioni sono direttamente applicabili e obbligatorie
in tutti i loro elementi, la decisione
2008/433/CE va sostituita dal presente regolamento,
che potrebbe essere riesaminato in un secondo tempo
sulla base delle risultanze dei controlli effettuati dagli
Stati membri.
(8) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono
conformi al parere del comitato permanente per la catena
alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo d’applicazione
Il presente regolamento si applica all’olio di semi di girasole,
greggio e raffinato, classificato al codice NC 1512 11 91 o al
codice TARIC 1512 19 90 10 (di seguito «olio di girasole»),
originario dell’Ucraina o proveniente da tale paese.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, per «paraffina minerale» si
intendono gli idrocarburi saturi nell’intervallo C10-C56 da fonti
esterne ad eccezione degli alcani C27, C29 e C31 che per l’olio
di girasole sono considerati di origine endogena.
Articolo 3
Certificazione e notifica preventiva
1. L’olio di girasole importato nella Comunità non contiene
più 50 mg/kg di paraffina minerale.
2. Ciascuna partita di olio di girasole presentata all’importazione
è corredata da un certificato conforme all’allegato, che
attesta che il prodotto non contiene più di 50 mg/kg di paraffina
minerale e da una relazione sui risultati analitici, redatta da
un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025
per l’analisi dell’olio minerale presente nell’olio di girasole, indicando
i risultati del campionamento e dell’analisi della presenza
di olio minerale, l’incertezza di misura del risultato analitico,
nonché il limite di rilevazione (LOD) e il limite di quantificazione
(LOQ) del metodo analitico.
3. Il certificato e l’acclusa relazione analitica sono firmati da
un rappresentante autorizzato del ministero della Sanità dell’Ucraina.
4. Ogni partita di olio di girasole è contraddistinta da un
codice che va indicato nel certificato sanitario, nella relazione
analitica contenente i risultati dell’analisi e del campionamento e
nei documenti commerciali che accompagnano la partita.
5. L’analisi di cui al paragrafo 2 deve essere eseguita su un
campione, prelevato conformemente alle disposizioni del regolamento
(CE) n. 333/2007 e alla norma internazionale ISO
5555:2003.
6. Almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo fisico della
partita, gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o i
loro rappresentanti notificano al primo punto d’entrata la data e
l’ora previste.
Articolo 4
Controlli ufficiali
1. Le autorità competenti di uno Stato membro controllano
che ogni partita di olio di girasole presentata all’importazione
sia corredata di un certificato e di una relazione analitica a
norma dell’articolo 3, paragrafo 2.
Gli Stati membri prelevano su base aleatoria e analizzano per
accertare la presenza di paraffina minerale le partite di olio di
girasole presentate all’importazione nella Comunità, per garantire
che esse non contengano più di 50 mg/kg di paraffina
minerale.
Gli Stati membri informano la Commissione tramite il sistema
di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi di tutte le partite
nelle quali si riscontra la presenza di paraffina minerale in
quantità superiore a 50 mg/kg, tenuto conto dell’incertezza di
misura.
2. Tutti i controlli ufficiali prima che siano accettate le partite
per l’immissione in libera pratica nella Comunità sono effettuati
entro 15 giorni lavorativi dal momento in cui la partita è
presentata per essere importata e fisicamente disponibile per
essere campionata.
Articolo 5
Frazionamento delle partite
Le partite non sono frazionate fino al completamento dei controlli
ufficiali da parte dell’autorità competente a norma
dell’articolo 4.
In caso di successivo frazionamento della partita, una copia dei
documenti ufficiali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, autenticati
dall’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio il
frazionamento ha avuto luogo, accompagna ciascuna frazione
della partita fino all’immissione in libera pratica.
Articolo 6
Provvedimenti in caso di non conformitÃ
I provvedimenti nei confronti di partite di olio di girasole non
conformi sono adottati conformemente all’articolo 19 del regolamento
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e
di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali
( 1 ).

Articolo 7
Costi
Tutte le spese derivanti dai controlli ufficiali, nonché dal campionamento,
dall’analisi, dall’immagazzinamento e da eventuali
provvedimenti adottati in seguito a non conformità, sono a
carico degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti.
Articolo 8
Abrogazione
La decisione 2008/433/CE è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente
regolamento.
Articolo 9
Provvedimenti transitori
In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri autorizzano
le importazioni di partite di olio di girasole originario
dell’Ucraina o proveniente da tale paese, prima del 1 o gennaio
2010, corredate del certificato previsto all’articolo 1 della decisione
2008/433/CE.
Articolo 10
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:313:0036:0039:IT:PDF

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