Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-03-2011, n. 5963 Fondo di garanzia T.F.R

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 12/2 – 3/2/09 la Corte d’Appello di L’Aquila accolse l’appello proposto da M.G. avverso la sentenza emessa il 25/3/08 dal Tribunale di Teramo in funzione di giudice del lavoro, con la quale le era stata respinta la richiesta di condanna dell’Inps al pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione a carico del Fondo di Garanzia di cui al D.Lgs. n. 80 del 1982, quale credito diverso dal trattamento di fine rapporto, e per l’effetto condannò l’Istituto previdenziale alla corresponsione della somma di Euro 6.611,79, oltre che agli accessori di legge ed alle spese del doppio grado di giudizio. La Corte aquilana addivenne a tale decisione dopo aver rilevato che l’esclusione dal beneficio in esame, decretata dal primo giudice in base alla ritenuta inapplicabilità "ratione temporis" del D.Lgs n. 80 del 1992, poteva ritenersi superata dalla circostanza che la sentenza n. 7/1992 del Pretore di Notaresco del 6/12/91 – 15/1/92, con la quale era stata disposta ex art. 686 c.p.c. la conversione del sequestro conservativo intentato dalla lavoratrice in pignoramento immobiliare nei confronti della datrice di lavoro "Ditta Tommarelli", aveva visto produrre definitivamente i suoi effetti solo al momento del suo passaggio in giudicato, avvenuto in data 1/3/92, vale a dire successivamente alla data del 28/2/92 di entrata in vigore del D.Lgs. contemplante il beneficio di cui trattasi. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Inps, affidando l’impugnazione a due motivi di censura. La lavoratrice intimata non ha svolto difese.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, denunciando violazione del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2, comma 6, e dell’art. 686 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, si sostiene la inoperatività, nella specie, del Fondo di garanzia, essendosi accertato che l’azione esecutiva era iniziata – mediante conversione del sequestro conservativo in pignoramento – in epoca anteriore all’entrata in vigore del predetto D.Lgs..

2. Con il secondo motivo si lamenta, in subordine, che la sentenza impugnata abbia riconosciuto, in violazione dell’art. 112 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., n. 4), accessori che erano già inglobati nell’importo richiesto con la domanda introduttiva. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo motivo. In base al D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 1, comma 2, nel caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale, il lavoratore da esso dipendente, o i suoi aventi diritto, possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti, in relazione alle ultime tre mensilità di retribuzione, sempre che a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il successivo art. 2, comma 6, precisa che l’intervento del Fondo opera soltanto nei casi in cui le procedure esecutive siano intervenute successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs..

La ricognizione normativa consente di escludere l’operatività della tutela nel caso di specie, essendo accertato, come risulta dalla decisione qui impugnata, che la lavoratrice aveva ottenuto sequestro conservativo a garanzia del suo credito retribuivo e tale misura, in data anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1992, si era convenuta in pignoramento, ai sensi dell’art. 686 c.p.c., a seguito del deposito della sentenza di condanna esecutiva. Orbene, la conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera "ipso iure" nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in quello stesso momento il processo di esecuzione, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto (cfr. ex multis Cass. n. 18536 del 2007; n. 10029 del 2006); non rileva, invece, il successivo passaggio in giudicato della medesima sentenza, siccome l’instaurazione della procedura esecutiva prescinde da tale circostanza. Ne consegue che la tutela del Fondo di garanzia non poteva operare, ai sensi del richiamato D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 6.

La decisione della Corte d’appello va dunque cassata e, decidendosi la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, va respinta la domanda proposta dalla lavoratrice. La difficoltà della questione induce a compensare le spese dell’intero processo.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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