Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-01-2011) 09-02-2011, n. 4782

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza deliberata in data 17 maggio 2010, depositata in cancelleria il 17 maggio 2010, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torino, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava a V.S., imputato dei reati di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, comma 3 e art. 4, comma 1 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, ritenuto il vincolo della continuazione, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa.

2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione V.S. chiedendone l’annullamento per erronea applicazione dell’art. 157 c.p. e art. 129 c.p.p.. Erroneamente il giudice non aveva considerato i reati ascritti al prevenuto già prescritti.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento: la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perchè i reati sono estinti per intervenuta prescrizione.

3.1. – Occorre per vero rilevare come nella fattispecie sia intervenuta la perenzione dei reati ascritti al prefato posto che il reato di cui sub A) (sfruttamento della prostituzione) risulta essere stato contestato come commesso tra il (OMISSIS), mentre il reato di agevolazione di immigrazione clandestina è stato contestato come commesso nel (OMISSIS). Inoltre occorre rilevare che nel giudizio di cognizione le attenuanti generiche sono state valutate, ex art. 69 c.p., come equivalenti alle contestate aggravanti, per cui, dal momento che, per giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità le ipotesi previste dal L. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 3, testo unico sulla immigrazione clandestina (nel testo antecedente le modifiche introdotte dal D.L. n. 241 del 2004, conv. con modif. con L. n. 271 del 2004) non configurano ipotesi autonome di reato ma circostanze aggravanti ad effetto speciale, il giudizio di equivalenza in questione ha comportato il ripristino della sanzione prevista per il reato di favoreggiamento non aggravato (Cass., Sez. 1, 13 ottobre 2009, n. 41566, P.G. in proc. Hassan, rv. 245044; Sez. 1, 25 gennaio 2006, n. 11578, Rufai Kuku, rv. 233872; Cass., Sez. 1, 21 ottobre 2004, n. 44644, Ren, rv. 230187).

3.2. – Applicandosi inoltre la nuova normativa in tema di termini prescrizionali ( L. 5 dicembre 2005, n. 251) stante la pronuncia della sentenza di primo grado in data 17 maggio 2010 il termine massimo di prescrizione per entrambi i reati è di anni sette e mesi sei, sicchè la perenzione della pretesa statuale nei confronti dell’imputato è intervenuta ancor prima della pronuncia della sentenza ex art. 444 c.p.p..

Ed è appena il caso di rilevare che l’imputato, contrariamente a quanto assunto dal giudice non ha fatto acquiescenza alla già maturata prescrizione con il richiedere la definizione del giudizio ex art. 444 c.p.p. posto che, preliminarmente, davanti allo stesso Giudice delle indagini preliminari, aveva eccepito la medesima prescrizione.

Non essendovi inoltre, per quanto evidenziato nella sentenza gravata, gli estremi per l’applicazione dell’art. 129 c.p.p., comma 2 si deve fare senz’altro luogo alla relativa declaratoria, come da dispositivo, e la sentenza medesima, a norma dell’art. 620 c.p.p., lett. a), deve essere annullata senza rinvio.

4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 620 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per intervenuta prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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