Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-01-2011) 09-02-2011, n. 4781

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza 11 febbraio 2010, depositata il 12 successivo, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Avellino non convalidava il sequestro prevenivo di: una porzione di fondo dell’estensione di mq. 500, sita in (OMISSIS), part. 153, foglio 02, di proprietà di V.E.; un autocarro marca Astra Targato (OMISSIS); di una pala meccanica marca Komatsu, matricola (OMISSIS);

eseguito il 3 febbraio 2010 dai carabinieri di Serino in ordine al reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 256 e 208, in quanto illegittimamente eseguito in violazione del D.L. n. 90 del 2008, art. 3, comma 3, convertito con L. n. 123 del 2008.

Contestualmente, ravvisata la necessità di provvedere senza ritardo a fronteggiare il pericolo che la libera disponibilità dell’area e dei mezzi potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato ipotizzato, ovvero agevolare la commissione di reati dello stesso tipo, emetteva decreto di sequestro preventivo sui medesimi beni, quindi, dichiarava la propria incompetenza per materia per essere, invece, competente ex art. 3 D.L. n. 90 del 2008, convertito con L. n. 123 del 2008 il collegio dei giudici per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Napoli.

2. – Il Collegio dei giudici per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Napoli resiste alla declinatoria e con ordinanza del 31 marzo 2010 (depositata il 3.5 2010), propone conflitto di competenza obiettando: lo stato di emergenza, in relazione al quale è stata istituita la competenza, eccezionale e temporanea, dello speciale organo collegiale, è terminato il 31 dicembre 2009; conseguentemente è cessata la vigenza delle relative disposizioni, compresa quella sulla competenza del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, art. 3, convertito nella L. 14 luglio 2008; la norma non può trovare applicazione in relazione ai reati – come quello oggetto della indagine – commessi successivamente al (OMISSIS); la condotta è stata accertata a far data dal febbraio 2010; peraltro, contraddittoriamente, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Avellino, affermando la competenza del giudice per le indagini preliminari collegiale di Napoli, ha disposto, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 1, il sequestro preventivo.

3. – Il conflitto negativo, improprio di competenza – entrambi i giudici ricusano contemporaneamente di provvedere in ordine al medesimo incidente cautelare – deve essere risolto nel senso della affermazione della competenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario di Avellino.

Il reato è stato commesso nel territorio di comune compreso in quel circondario. La condotta risulta accertata e posta in essere, con attualità, in epoca successiva alla cessazione dello stato di emergenza, dichiarato cessato con D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con L. 26 febbraio 2010, n. 26, e della connessa competenza funzionale, temporanea, del collegio dei giudici per le indagini preliminari istituito in seno al Tribunale ordinario di Napoli.
P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avellino, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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