Cons. Stato Sez. V, Sent., 03-02-2011, n. 790

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A) – A. Q., per conto della ditta SOM s.p.a. gestore di un impianto di distribuzione di carburanti sulla strada provinciale di Aviano, direttrice AvianoPordenone, chiedeva l’annullamento degli atti con cui il controinteressato era stato autorizzato a trasferire il proprio analogo impianto 540 metri più indietro (delib. C.c. Aviano n. 75 del 31.7.2001 e connesso provvedimento sindacale prot. n. 7147/2000 del 2.8.2001, autorizzante il trasferimento dell’impianto del controinteressato; determinazione del competente dirigente della provincia di Pordenone prot. n. 13124 del 5.3.2001, dichiarante l’incompatibilità territoriale della precedente localizzazione dell’impianto suddetto).

Egli deduceva:

1) la violazione dell’art. 13, comma 3, d.P.G.R. 6.5.1991 n. 0193/Pres. e l’eccesso di potere per erronei presupposti in quanto, premesso che l’art. 19 dell’atto regolamentare in rubrica avrebbe consentito il trasferimento in altra località dello stesso comune degli impianti risultati incompatibili con il territorio, sarebbe stata violata la disposizione, applicabile anche ai casi come quello di specie, del precedente art. 13, comma 3, ostativa, per l’eccessiva vicinanza, ad una collocazione del trasferendo impianto, tale da danneggiare quelli vicini; sorgendo entrambi quelli coinvolti nella presente vicenda fuori del centro abitato, essi avrebbero dovuto distare almeno km. 5 uno dall’altro sulla stessa direttrice di marcia, mentre al controinteressato illegittimamente sarebbe stato consentito di non rispettare la regola predetta;

2) la violazione dell’art. 19 e dell’allegato D, lettera o), d.P.G.R. 6.5.1991 n. 0193/Pres. e l’eccesso di potere per difetto ed erronei presupposti, difetto istruttorio, illogicità e contraddittorietà nell’assunto che, in subordine, ove non fosse accolto il primo motivo, l’autorizzazione ottenuta dal controinteressato sarebbe stata egualmente illegittima, in quanto la determinazione dirigenziale della provincia di Pordenone, dichiarante l’incompatibilità del suo impianto con il territorio non avrebbe rispettato l’art. 13, lett. b), piano di razionalizzazione, condizionante il rilascio di nuove concessioni alla rinuncia a due concessioni precedenti, relative ad impianti attivi e funzionanti, per un erogato medio non inferiore a 800.000 litri, disposizione applicabile anche ai trasferimenti, in quanto collegati con il rilascio di una nuova concessione. Avrebbe fatto eccezione il caso, qui in discussione, d’incompatibilità territoriale, che peraltro sarebbe stata illegittimamente dichiarata dal competente organo provinciale, in spregio alle disposizioni stabilite dall’allegato D, lettera o), dovendosi intendere con tale termine la situazione di contrasto determinata da una localizzazione di "intralcio al traffico, quando… l’effettuazione del rifornimento di carburante comporta l’arresto sulla propria sede o la deviazione dalla propria sede di movimento di una linea di flusso del traffico stesso", non ravvisabile nel caso di specie, mancando la constatazione, da parte del provvedimento provinciale impugnato, della ricorrenza delle condizioni appena indicate come delle generiche situazioni di difficoltà della circolazione (flussi di traffico in entrata ed uscita dall’impianto, in particolare per autocorriere e autocarri; traffico generato da altre attività sfocianti sul piazzale, troppo ristretto), riscontrabili pressocché in tutte le stazioni di servizio, dove ricorrono comunemente le situazioni descritte, donde la denegata ristrettezza del piazzale, sufficiente al rifornimento contemporaneo di 5 autotreni e di un autoveicolo e superiore, nelle dimensioni, agli standard prescritti dall’A. Il nuovo impianto, inoltre, avrebbe avuto un fronte strada a distanza di 1/3 inferiore a quello attuale, prevedendo, per di più, un autolavaggio con capacità di 20/30 veicoli l’ora, con situazioni di ancor maggiore intralcio e pericolo;

3) l’eccesso di potere per sviamento, in quanto la determinazione d’incompatibilità si sarebbe fondata sull’art. 3, lett. d), piano (eliminazione degli impianti arrecanti intralcio al traffico), presupposto necessario ma non sufficiente, senza far neppure menzione del citato allegato D, elencante le condizioni indispensabili per autorizzare il trasferimento.

B) – Si costituivano in giudizio le amministrazioni intimate ed i controinteressati, controdeducendo e resistendo al ricorso introduttivo, che veniva respinto dai primi giudici, vertendosi non in materia di nuove concessioni, ma di trasferimento di impianti esistenti nell’ambito comunale, regolato dall’art. 19: il tutto, con sentenza poi impugnata dal Q., che riprospettava doglianze analoghe a quelle già esposte in prima istanza.

Si costituiva in giudizio la provincia di Pordenone ed altrettanto faceva il controinteressato Angelo Posocco: entrambi resistevano all’appello ed il secondo, in particolare, eccepiva (in apposita memoria conclusiva) la sussistenza di vari pareri favorevoli al trasferimento (effettuabile anche in deroga alle distanze minime prescritte) e l’esigenza di ovviare ad una situazione di pericolo per la sicurezza del traffico.

Con propria memoria riassuntiva il Q. appellante ribadiva le sue argomentazioni difensive, mentre la provincia appellata, con sua memoria finale, insisteva per l’inammissibilità del ricorso introduttivo per originaria carenza d’interesse in capo all’originario ricorrente, ferma restando, per il resto, l’attendibilità dell’impugnata pronuncia.

All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.
Motivi della decisione

I) – Ferma restando un’agevolmente riscontrabile inammissibilità del ricorso introduttivo per originaria carenza d’interesse in capo al Q., presumibilmente ostile ad un’ipotetico sviamento di clientela, peraltro, ininfluente nella specie (cfr. C.S., sezione IV, dec. n. 992/1996), nel merito l’appello è, comunque, infondato e va respinto, dato che il cit. art. 19 consente ai comuni di autorizzare il trasferimento degli impianti di distribuzione di carburante in altra località del territorio del medesimo comune, onde eliminare ogni incompatibilità tra impianto e territorio stesso (in tale prospettiva a nulla rilevando l’appartenenza di Aviano alla categoria dei comuni a vocazione turistica), anche operando in deroga alle distanze minime prescritte dalla normativa in esame (km. 5 dall’erogatore più vicino installato fuori del centro edificato), dato che ben difficilmente tale mero spostamento da un luogo all’altro potrebbe danneggiare interessi economici relativi ai gestori d’impianti adiacenti.

Al che deve aggiungersi come il parere d’incompatibilità tra il pregresso impianto ed il sito di sua precedente collocazione fosse oggettivamente connesso alle ragioni militanti in senso contrario ad un’ulteriore attività del medesimo: argomentazione, quest’ultima, che palesemente incorpora la precedente, in rapporto all’insufficiente profondità del piazzale, alle inadeguate condizioni di sicurezza ed all’effettuato sopralluogo.

II) – D’altra parte, il verificarsi di un intralcio al traffico era stato desunto, con esauriente istruttoria, comprensiva di un sopralluogo, dalle condizioni concrete dell’impianto del controinteressato, senza possibilità di contestazione mediante affermazioni generiche, come quella secondo cui situazioni del genere si verificherebbero dappertutto o con considerazioni circa la maggiore o minore ristrettezza del piazzale, ma solo con la puntuale prova che, nel caso in esame, l’intralcio in questione non si sarebbe verificato.

Per di più, tutta l’istruttoria aveva inteso, con estrema chiarezza, esaminare se sussistessero o meno le condizioni, di cui all’allegato D, lett. o), punto 2), piano per autorizzare il trasferimento, già comunque implicito nella dichiarazione d’incompatibilità territoriale, onde la mancata menzione della norma non avrebbe potuto supportare una censura così grave come quella di sviamento di potere.

III) – Ne deriva che le circostanze legittimanti la disposta interruzione della discussa attività nel sito precedente erano state esplicitamente esaminate pure in vista della diversa determinazione circa l’incompatibilità territoriale (scarsa profondità del piazzale; promiscuità con altre attività artigianali e commerciali, caratteristiche strutturali dell’impianto erogatore, intralcio al traffico veicolare), come emerge anche dal parere n. 8/2001 del presidente della provincia, reso nell’ottica di un auspicato miglioramento della circolazione stradale, grazie ad un parallelo allineamento degli erogatori nel nuovo impianto e ad un’ampiezza del piazzale proporzionale al numero di colonnine per benzinagasolio, nel rispetto del fronte stradale sempre lungo m. 60, mentre nulla avrebbe potuto aggiungere un’eventuale c.t.u., tra l’altro, mai richiesta dal Q. attuale appellante.

Conclusivamente, l’appello va respinto, con salvezza dell’impugnata sentenza, mentre le spese e gli onorari del giudizio di secondo grado seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, respinge l’appello e condanna l’appellante Q.A. a rifondere alla provincia di Pordenone ed a P.A. le spese e gli onorari del giudizio di secondo grado, liquidati in complessivi euro quattromila/00, in ragione di metà per ciascuno, oltre ai dovuti accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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