Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-03-2011, n. 5951

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 14.3 – 9.6.2005 la Corte d’Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona, che aveva accolto l’opposizione proposta da G.C. al decreto ingiuntivo intimatogli da M.M., titolare della Ditta Studio Stadio sull’assunto di avere svolto attività di mediazione.

G.C. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Il primo motivo lamenta omessa e insufficiente motivazione e violazione e falsa applicazione dell’art. 1755 c.c. e segg., artt. 1332 e 1362 c.c..

Oggetto della censura è la qualificazione giuridica del rapporto all’origine della controversia come mediazione atipica per farne discendere, in deroga alla disciplina legale, l’obbligo di corrispondere la provvigione al mediatore al momento dell’accettazione della proposta a prescindere dalla conclusione dell’affare.

Il ricorrente si limita a riproporre la tesi già sottoposta alla Corte territoriale e da essa rigettata con congrua motivazione facendo leva sul carattere condizionato del consenso espresso dalla resistente, la quale aveva subordinato l’acquisto dell’immobile alla concessione di un mutuo bancario, non ottenuto per l’esistenza sull’immobile di una iscrizione pregiudizievole.

2. Il secondo motivo denuncia erronea, contraddittoria e insufficiente motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 1755, 1757, 1353, 1359 e 1362 c.c.. Attiene alla qualificazione della predetta condizione, ritenuta dalla sentenza impugnata sospensiva e non risolutiva, peraltro omettendo di ritenerla avverata a seguito del rifiuto della G.C. a stipulare il rogito malgrado la disponibilità della banca ad erogarle ugualmente il mutuo.

La Corte territoriale è addivenuta alla statuizione censurata basandosi sul tenore letterale delle previsioni contenute nella proposta di acquisto ed ha accertato che l’evento futuro e incerto – integrante la condizione sospensiva – era rappresentato dalla erogazione del mutuo, dalla resistente ritenuto indispensabile per il pagamento parziale del corrispettivo, ed ha escluso qualsiasi responsabilità della medesima in ordine al suo mancato avveramento.

Escluso, quindi, qualsiasi profilo di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, rimangono indimostrati gli asseriti vizi di motivazione.

3. Il terzo motivo adduce omessa e insufficiente motivazione della sentenza per omessa ed erronea valutazione delle risultanze processuali.

La censura implica apprezzamenti di fatto. Lai Corte territoriale ha tenuto conto dei tempi necessari per cancellare l’iscrizione pregiudizievole, relativa a debito ormai estinto, e delle discussioni tra la resistente e il coniuge per l’intestazione dell’immobile, escludendo che esse abbiano spiegato efficacia causale sulla mancata stipula del rogito.

Il ricorso va rigettato.

Il ricorrente va condannato alle spese del giudizio, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.000,00, di cui 800,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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