Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-01-2011) 09-02-2011, n. 4779 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 28 aprile 2010, depositata in cancelleria il 29 aprile 2010, il Tribunale di Modena, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di C.A. volta a ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell’art. 671 c.p.p. in relazione alle condanne ivi indicate.

2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione C.A. chiedendone l’annullamento per i seguenti profili:

a) violazione dell’art. 665 c.p.p. e manifesta illogicità o mancanza della motivazione; il giudice aveva errato nel respingere il difetto di competenza funzionale del Tribunale di Modena, quale giudice dell’esecuzione, atteso che, vertendosi in tema di esecuzione concernente provvedimenti emessi non dal medesimo Tribunale ma da giudici diversi (perchè tali sono da ritenersi le sezioni distaccate del Tribunale) la competenza a decidere era del giudice che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo;

b) violazione dell’art. 671 c.p.p. e manifesta illogicità o mancanza della motivazione; nella fattispecie si è trattato di reati commessi nell’arco temporale ricompreso tra il (OMISSIS), delitti tutti concernenti il patrimonio e perpetrati con un identico modus operandi e nello stesso ambito territoriale.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

3.1 – Il primo motivo di ricorso (sviluppato in punto di incompetenza) non è fondato e deve essere respinto. E’ appena il caso di rammentare sulla questione la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui le sezioni distaccate, sia di Tribunale che di Corte di appello, non possono essere considerate uffici autonomi, ma costituiscono semplici articolazioni dell’unico ufficio da cui dipendono; pertanto la violazione dei criteri di attribuzione degli affari tra sede principale e sede distaccata non da luogo a nullità, nè è ipotizzabile alcun conflitto di competenza tra sedi distaccate e sede principale (Cass., Sez. 1, 29 novembre 2006, n. 42172, rv. 235571, Wieser). Bene ha fatto quindi il Tribunale a ritenere trattarsi non di giudici diversi, bensì di un unico ufficio.

3.2 – Anche il secondo motivo di gravame (vizi motivazionali in relazione all’oggetto della richiesta) è privo di pregio e va rigettato.

3.2.1. – Il Giudice dell’esecuzione ha per vero fatto corretta applicazione delle norme di legge e dei principi più volte affermati da questa Corte (v. Cass., Sez. 1, 7 aprile 2004, n. 18037, Tuzzeo, rv. 229052) circa l’inidoneità di mere situazioni soggettive ad integrare l’identità del disegno criminoso di cui all’art. 81 cpv. c.p. e che, del pari, è consolidata l’affermazione della radicale diversità dell’identità della spinta criminosa o del movente pratico individuabile alla base di plurime violazioni della legge penale rispetto alla medesimezza del disegno criminoso che deve cementare i vari episodi di un reato continuato; è da ritenersi altresì consolidato il principio secondo cui all’istante incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza o meno dell’assunto (Cass., Sez. 5, 4 marzo 2004, n. 18586, rv. 229826; conformi ex plurimis Cass. n. 5518 del 1995; n. 77 del 1995; n. 4437 del 1994; n. 898 del 1993), irrilevante essendo, in difetto di tali dati sintomatici, il mero riferimento alla relativa contiguità cronologica od all’analogia criminogena dei diversi fatti, indici, per lo più, come ritenuto nella specie, di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti penali piuttosto che di attuazione di un medesimo progetto criminoso, unitariamente concepito e deliberato, sia pure nelle sue linee essenziali.

3.2.2 – Ciò posto, il Collegio osserva che il ricorso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita rivalutazione delle circostanze di fatto, che, in quanto tale, è insindacabile in questa sede di legittimità, mentre il provvedimento gravato, nella carenza di allegazione da parte dell’istante di elementi concreti da cui dedurre la medesimezza del disegno criminoso, presupposto indefettibile per l’applicazione dell’istituto invocato, ha correttamente motivato il diniego dell’istanza. E’ stato infatti tra l’altro evidenziata nell’ordinanza gravata la non contiguità temporale dei fatti illeciti, la loro commissione con modalità differenti, l’estemporaneità della loro commissione in relazione quantomeno a quanto argomentato nella sentenza del Tribunale di Modena 22 luglio 2008. Il giudice ha inoltre valutato in modo analitico il contenuto delle diverse sentenze indicate in ricorso pervenendo alla conclusione, all’esito della compiuta disamina delle stesse decisioni, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione delle leggi penale e processuale, della sussistenza di un’ostatività (non superabile) al riconoscimento della continuazione.

4. – Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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