Cons. Stato Sez. VI, Sent., 03-02-2011, n. 787 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il presente contenzioso, trattandosi di appello avverso sentenza che declina la giurisdizione, va deciso con sentenza in esito a rito camerale, in applicazione degli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3, c.p.a.

2. Si controverte di un provvedimento che ha rideterminato il canone demaniale marittimo in applicazione della l. n. 296/2006 e il T.a.r. con la sentenza in epigrafe ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario.

3. Sulla questione della spettanza della giurisdizione in caso di rideterminazione dei canoni demaniali marittimi in applicazione della l. n. 296/2006 è sufficiente richiamare:

a) l’ordinanza delle Sezioni unite della Corte di cassazione 17 giugno 2010, n. 14614, da cui si desume che la previsione normativa secondo cui la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessione di beni pubblici, non si estende alle controversie "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi…." (art. 133, co. 1, lett. b), c.p.a., già art. 5, l. Ta.r.) va interpretata nel senso che la giurisdizione del giudice ordinario ha per oggetto le controversie di contenuto meramente patrimoniale, ovvero inerenti quantificazione e pagamento dei corrispettivi in questione, e purché non entri in discussione la qualificazione del rapporto concessorio, con esercizio di poteri discrezionali da parte dell’Amministrazione, dovendosi riconoscere in tal caso la cognizione del giudice amministrativo, in presenza sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi;

b) l’ordinanza delle Sezioni unite della Cassazione 1° luglio 2010, n. 15644 secondo cui la rideterminazione del canone di occupazione di beni del demanio marittimo da parte dell’Autorità portuale, a seguito di una differente interpretazione e di una mutata classificazione della tipologia di occupazione, spetta alla giurisdizione amministrativa, presupponendo un provvedimento amministrativo con cui l’Autorità incide sull’economia dell’intero rapporto concessorio, attraverso l’esercizio di poteri autoritativi.

4. Anche la giurisprudenza della Sezione ha affermato che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per il contenzioso relativo ai provvedimenti di rideterminazione del canone demaniale per le concessioni marittime, in applicazione dell’art. 1, co. 251, l. n. 27 dicembre 2006, n. 296, trattandosi non di mera quantificazione del canone, ma di integrale revisione previa ricognizione tecnicodiscrezionale del carattere di pertinenze demaniali marittime delle opere, in precedenza realizzate dal concessionario, nonché in considerazione dell’inamovibilità, o meno, delle stesse; la rideterminazione degli equilibri dell’intero rapporto concessorio, a seguito dell’applicazione della nuova normativa, non può dunque che configurare una fattispecie rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo, in conformità ai principi in precedenza richiamati (Cons. St, sez. VI, 26 maggio 2010, n. 3348).

5. Nel caso di specie, con le censure articolate in ricorso, si fa questione non solo di misure del canone, ma in radice di applicabilità dell’art. 1, co. 251, l. n. 296/2006 al rapporto concessorio in corso, e si contesta altresì la qualificazione, data a determinate aree, e rilevante per la quantificazione del canone.

6. Ne consegue che la controversia non è meramente patrimoniale, e, per l’effetto, l’appello va accolto, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza gravata (art. 105, co. 1, c.p.a.).

7. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla con rinvio la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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