Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-03-2011, n. 5948 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Per quel che ancora rileva nel presente giudizio, la domanda di risarcimento di danni materiali subiti dall’autovettura, avanzata da G.M. (proprietario e conducente) per la condanna, in solido, del conducente ( M.) e dell’assicurazione (Ras) dell’altra autovettura, veniva rigettata in primo grado.

L’appello proposto dal G. veniva rigettato (sentenza 23 gennaio 2008).

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il G., con tre motivi, corredati da quesiti.

La Ras Assicurazioni, ritualmente intimata, non ha presentato difese.

Neanche il M. si è difeso.

2. Ritiene il collegio che, nonostante rispetto al M. – parte in un giudizio a litisconsorzio necessario – non sia stato dimostrato il perfezionamento della notifica del ricorso, (non essendo stato prodotto il relativo avviso di ricevimento), non debba disporsi l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c. (cass. s.u. n. 14124 del 2010), in presenza di evidenti ragioni di infondatezza del ricorso (di cui al punto successivo).

Infatti, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone di definire con immediatezza il procedimento, evitando lo svolgimento di attività inutili, tutte le volte che non siano giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (da ultimo, in riferimento alla mancanza di interesse in concreto cass. n. 298 del 2011).

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce ( art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 324 c.p.c.) la violazione del giudicato interno sull’esistenza del nesso causale tra il sinistro e i danni materiali (che sarebbe stato ritenuto dal primo giudice) da parte del giudice di appello, il quale avrebbe confermato la sentenza di primo grado ritenendo la mancanza del nesso causale tra i danni lamentati e il sinistro.

Il motivo va rigettato.

Dall’esame della sentenza di primo grado, consentita alla Corte per il vizio procedurale dedotto, emerge che il giudice non ha negato che dall’incidente siano derivati danni alla macchina, ma ha ritenuto non provata la riconducibilità causale dei danni richiesti al sinistro.

Ed infatti, si legge: "… Le prove raccolte … hanno confermato unicamente il verificarsi del sinistro e le conseguenze a carico dei veicoli coinvolti …". Ed ancora: "Non può ragionevolmente dubitarsi che il veicolo…sia rimasto danneggiato in occasione del sinistro. Tuttavia non è dato sapere se il mezzo sia stato riparato e con che spesa e quali siano stati i danni conseguenti all’evento…Le fotografie acquisite … sono assolutamente inidonee a fornire la prova di un danno e a porre lo stesso in relazione causale con l’ evento … la descrizione dei danni riportata nel verbale dei vigili appare del tutto generica e non sufficiente a fornire la prova della loro esatta natura e entità. Nessuna validità probatoria deve infine essere accordata al preventivo irritualmente depositato…. successivamente all’udienza di precisazione delle conclusioni …".

La stessa linea argomentativa è seguita dal giudice di appello quando afferma che "difetta … la prova certa che il danno descritto e stimato in una certa misura dal richiedente possa essere effettivamente ricondotto all’impatto tra i veicoli dedotto in causa, e non pure ad altri eventi antecedenti o successivi".

Allora, la questione, che i due giudici hanno risolto negativamente attraverso la valutazione delle prove, attiene all’ammontare del danno, per la difficoltà di ricondurre i danni chiesti a quelli effettivamente causati dall’incidente.

4. Con il secondo e il terzo motivo, il ricorrente censura l’omesso ricorso alla valutazione equitativa del danno, ex art. 1226 c.c. da parte del giudice (secondo) e la violazione delle norme sulla valutazione delle prove, in una con il vizio di motivazione) , per non avere il giudice ritenuto confermato il preventivo di spesa (pacificamente non confermato a mezzo di testimonianza) dalle foto e dal verbale dei vigili urbani (terzo).

Entrambi i motivi sono privi di pregio.

Il terzo è inammissibile, concernendo il preventivo di spesa, cioè una prova che entrambi i giudici hanno ritenuto irritualmente prodotta dopo la dichiarazione di decadenza dalla prova da parte del giudice di primo grado. Profilo processuale che non è oggetto di motivo di ricorso in questa sede e, per quel che risulta dalla sentenza impugnata, non è stato oggetto di appello. Non essendo certo sufficienti a tal fine le affermazioni del ricorrente nel secondo motivo, dove si sostiene la producibilità del documento sino alla precisazione delle conclusioni in appello.

Il secondo motivo è infondato perchè la Corte di merito ha ritenuto correttamente di non poter ricorrere alla valutazione equitativa del danno quando l’impossibilità della quantificazione deriva dal mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’attore (cass. n. 15585 del 2007). Nulla per le spese.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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