Regolamento (CE) n. 1153/2009 della Commissione, del 24 novembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1384/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l’apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all’importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele e che deroga a tale regolamento

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 313/50 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28.11.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), in particolare l’articolo 144, paragrafo
1, in combinato disposto con l’articolo 4,
visto il regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio, del
12 dicembre 1996, che apre un contingente tariffario di carni
di tacchino originarie e provenienti da Israele, previsto dall’accordo
di associazione e dall’accordo interinale tra la ComunitÃ
europea e lo Stato di Israele ( 2 ), in particolare l’articolo 2,
vista la decisione 2009/855/CE del Consiglio, del 20 ottobre
2009, sulla firma e sulla conclusione di un accordo in forma di
scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele
in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti
agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della
pesca e in merito alla sostituzione dei protocolli n. 1 e n. 2,
dell’allegato del protocollo n. 1 e dell’allegato del protocollo n.
2 e alle modifiche dell’accordo euromediterraneo che istituisce
un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri,
da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra ( 3 ), in particolare
l’articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il contingente tariffario IL 1 previsto all’allegato I del
regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione ( 4 ),
recante il numero d’ordine 09.4092 e di cui ai codici
NC 0207 25, 0207 27 10, 0207 27 30, 0207 27 40,
0207 27 50, 0207 27 60 e 0207 27 70 (carni di tacchino)
stabilisce una riduzione dei dazi doganali del
100 % per un quantitativo annuo di 1 568 tonnellate.
(2) Il contingente tariffario IL 2 previsto all’allegato I del
regolamento (CE) n. 1384/2007, recante il numero d’ordine
09.4091 e di cui ai codici NC 0207 32, 0207 33,
0207 35 e 0207 36 (carni di anatre) stabilisce una riduzione
dei dazi doganali del 100 % per un quantitativo
annuo di 560 tonnellate.
(3) In virtù dell’accordo sotto forma di scambio di lettere tra
la Comunità europea e lo Stato d’Israele approvato con la
decisione 2009/855/CE (di seguito «l’accordo»), i quantitativi
e i codici NC previsti attualmente nei contingenti IL
1 e IL 2 devono essere adeguati. Detto accordo entrerà in
vigore il 1 o gennaio 2010.
(4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE)
n. 1384/2007.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato di gestione per l’organizzazione
comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1384/2007 è sostituito dal
testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a partire dall’anno contingentale 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:313:0050:0051:IT:PDF

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