Cons. Stato Sez. VI, Sent., 03-02-2011, n. 786 Obbligazioni e contratti Servizi pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che la controversia riguarda l’applicazione dell’art. 2, commi 23 – 31, l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ed in particolare del comma 31, ai sensi del quale "a decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 313 milioni di euro. In sede di ripartizione delle risorse del fondo ordinario, come rideterminate ai sensi del presente comma, si tiene conto, anche sulla base di certificazioni prodotte dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente territoriale, dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 31. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 23 a 29, valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, sono destinate, per l’anno 2008, per 100 milioni di euro, salvo quanto disposto dal comma 32, all’incremento del contributo ordinario di cui all’articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione residente, e per 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dai commi 383 e 384".

Rilevato che con i provvedimenti impugnati in primo grado l’Amministrazione ha operato "tagli" del 36% sulla somma in precedenza erogata a ciascun comune a valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sopra indicato;

Visto il ricorso di primo grado con il quale il Comune appellato ha sostenuto che la percentuale di "taglio" non può essere uguale per tutti gli enti locali, ma deve essere proporzionale ai risparmi di spesa ottenuti;

Vista la sentenza appellata con la quale tale argomentazione è stata condivisa dal primo giudice, il quale ha annullato i provvedimenti impugnati;

Visto l’appello, con il quale il Ministero dell’interno ed il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché l’Ufficio territoriale del Governo di Torino, affermano la giurisdizione del giudice ordinario e contestano nel merito la pronuncia di primo grado;

Ritenuto di dover respingere la censura relativa al difetto di giurisdizione, in quanto le controversie in esame non riguardano atti paretici di adempimento di obbligazioni privatistiche ma atti autoritativi di ripartizione ed attribuzione di risorse pubbliche (Cons. Stato, IV, 5 ottobre 2004, n. 6489: l’obbligazione pubblica – finanziamenti pubblici, indennizzi, contributi – se da un lato è subordinata ad un procedimento amministrativo, in cui l’amministrazione esercita poteri autoritativi e unilaterali con cui definisce modi di essere o vicende successive del rapporto stesso, una volta costituita segue le sorti dell’ordinario rapporto obbligatorio anche sul piano della giurisdizione tuttavia, laddove il suddetto rapporto inerisca ad un pubblico servizio, la giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo preclude la divaricazione di tutela tra le due fasi del rapporto);

Ritenuto, peraltro, di dover condividere l’argomentazione di merito dedotta dalle Amministrazioni appellanti, con cui si afferma che il secondo periodo del richiamato comma 31 (ai sensi del quale, in sede di ripartizione delle risorse del fondo ordinario, come rideterminate ai sensi del presente comma, si tiene conto, anche sulla base di certificazioni prodotte dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente territoriale, dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 31) riguarda la sola ripartizione, per il solo anno 2008, della sola somma di cento milioni di euro di cui al successivo periodo;

Ritenuto che giustamente le appellanti Amministrazioni dello Stato osservano come il legislatore non detti alcun criterio di ripartizione del risparmio di spesa che supera i sopraddetti cento milioni, per cui l’Amministrazione non è legittimata ad introdurre autonomamente differenziazioni fra i suoi destinatari;

Ritenuta condivisibile l’ulteriore argomentazione secondo la quale la norma, così strutturata, non evidenzia la volontà del legislatore di premiare gli enti locali più virtuosi nel ridurre i cosiddetti "costi della politica", ma di ridurre complessivamente i costi in generale, mediante le misure di cui ai precedenti commi, la cui applicazione è obbligatoria, e non demandata alle scelte discrezionali dei singoli enti locali;

Rilevato, ulteriormente, che la legge individua un criterio di ripartizione esclusivamente in relazione alla somma di cento milioni di euro da dividere nell’anno 2008 fra i piccoli comuni, per la quale viene stabilito il criterio della popolazione residente;

Ritenuto, di conseguenza, che giustamente le Amministrazioni dello Stato appellanti hanno diviso la somma in questione secondo un criterio unico per tutti i comuni interessati;

Ritenuta manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 2, comma 31, l. 24 dicembre 2007, n. 244, dedotta con riferimento all’art. 97 Cost., in quanto il parametro di costituzionalità invocato non impone scelte differenziate fra i comuni nella ripartizione dei risparmi sul fondo ivi considerato, ma lascia alla discrezionalità del legislatore l’individuazione dei sistemi più opportuni per ripartire le somme derivanti dal risparmio di spesa;

Ritenuto, in conclusione, che l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, respinto il ricorso di primo grado;

Ritenuto che le spese, contenute nella misura indicata in dispositivo, debbano essere poste a carico del Comune soccombente
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe indicato e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna il Comune appellato al pagamento, in favore dei Ministeri appellanti, di spese ed onorari del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge.

l "appello e, per l’effetto,.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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