Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-03-2011, n. 5946 Risarcimento del danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. T.G. (quale titolare dell’omonima ditta individuale e cessionario dei diritti spettanti al mittente) conveniva in giudizio (con atto di citazione notificato il 7 giugno 2000) la ditta trasportatrice (Bergonzi Bruno e Andrea s.n.c.) di una "piattaforma aerea", chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti a un sinistro stradale, verificatosi il 3 settembre 1998, quando, durante il trasporto su un autocarro dotato di rimorchio, il veicolo sbandava rovesciando il carico; danni, che avevano reso non conveniente la riparazione della piattaforma trasportata.

Accogliendo l’eccezione, sollevata della società convenuta, di prescrizione annuale ex art. 2951 c.c. e respingendo l’opposta tesi dell’applicabilità della prescrizione quinquennale, ai sensi del D.L. n. 82 del 1993, sostenuta dal T. con la comparsa conclusionale, il Tribunale rigettava la domanda.

Accogliendo l’appello del T., la Corte di merito condannava la società di trasporto al pagamento di circa Euro 77.000,00, oltre accessori (sentenza del 30 ottobre 2008).

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società di trasporto, con tre motivi, corredati da quesiti e illustrati da memoria.

Resistono – con identico controricorso – la Tagliavini s.r.l.

(succeduta alla ditta individuale di T.G.) e T. L., nelle qualità di erede di T.G..

3. La sentenza impugnata si fonda sulle seguenti argomentazioni. a) E’ errata la sentenza di primo grado nella parte in cui qualifica come tardiva proposizione della eccezione di prescrizione ciò che non è altro che la difesa del T., esplicitata in sede di comparsa conclusionale, secondo cui non sarebbe applicabile l’art. 2951 c.c. ma la prescrizione prevista dalla normativa speciale. b) La prescrizione del diritto azionato è quinquennale, prevista dalla normativa speciale, perchè, sulla base degli artt. 10 e 62 C.d.S., il veicolo non è eccezionale (non essendo incompatibile il trasporto di 12 tonnellate con un veicolo non eccezionale) e perchè il trasporto non è eccezionale (sarebbe stata necessaria apposita autorizzazione). c) E’ irrilevante accertare il fortuito determinato dalla presenza di altro veicolo (come vorrebbe il vettore) perchè, data la velocità moderata dell’autotreno e il percorso rettilineo, anche ad ammettere una frenata o deviazione improvvisa dovuta a un terzo, questa non avrebbe determinato il ribaltamento se non in presenza di una gravissima colpa nella sistemazione del carico; colpa accertata dai Carabinieri intervenuti, che hanno elevato la contravvenzione (art. 164 C.d.S.) per violazione delle disposizioni sulla sistemazione del carico sui veicoli. d) L’entità del danno, attesa la pratica impossibilità di procedere a consulenza dopo tanti anni dall’evento, è valutato con approssimazione equitativa in L. 150.000.000, considerati il valore della piattaforma ante sinistro, riconosciuto dall’assicurazione, e il valore del relitto comunicato alla stessa assicurazione dall’originario proprietario.

4. Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente si duole della violazione dell’art. 180 c.p.c., comma 2 (vecchio rito), non avendo la Corte d’appello ritenuto tardiva "l’eccezione di prescrizione quinquennale" sollevata dal T. in sede di comparsa conclusionale in primo grado e non entro 20 giorni prima dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 183 c.p.c. (vecchio rito).

Il motivo va rigettato, avendo il giudice fatto corretta applicazione dei principi di diritto che vengono in rilievo.

Secondo consolidata giurisprudenza, l’eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto o proprio, è sottratta al rilievo officioso del giudice e grava sull’eccipiente specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento; l’onere, cioè, di allegare, l’inerzia del titolare del diritto dedotto in giudizio e di manifestare la volontà di avvalersene (cass. n. 16326 del 2009;

cass. n. 1194 del 2007). Mentre, la determinazione della durata utile della suddetta inerzia, al pari delle norme che la disciplinano, costituisce una questio juris, la cui identificazione spetta al potere-dovere del giudice, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione (il principio ha avuto molteplici applicazioni, da ultimo cass. n. 21752 del 2010, cass. n. 24037 del 2009, cass. n. 9768 del 2005). Di conseguenza, le deduzioni della controparte in ordine alle varie ipotesi di prescrizione previste dalla legge costituiscono allegazioni difensive, che possono contribuire all’esercizio potere di qualificazione del giudice, e certamente non "eccezioni" di una diversa ipotesi di prescrizione da far valere tempestivamente.

Nella specie, in cui il vettore – convenuto aveva tempestivamente sollevato l’eccezione di prescrizione annuale, ex art. 2951 c.c. l’attore si era difeso deducendo l’applicabilità della prescrizione quinquennale prevista dalla legge speciale ( D.L. n. 82 del 1993). Nè rileva, neanche ai fini dell’effettivo rispetto del contraddittorio, che tale esplicazione sia avvenuta in sede di comparsa conclusionale in primo grado. Infatti, l’applicabilità della legge speciale, relativa al trasporto con tariffe a forcella, era alla base della linea difensiva dello stesso vettore ai fini della limitazione della responsabilità. 5. Con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata la colpa grave del vettore, con conseguente esclusione della limitazione di responsabilità quantitativa prevista per i trasporti rientranti nella tariffa a forcella, sulla base delle valutazioni relative alla inidonea fissazione del carico fatte dai carabinieri, senza ammettere la prova, pure chiesta sul fortuito (riconducibilità della manovra alla improvvisa presenza di un ciclomotore) e sulla non gravità del proprio comportamento (fissazione adeguata del carico). A tal fine, nella rubrica e nel quesito, denuncia (oltre a omessa motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5) violazione e falsa applicazione (in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), dell’art. 1693 c.c. e di norme di diritto ( L. n. 450 del 1985), che non indica specificamente, senza alcun riferimento alla violazione di norme processuali.

Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza (da ultimo, Cass. n. 12929 del 2007), non consentendo gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, di individuare con certezza le norme o i principi di diritto che si assumono violati.

6. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 1226 c.c., anche sotto il profilo del difetto di motivazione, nella parte in cui la Corte ha valutato equitativamente il danno in mancanza di prova dell’esistenza del danno.

Il motivo deve essere rigettato.

Il giudice ha fatto corretta applicazione dell’art. 1226 c.c., che gli conferisce un potere discrezionale, espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., pervenendo ad un giudizio caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale, tenuto conto della impossibilità, per il lungo tempo trascorso dall’evento, di procedere a consulenza, e della presenza agli atti di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (cass. n. 16202 del 2002, cass. n. 3794 del 2008). Documenti (attestanti il valore della piattaforma ante sinistro, riconosciuto dall’assicurazione, e il valore del relitto comunicato alla stessa assicurazione dall’originario proprietario), da considerarsi mai smentiti dal vettore, atteso che lo stesso si limita a riportare in ricorso una generica contestazione di stile effettuata nella comparsa del giudizio di primo grado.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la B.B. e Andrea s.n.c. al pagamento delle spese processuali del presente giudizio liquidate, per la congiunta difesa, in favore della Tagliavini s.r.l. e di T.L., in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

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